Diligenza professionaleBreve approfondimento sui concetti di “diligenza”, “colpa” e “colpa grave” nello svolgimento dell’attività dei professionisti, finalizzato a chiarire quali fattispecie di errore possono essere coperti da una polizza di RC professionale, con rimandi a sentenze di Cassazione.

Abbiamo introdotto in precedenti contributi il tema dell’assicurazione professionale, parlando in particolare di quando i professionisti siano obbligati a stipularne una e delle conseguenze in caso di mancanza (si vedano: L’assicurazione RC professionale, ratio dell’obbligo e conseguenze della mancanza e Quando è obbligatorio attivare la polizza RC professionale).

Ritorniamo sul tema dell’assicurazione professionale per fornire alcune indicazioni in merito a quali siano gli “errori” professionali che possono essere oggetto di risarcimento, con riguardo alla c.d. “diligenza” del professionista ed ai concetti di “colpa”, “colpa grave” e “dolo”.

LA “DILIGENZA” DEL PROFESSIONISTA - Sia il Codice civile che i Codici deontologici delle varie categorie impongono al professionista di svolgere il proprio lavoro con “diligenza”. Questo concetto, già non facile da concretizzare e delimitare, si declina tuttavia in maniera diversa, nel rapporto tra cliente e professionista, rispetto ad un normale rapporto di obbligazione tra privati.
Infatti, se di norma l’ordinamento giuridico richiede di usare la diligenza “del buon padre di famiglia” (art. 1176 del Codice civile, comma 1) - da intendersi come la cura volenterosa e scrupolosa mediamente richiesta per l’esecuzione di un’obbligazione - nel caso del professionista, in virtù delle speciali conoscenze e competenze tecniche che gli si richiedono, la diligenza diventa “professionale”, detta anche “specifica” oppure “diligentia quam in concreto” perché riferita ad un’attività specifica e ben individuata.
In altri termini, possiamo dire che, per il professionista, la diligenza si declina in termini di utilizzo di “perizia”, intesa quest’ultima come il complesso di cognizioni tecniche e professionali acquisite con lo studio e l’esperienza ed espresse dal livello medio della categoria d’appartenenza, tali da consentire di eseguire la prestazione secondo la c.d. “regola dell’arte”.

L’ELEMENTO SOGGETTIVO DELLA COLPA NELL’ERRORE PROFESSIONALE - Pertanto, nel caso del professionista, è in base al suddetto concetto di diligenza professionale che occorrerà valutare se un eventuale errore professionale sia commesso con “colpa” (negligenza, imprudenza, imperizia) o “colpa grave” (grossolana mancanza di diligenza, con evidente scostamento dalle regole di prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare).
Nell’ambito di una polizza di assicurazione per RC professionale:
- i danni derivanti da “colpa” del professionista sono risarcibili;
- i danni derivanti da “colpa grave” sono anch’essi risarcibili, e possono rimanere esclusi soltanto in presenza di espresse clausole limitative del rischio.
È ovvio che i danni derivanti da “dolo” (intenzionalità di causare il danno) non sono risarcibili.

Alla luce di quanto sopra, il professionista risponde del danno solamente qualora non abbia usato - con colpa o colpa grave - la diligenza richiesta per l’esecuzione dell’attività specifica (con onere probatorio a carico del richiedente il risarcimento), mentre l’inadempimento non è imputabile quando il professionista dimostri il diligente impegno.
Peraltro, ai sensi dell’art. 2236 del Codice civile, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di “speciale difficoltà” (anche questi da intendere ovviamente in relazione alla “perizia” del professionista), il prestatore d’opera risponde dei danni solo in caso di dolo o di colpa grave.

A proposito del fatto che di norma la polizza deve coprire anche le fattispecie di colpa grave, si segnala Cass. 25/09/2019, n. 23948, secondo cui - nell’assicurazione della responsabilità civile - fondamento dell’obbligazione di risarcire il danno, a norma dell’art. 1917 del Codice civile, comma 1, è l’imputabilità del fatto dannoso a titolo di colpa, anche grave, mentre sono esclusi dalla garanzia assicurativa unicamente i danni derivanti da fatti dolosi dell’assicurato (contrariamente a quanto accade invece nell’assicurazione per danni, nella quale sono normalmente esclusi dalla garanzia i fatti addebitabili per colpa grave).
Anche secondo Cass. 26/07/2019, n. 20305, l’assicurazione della responsabilità civile, per la sua stessa denominazione e natura, importa necessariamente l’estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Normativa

RC ProfessionaleEsaminiamo in quali casi scatta l’obbligo di attivare una polizza di RC professionale per i professionisti iscritti agli albi. Dettagli su casi particolari: professionista occasionale, dipendente, collaboratore, socio di società di ingegneria o società tra professionisti, CTU, docente o ricercatore.

La polizza di RC professionale è finalizzata - secondo le norme legislative che ne hanno previsto l’obbligo - a coprire i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale (vedi L’assicurazione RC professionale, ratio dell’obbligo e conseguenze della mancanza).

L’obbligo - rilevante sia sul piano contrattuale (privatistico) che sul piano disciplinare (pubblicistico) - va dunque correlato all’esistenza di un’attività professionale, tramite la quale, anche occasionalmente, il professionista svolga una prestazione nei confronti di un committente pubblico o privato.
Ne consegue in termini pratici che destinatari dell’obbligo non risultano indistintamente tutti i professionisti iscritti agli Albi, ma solamente coloro i quali esercitino la professione:
- in modo effettivo (che abbiano cioè almeno un cliente),
nonché
- in forma autonoma (che si possano cioè qualificare come “liberi professionisti” e non esercitino invece come lavoratori dipendenti pubblici o privati).
In pratica, e prescindendo dalla natura dal soggetto committente nonché dalla tipologia della prestazione svolta, quando un professionista iscritto all’Albo di riferimento della categoria esegua in proprio un’attività di carattere professionale, sarà tenuto a munirsi di idonea polizza assicurativa, dando altresì prova della effettiva esistenza e consistenza della polizza stessa.

Sono tuttavia molte le casistiche che si possono presentare nella pratica, in relazione alle quali si forniscono di seguito maggiori dettagli.

Professionista che esercita in forma saltuaria e occasionale
L’obbligo di assicurazione si ravvisa anche per i professionisti che esercitano in forma saltuaria oppure occasionale, anche se nei confronti di parenti o amici e anche se non viene percepito alcun compenso a fronte della prestazione (laddove questo sia consentito e ferme restando le implicazioni deontologiche delle prestazioni professionali gratuite).

Professionista dipendente pubblico o privato
Il professionista che svolga la propria attività con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato non è tenuto alla stipula di una personale polizza assicurativa.
Quanto sopra, anche nel caso in cui l’attività del professionista abbia una rilevanza esterna [N=A], posto che il professionista stesso non risulti direttamente titolare dell’incarico ricevuto. In altri termini, viene meno in questi casi il presupposto dell’assunzione della titolarità dell’incarico professionale, dal quale sorge correlativamente l’obbligo di assicurazione.
Toccherà viceversa al datore di lavoro assumere l’onere della copertura assicurativa. A tal riguardo è necessario che la polizza del datore di lavoro dia evidenza esplicita che la copertura si estende anche al dipendente/professionista che svolge attività con rilevanza esterna. Il vincolo di dipendenza richiede la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Professionista dipendente che esercita anche la libera professione
In questi casi (posto che il rapporto di lavoro dipendente preveda la possibilità di svolgere attività professionale autonomamente, quindi ad esempio nel caso di dipendenti pubblici che si tratti di attività lavorativa svolta in regime di part time non superiore al 50%), scatta l'obbligo della polizza assicurativa a copertura dell’attività svolta fuori dal rapporto di subordinazione.

Collaboratore di uno studio in via continuativa
La posizione di un professionista che collabora in maniera stabile e continuativa con uno studio varia a seconda della tipologia contrattuale in base alla quale è impostato il rapporto (con partita Iva, rapporto di consulenza esterna, rapporto di lavoro dipendente).
A fronte di attività di collaborazione svolta in regime di partita Iva o comunque di consulenza esterna, il professionista deve essere dotato di polizza professionale che lo tenga indenne verso il suo unico committente (ovvero lo studio tecnico per cui presta l’opera).
Peraltro in questi casi, qualora il collaboratore/consulente dello studio figuri nominalmente tra i sottoscrittori di elaborati progettuali o altre prestazioni con rilevanza esterna, è legittimo ipotizzare che al momento dell’instaurazione del rapporto di collaborazione o di consulenza si possa concordare anche un’estensione al collaboratore della copertura assicurativa già attivata per il titolare dello studio (o i titolari dotati del potere di firma).
Al collaboratore che opera come dipendente si estendono invece in toto le considerazioni già svolte in precedenza.

Società di ingegneria o società tra professionisti (STP)
Quali soggetti unitari e autonomi, le società di ingegneria e le STP sono tenute alla sottoscrizione della polizza assicurativa che copra l’attività professionale della società stessa.
I soci singoli risultano coperti dalla polizza della società, fatta eccezione per gli incarichi eventualmente assunti a titolo personale o comunque in nome e conto diverso da quello della società. Se il singolo socio svolge attività in via esclusiva all’interno della società e per conto di questa, non sarà quindi necessario che si doti di una polizza supplementare.
La previsione di polizza di assicurazione deve risultare a livello statutario.

Professionista che assume incarico di Consulente tecnico d’ufficio (CTU)
L’incarico di CTU conferito da un Tribunale nell’ambito di una procedura giudiziaria risulta pienamente soggetto all’obbligo assicurativo, dal momento che il CTU, pur nella sua qualità di organo ausiliario del giudice, assume nei confronti delle parti la responsabilità civile professionale per la corretta esecuzione dell’incarico.
Tale responsabilità nei confronti delle parti, pur non originando da un rapporto contrattuale direttamente instaurato con le stesse (poiché in questi casi tecnicamente il committente è il Tribunale), si configura sulla base del generale dovere di diligenza riferito prestazione professionale richiesta, dalla cui violazione discende un diritto al risarcimento nei confronti del soggetto danneggiato (nella fattispecie della parte che dimostri di aver subito un pregiudizio per effetto dell’attività svolta dal CTU).

Professionista che svolge attività di docenza o ricerca
Se l’attività di docenza e ricerca sono svolte nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato (ad esempio nei confronti di università, istituti scolastici, enti di ricerca, ecc.), valgono le considerazioni fatte in merito a questo.
Al contrario, si può ipotizzare che dalla docenza e dalla ricerca discendano forme di responsabilità professionale, qualora dalla non corretta esecuzione delle attività derivino pregiudizi per il cliente/committente. Ciò ad esempio in caso ritardi non giustificati nell’esecuzione dell’incarico, pertanto in base alle concrete modalità di effettuazione, e non invece sulla base del contenuto delle attività di docenza o di ricerca, la cui libertà e insindacabilità è da ritenersi garantita costituzionalmente.
Va precisato peraltro che tale responsabilità ha un carattere residuale rispetto alla responsabilità derivante dal mancato rispetto delle condizioni di svolgimento dell’incarico stabilite in via contrattuale.
La convegnistica, al contrario, non prevede per sua natura obblighi di copertura assicurativa.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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