Agevolazioni prima casaL’Agenzia delle entrate chiarisce che non è possibile usufruire delle agevolazioni prima casa in caso di possesso di un altro immobile, neppure se quest’ultimo è concesso in locazione.

Con l’Interpello 10/09/2019, n. 378, l’amministrazione finanziaria ha esaminato la possibilità o meno di usufruire delle agevolazioni c.d. “prima casa” (Guida alla "Cedolare secca" sulle locazioni) in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune, ma concesso in locazione.

Tra i vari requisiti per usufruire delle agevolazioni è previsto che il soggetto acquirente dichiari:
1) di non essere titolare (esclusivo o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione nel territorio dello stesso comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
2) di non essere titolare (neanche pro quota) di altro immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” su tutto il territorio nazionale (si veda peraltro quanto verrà illustrato più avanti nel paragrafo dedicato alle successioni o donazioni a proposito della possibile reiterazione delle agevolazioni in caso di successione o donazione agevolata seguita da acquisto a titolo oneroso).

Riguardo al punto 1), la giurisprudenza ritiene che ricorra il requisito per l’applicazione del beneficio anche nell’ipotesi di disponibilità di un alloggio il quale, tuttavia, non sia concretamente idoneo - ad esempio perché inagibile oppure perché oggettivamente inidoneo per dimensioni e caratteristiche complessive - a sopperire ai bisogni abitativi del contribuente e della famiglia.
L’apprezzamento di tali caratteristiche sarà eventualmente rimesso alla discrezionale valutazione del Giudice (Cass. 08/01/2010, n. 100; Cass. 11564/2006; Cass. 17938/2003; Cass. 10935/2003; Cass. 6492/2003; Cass. 2418/2003).

Tuttavia, in base all’interpretazione dell’Agenzia delle entrate, non può attribuirsi rilevanza ad un concetto di “inidoneità” collegato ad una indisponibilità “giuridica” di carattere meramente temporaneo, e comunque dipendente dalla volontà del soggetto, come ad esempio nel caso di immobile indisponibile perché dato in locazione.
Una diversa interpretazione, infatti, si ritiene che non trovi riscontro nel disposto normativo secondo cui l’acquirente deve dichiarare in atto “di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare”.

Alle medesime conclusioni l'Agenzia era già pervenuta con Risoluzione 20/08/2010, n. 86/E e Risoluzione 01/08/2017, n. 107/E.

Si segnala peraltro che in senso contrario a tale orientamento si è espressa Cass. 27/07/2018, n. 19989 (consultabile in allegato), nella quale si afferma che “l’agevolazione spetta anche all’acquirente che sia titolare del diritto di proprietà su altra casa situata nello stesso Comune in cui si trova l’immobile che viene acquistato allorché tale casa sia oggetto di un rapporto locativo regolarmente registrato e non maliziosamente preordinato a creare lo stato di indisponibilità della stessa”.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

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Sicurezza immobiliCon ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 24/08/2016, sono stati riaperti i termini per le domande dei contributi dell'INAIL per la messa in sicurezza di immobili e impianti ad uso produttivo.

L’agevolazione diretta alle imprese consiste in un contributo in conto capitale corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile.
Sono ammessi alle agevolazioni gli interventi di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) vigenti, finalizzati a garantire la sicurezza dei lavoratori, relativi ad immobili destinati ad attività di impresa e/o produttiva. Si tratta di interventi di:
a) rafforzamento locale effettuati sulla base di un progetto redatto ai sensi delle NTC vigenti;
b) miglioramento sismico effettuati sulla base di un progetto redatto ai sensi delle NTC vigenti;
c) messa in sicurezza dei componenti non strutturali e degli impianti.

L'Ord. P.C.M. 24/04/2018, n. 54, ha indicato i soggetti beneficiari delle agevolazioni, gli interventi e le spese ammissibili, le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi, i relativi controlli.

L'Ord. P.C.M. 10/07/2019, n. 82, in vigore dal 17/072019, ha poi disposto che i soggetti richiedenti che intendano usufruire dei contributi per le tipologie di interventi previste dall’Ord. P.C.M. 24/04/2018, n. 54, in possesso dei requisiti soggettivi ivi previsti, i quali non abbiano già presentato domanda per i medesimi interventi o che abbiano presentato domanda di contributo solo per il rafforzamento locale e non per il miglioramento sismico degli edifici, debbano inviare, entro il 30 Settembre 2019, una istanza preliminare di interesse a presentare la domanda di contributo.

Sulla base del numero delle istanze preliminari di interesse pervenute e dell’entità economica dei relativi interventi, il Commissario procederà all’emanazione di apposita ordinanza nella quale saranno fissate le percentuali di contribuzione sulla spesa ammissibile, gli importi massimi finanziabili nonché le eventuali integrazioni sulle domande già presentate.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

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(marzo 2019) Sarà ancora possibile, fino a tutto il 2019, chiedere una detrazione Irpef del 50% su un tetto massimo di spesa di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare. Dal 1° gennaio 2020, a meno che intervenga un’ulteriore proroga, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e il limite massimo di spesa sarà di 48mila euro. Stessa agevolazione confermata per chi acquista, entro l’anno in corso, un box, un posto auto o una casa in un edificio interamente ristrutturato.

Attenzione al nuovo adempimento introdotto dalla legge di bilancio 2018.
Analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici, per gli interventi che comportano un risparmio energetico occorre trasmettere all’Enea una comunicazione dei lavori effettuati, entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione. Per gli interventi con data di fine lavori nel 2018 l’invio della documentazione all’Enea va effettuato entro il 1° aprile 2019 attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it/.
Per gli interventi terminati nel 2019 la comunicazione va trasmessa, entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il sito https://bonuscasa2019.enea.it/.

Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre dall’11 marzo, giorno di messa on line del sito.

Sul sito http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/ è disponibile una guida per la trasmissione dei dati, realizzata dall’Enea, con l’elenco degli interventi per i quali è scattato il nuovo obbligo.

Non si registrano novità, invece, sulle tipologie di interventi che danno diritto all’agevolazione e sulle modalità di pagamento: bonifico bancario, postale o tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento autorizzato.

Scarica la guida in formato PDF  https://bit.ly/2T5o9of

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Giovedì, 11 Gennaio 2018 08:46

Voucher per la digitalizzazione delle Pmi

Le agevolazioni
Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.

Cos'è
È una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

La disciplina attuativa della misura è stata adottata con il decreto interministeriale 23 settembre 2014.

 
Cosa finanzia
Il voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:

    -migliorare l'efficienza aziendale;
    -modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
    -sviluppare soluzioni di e-commerce;
    -fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
    -realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla pubblicazione sul sito web del Ministero del provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher adottato su base regionale.


Come funziona
Con decreto direttoriale 24 ottobre 2017 sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. Le domande potranno essere presentate dalle imprese, esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà resa disponibile in questa sezione, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda. Per l'accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.

Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello il Ministero adotterà un provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher, su base regionale, contenente l'indicazione delle imprese e dell'importo dell'agevolazione prenotata.

Nel caso in cui l'importo complessivo dei Voucher concedibili sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili (100 milioni di euro), il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del Voucher da assegnare a ciascuna impresa beneficiaria. Tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.

Ai fini dell'assegnazione definitiva e dell'erogazione del Voucher, l'impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione deve presentare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese e sempre tramite l'apposita procedura informatica, la richiesta di erogazione, allegando, tra l'altro, i titoli di spesa.

Dopo aver effettuato le verifiche istruttorie previste, il Ministero determina con proprio provvedimento l'importo del Voucher da erogare in relazione ai titoli di spesa risultati ammissibili.

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La legge di Bilancio 2018, la manovra proroga le agevolazioni per la ristrutturazione edilizia e il risparmio energetico. Confermato anche il bonus mobili.

L’articolo 3 del DDL della legge di bilancio contiene le seguenti proroghe e novità:

   - agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici,
   - agevolazioni per interventi di ristrutturazione edilizia per l’acquisto di mobili,
   - detrazioni per sistemazione a verde (cd. bonus verde,
   - proroga cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato.

In particolare, vengono apportate modifiche al DL 63/2013  prevedendo che nell’articolo 14 concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

  -  le parole 31.12.2017 siano sostituite da  31.12.2018;
  -  le detrazioni siano ridotte al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
  -  la detrazione al 50% si applichi anche alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

La sussistenza delle condizioni per accedere alle detrazioni devono essere asseverate da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo con procedure e modalità disciplinate con decreto MISE di concerto con il MEF da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Le detrazioni sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti

    -istituiti nella forma di società
    -che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing
    -che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013

per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse possedute e assegnati in godimento ai propri soci.
Con più decreti del MISE, di concerto con il MEF, il MIPAAF e il MIT, da adottare entro 60 giorni dalla data in vigore delle presenti disposizioni, sono definiti

   - i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo,
   - i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento,
   - le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.

All’articolo 16 DL 63/2013 concernente le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia le parole 31.12.2017 sono sostituite da 31 dicembre 2018 prorogando così tutte le agevolazioni previste dalla normativa vigente.  Come previsto per gli interventi di efficienza energetica, le detrazioni per le ristrutturazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari alle medesime condizioni.

Un’altra proroga contenuta nell’articolo 3 del DDL della Legge di bilancio riguarda il bonus mobili. In particolare, per l'anno 2018 è confermata l’agevolazione fiscale per le spese effettuate per l’acquisto di:

    -mobili
    -grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) e apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica

finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, con lavori avviati nel 2017 o nel 2018. Come previsto dalla normativa precedente, è confermato l’importo massimo di 10.000 euro per immobile.

fonte: fiscoetasse.com

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