Sconfinamento del cappotto termico, il caso di Via Monte Grappa a San Donato Milanese e l'ordinanza della Cassazione
La Cassazione ha esaminato il caso di contenzioso nato tra i proprietari di un terrazzo e il condominio adiacente, in Via Monte Grappa 11 a San Donato Milanese, a causa di lavori per la realizzazione di un cappotto termico sull'edificio condominiale. I suddetti proprietari del terrazzo hanno dunque accusato il condominio di aver sconfinato, per uno spessore di 10 centimetri, nella loro proprietà con la realizzazione dell'opera. Il rappresentante del condominio invece, si difende affermando che l'opera realizzata si trova ad un metro di altezza dal piano del calpestio del terrazzo, lasciandolo quindi libero.
Il tribunale di Milano, con sentenza del 19 marzo 2017, respinse l'accusa verso il condominio, mentre la Corte d'appello di Milano ha parzialmente condannato questi, imponendogli la rimozione del cappotto termico.
A tale proposito si è dunque espressa la Corte di cassazione, affermando che in base a quanto prescritto dal Codice Civile “il proprietario non può opporsi, ai sensi dell'art. 840, comma 2, c.c., ad attività di terzi (quale, ad esempio, l'immissione di sporti) che si svolgano a profondità od altezza tali che egli non abbia interesse ad escluderle e, pertanto, ove ritenga di contestarle, è suo onere dimostrare che dette attività gli arrechino un pregiudizio economicamente apprezzabile, da intendere non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche ed alla normale destinazione, eventualmente anche futura, del fondo, ovvero alla possibile utilizzazione di tale spazio a scopo di sopraelevazione”.
Non avendo quindi i proprietari del terrazzo prove tangibili per dimostrate la presenza di un eventuale danno, anche futuro, causato dall'intervento, i lavori di realizzazione del cappotto termico sono da considerarsi regolari.
Secondo la Cassazione, alla luce di quanto prescritto nel Codice, la Corte d'appello di Milano ha dunque errato nel condannare il condominio senza valutare se, e in che misura, sussista un concreto interesse del proprietario del terrazzo ad opporsi a tale opera. La corte quindi afferma che il ricorsa va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, la quale procederà a nuovo esame della causa.
A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork
Aumento di volumetria, variazioni essenziali e abuso per necessità
Il TAR Lazio-Roma 14/11/2019, n. 13055 fornisce un utile riepilogo dei principi giurisprudenziali in tema di interventi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo edilizio.
FATTISPECIE
Nel caso di specie la ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune che aveva rilevato la realizzazione di lavori abusivi in totale difformità dalla concessione edilizia. In particolare si trattava della edificazione di un manufatto ad uso residenziale e di un altro con destinazione agricola, di un piano interrato eseguito come seminterrato con maggiore superficie e volumetria residenziale e il mutamento della destinazione d’uso di un garage e di un locale per gli attrezzi agricoli; tutto ciò per consentire il migliore e concreto utilizzo dei luoghi anche da parte di una persona affetta da una malattia invalidante.
A tale ultimo riguardo la ricorrente sosteneva che lo stato di malattia dovrebbe autorizzare interventi edilizi anche in deroga agli strumenti urbanistici, a maggior ragione quando le modifiche abbiano solo riflessi interni e non riguardino categorie diverse ed autonome.
VARIAZIONI ESSENZIALI E DIFFORMITÀ PARZIALE
Il TAR, ritenendo in primo luogo infondate le deduzioni della ricorrente volte a sminuire l’abuso con la considerazione parziale ed atomistica dei singoli interventi, che invece vanno considerati nel loro complesso, ha richiamato i seguenti orientamenti giurisprudenziali in materia:
- in tema di abusi edilizi si è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione quando i lavori riguardino un'opera diversa da quella prevista dall'atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione; si configura per contro la difformità parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera;
- in caso di realizzazione di una volumetria maggiore rispetto a quella assentita si configura un'ipotesi di variazione essenziale, ai sensi dell'art. 32, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b), soprattutto ove questa abbia determinato un incremento percentuale superiore a quello di tolleranza del 2% previsto dall'art. 34, D.P.R. 380/2001, comma 2-ter. È legittima pertanto l'applicazione della sanzione demolitoria che l'art. 31, D.P.R. 380/2001, comma 2, riconnette non solo agli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire, ma anche a quelli realizzati con "variazioni essenziali" determinate ai sensi del richiamato art. 32;
- il provvedimento che ingiunge la demolizione è un atto sostanzialmente dovuto che, pertanto, soprattutto in presenza di un abuso rientrante nella disciplina dell’art. 31, D.P.R. 380/2001, non richiede una particolare motivazione oltre alla chiara indicazione delle opere abusive; per la costante giurisprudenza non è di ostacolo alla sua emanazione neppure il decorso di un periodo di tempo anche consistente dalla commissione dell'abuso.
ABUSO PER NECESSITÀ
Infine il TAR, proprio sulla base della considerazione che la repressione dell’abuso in questione non costituiva attività discrezionale della P.A. ma attività del tutto vincolata, ha affermato che le primarie esigenze di tutela della salute e della necessità di abbattimento delle barriere architettoniche non possono giustificare opere eseguite in totale difformità da quanto assentito con il titolo edilizio, in assenza di una richiesta di permesso di costruire in variante. Di conseguenza non assume alcuna rilevanza la possibilità di deroga alla disciplina urbanistica ai fini della necessità dall’abbattimento delle barriere architettoniche, non dovendo l’amministrazione, in presenza di opere edilizie eseguite in assenza di titolo edilizio o in difformità totale dall’assentito, accertare il profilo sostanziale della conformità o meno delle opere alla disciplina urbanistica, ma dovendosi limitare ad evidenziare la sussistenza degli abusi eseguiti sine titulo.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it