ContributiCon l’emanazione del Provvedimento Agenzia delle entrate 10/06/2020 definiti termini e modalità per la presentazione delle istanze di contributo a fondo perduto, come previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio. Finestra temporale dal 15/06/2020 al 13/08/202. Chiarimenti sul requisito della diminuzione del fatturato.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il Provvedimento del Direttore in data 10/06/2020 (qui in allegato), con il quale sono state definite le modalità e i termini con cui imprese e lavoratori autonomi possono fare richiesta del contributo a fondo perduto istituito dall’art. 25 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).

L’Agenzia ha anche predisposto un’apposita “Guida” per i contribuenti (qui in allegato), che spiega in termini semplici chi e come può beneficiare della misura.

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 15/06/2020 e non oltre il giorno 13/08/2020. Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25/06/2020 e non oltre il 24/08/2020.

Si rinvia a Contributo a fondo perduto per professionisti e imprese: beneficiari, ammontare e istanza, e alla Guida dell’Agenzia entrate, per maggiori indicazioni su a chi spetta il contributo e fondo perduto, a quali condizioni è subordinata la sua corresponsione e quale ne sia l’ammontare.
Si fornisce tuttavia un ulteriore chiarimento a proposito del requisito fondamentale della diminuzione del fatturato, che prevede la spettanza del contributo ai soggetti che nel mese di aprile del 2020 abbiano registrato ricavi o compensi inferiori ai 2/3 del corrispondente mese 2019.

Si veda l’esempio per dettagli.

APRILE 2019

2/3 APRILE 2019

APRILE 2020

SPETTANZA

12.000 Euro

8.000 Euro

< 8.000 Euro

SI

12.000 Euro

8.000 Euro

≥ 8.000 Euro

NO

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Pubblicato in Normativa

ExportIl Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.

Con il Comunicato stampa del Consiglio dei ministri del 06/04/2020 è stata resa nota l'approvazione di un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.

Dal comunicato stampa emerge che il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche in 5 principali ambiti.

1. Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti
Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi 12 mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.

Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le p.m.i., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti. È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.

Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, introducendo un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di S.A.C.E. sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.

2. Misure per garantire la continuità delle aziende
Il decreto prevede misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale.
Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che sono volte a sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza.

3. Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria

4. Misure fiscali e contabili
Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di IVA, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il Decreto legge “Cura Italia” (D.L. 17/03/2020, n. 18).

Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.

Viene consentito all’Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.

5. Ulteriori disposizioni
Il decreto prevede lo spostamento, dal 15/04/2020 all’11/05/2020, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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Cura ItaliaIl Decreto legge Cura Italia, in vigore dal 17/03/2020, prevede misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, il D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) - pubblicato nella G.U. del 17/03/2020 n. 70 ed in vigore dal 17/03/2020 - interviene con provvedimenti su quattro temi principali e altre misure settoriali:
- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
- sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Vengono inoltre adottate disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell’università.

Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti.

Tra le misure a sostegno del lavoro, si segnalano: estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale (artt. 19-22); norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori: congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi (art. 23); congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (art. 25); contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (art. 43).

Tra le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, si segnalano: potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti (art. 49); misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55); misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 (art. 56); supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia (art. 57).

Tra le misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, si segnalano: proroga al 20/03/2020 dei termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 60); sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 61); sospensione dei termini per gli adempimenti ed i versamenti fiscali e contributivi che scadono nel periodo compreso tra 08/03/2020 e il 31/05/2020 (art. 62); credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro (art. 64); sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 08/03/2020 al 31/05/2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (art. 68).

Tra le ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, si segnalano: acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese (art. 75); rinvii e sospensioni fino al 15/04/2020 in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare (art. 83), amministrativa (art. 84) e contabile (art. 85); interventi di ristrutturazione e ripristino degli istituti penitenziari danneggiati (art. 86); istituzione temporanea del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e sospensione delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego (art. 87); disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici, con modifica dell’art. 35, comma 18, del D. Leg.vo 50/2016 (art. 91); sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario (art. 111) e enti locali (art. 112); rinvio al 30/06/2020 di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (art. 113); nomina di un commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19 (art. 122); proroga dei termini per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni (art. 125).

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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