Autorizzazione paesaggisticaIl TAR Veneto ha riaffermato che la Sovrintendenza, nell'esprimere un parere negativo relativamente ad una istanza di autorizzazione paesaggistica, non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve esplicitare i motivi di contrasto tra le opere da autorizzare e le ragioni della tutela.

La ricorrente esercitava attività di ristorazione e preparazione di cibi da asporto in un locale al piano terra, fronte strada, del centro storico di Lazise, che era assoggettato a vincolo paesaggistico. La ricorrente, aveva chiesto al Comune di Lazise autorizzazione paesaggistica per il posizionamento dell’unità esterna di un impianto condizionatore, con pompa di calore, sull’unica facciata esterna del locale, precisamente sotto il soprastante poggiolo del primo piano, a contatto col medesimo. Detta unità aveva dimensioni di cm. 45x85x90 e, nella relazione allegata alla domanda, la ricorrente aveva proposto l’installazione di schermature a fini di mimetizzazione nella parete dell’edificio.

Nonostante il parere favorevole del Comune, la competente Soprintendenza si esprimeva negativamente, ravvisando “negative interferenze con le partiture architettoniche” della facciata dell’edificio, e con “la percezione del delicato contesto sottoposto a tutela paesaggistica, costituito dal centro storico di Lazise”, per cui “l’intervento non è compatibile con i valori espressi dall’ambito paesaggistico vincolato”.

Il TAR Veneto ha ritenuto che la motivazione del parere era carente di motivazione in relazione ad elementi rilevanti che erano stati rappresentati nella domanda, quali le ridotte dimensioni del manufatto, il suo posizionamento a ridosso del soprastante poggiolo del piano primo, e la disponibilità alla installazione di mascheratura e sistemi di mimetizzazione con la parete; tutti elementi potenzialmente idonei ad influenzare un giudizio di compatibilità, che tuttavia è stato formulato senza averli considerati (o almeno senza dare conto di averlo fatto).

Secondo Sent. TAR. Veneto 29/01/2020, n. 108, la motivazione era pure carente per non avere contemplato gli elementi necessari nell’iter logico di qualsiasi giudizio di compatibilità (o meno) paesaggistica. Mancavano infatti:
- la descrizione del manufatto (cioè nella fattispecie sia del condizionatore che dall’edificio e del suo prospetto);
- la descrizione del contesto tutelato in cui esso si colloca;
- la descrizione del rapporto tra l’uno e l’altro, dell’impatto visivo del primo sul secondo; e delle ragioni per cui esso è disarmonico o addirittura intollerabile.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Autorizzazione paesaggisticaCon l’emanazione del D.P.R. 31/2017 e a decorrere dal 6 aprile 2017 è stata modificata la procedura per il rilascio della cosiddetta “Autorizzazione paesaggistica”, in quanto sono state ridefinite le procedure per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata, riviste le attività edilizie libere dal nullaosta ed è stato accelerato l’iter procedurale grazie ai modelli unificati per la presentazione delle istanze.
L’autorizzazione paesaggistica, già contemplata dal Codice dei Beni Culturali (D. Leg.vo 42/2004), è obbligatoria per la maggior parte degli interventi nelle aree soggette alla tutela paesaggistica e viene rilasciata, dietro richiesta del soggetto interessato, dall'ente territoriale competente previo accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento da attuare.
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Installazione gazeboPer l’installazione di un gazebo in un’area sottoposta ad un vincolo di interesse storico è necessaria l’autorizzazione del soprintendente.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, un gestore di attività di somministrazione di alimenti e bevande, aveva chiesto il rinnovo dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico antistante il suo esercizio, dove si trovava un gazebo.
Il comune di Caserta, sul presupposto che la strada fosse vincolata, ai sensi della lett. g), dell’art 10, comma 4, del D. Leg.vo 42/2004, aveva richiesto parere alla competente Soprintendenza, che lo aveva espresso in termini negativi, e aveva conseguentemente adottato l’ordinanza di rimozione poi impugnata.

A seguito della richiesta di annullamento di tale ordinanza, il comune aveva ribadito l’esistenza del vincolo di interesse storico sull’area, posta la vicinanza ai giardini della Reggia di Caserta e sostenuto che l'installazione di un chiosco prefabbricato, come quello oggetto della controversia, rientrava nel novero delle trasformazioni edilizie per le quali è richiesto il preventivo rilascio di un apposito titolo edilizio.
Inoltre, dopo aver richiamato l’art. 21, comma 4, D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, ai sensi del quale “[...] l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata all’autorizzazione del soprintendente”, il comune aveva affermato che, quale ente proprietario del bene, era impossibilitato al rilascio di autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico, senza il preventivo parere dell’autorità ministeriale.

CONCLUSIONI
Quanto alla necessità di preventiva acquisizione del parere della Soprintendenza, il Tribunale amministrativo della Campania, ha rilevato che la via oggetto di controversia era compresa nella perimetrazione del centro di interesse storico, attesa la sua contiguità con la Reggia di Caserta e, su tale area, era stato apposto un gazebo senza ottenere la preventiva autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.

La Sent. TAR. Campania Napoli 18/07/2019, n. 3965 ha poi ricordato che:
- per giurisprudenza consolidata i gazebo vanno considerati come manufatti alteranti lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico
- è necessario il rispetto della disciplina a cui l’area risulta assoggettata
- la presenza di vincoli impone il rilascio del preventivo parere della Soprintendenza.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Autorizzazione paesaggisticaL’autorizzazione paesaggistica in sanatoria non può essere rilasciata quando siano stati realizzati nuovi volumi di qualsiasi natura, a prescindere dalla valutazione della loro rilevanza ai fini urbanistici ed edilizi.

In tema di procedura per il rilascio della c.d. autorizzazione paesaggistica in sanatoria, l’art. 167, comma 4, D. Leg.vo 42/2004, prevede che la compatibilità paesaggistica può essere accertata a posteriori, tra l’altro, per i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.

Al riguardo il TAR Toscana 17/06/2019, n. 885, ha specificato che il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto a tutela del paesaggio comporta l'impossibilità di realizzare qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che possa essere effettuata una distinzione tra volume tecnico ed altro tipo di volume. La valutazione ai fini paesaggistici è infatti distinta da quella urbanistico-edilizia poiché l’una e l’altra sono destinate a svolgere funzioni diverse, e a tutelare interessi pubblici non coincidenti. Mentre la seconda riguarda la compatibilità dell’opera con l’ordinato incremento e governo del territorio, la prima ha ad oggetto la conformità della stessa con la fruizione del paesaggio in una zona particolarmente tutelata sotto questo profilo.

Ne consegue che, in base al citato art. 167, comma 4, D. Leg.vo 42/2004, quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura è precluso il rilascio di autorizzazioni in sanatoria, pur quando ai fini urbanistici ed edilizi non andrebbero ravvisati volumi in senso tecnico.

Nel caso di specie è stato respinto il ricorso contro il diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria in relazione ad un impianto di produzione di energia elettrica costituito da pannelli solari fotovoltaici che secondo la ricorrente non avevano alcuna consistenza volumetrica.

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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