Piano casa

In data 21 dicembre 2020, la Regione Puglia ha approvato, con la legge regionale di bilancio per il 2021 (LR 35/2020), la proroga delle misure fino al 31 dicembre 2021.
Con la proroga di un anno sarà possibile realizzare interventi di ricostruzione, ampliamento e demolizione sugli edifici esistenti come previsto nella normativa.
 
Obiettivo della Regione è risollevare il comparto dell’ediliza, colpito dalla crisi dovuta all’emergenza sanitaria, ma anche incentivare l’investimento dei privati per la ristrutturazione e la riqualificazione delle proprie abitazioni.

“È il bilancio attraverso il quale attraverseremo la grande crisi causata dalla pandemia, sperando di lasciarcela alle spalle, mantenendo fermi tutti i servizi pubblici, senza incrementare il carico fiscale, anzi alleggerendolo per le famiglie numerose e per alcune categorie di operatori economici” questo è quanto dichiarato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Cosa quindi prevede il Piano Casa Puglia?
I cittadini residenti nella Regione Puglia potranno quindi, per tutto il 2021, riqualificare un edificio dal punto di vista dell’efficienza energetica, effettuare interventi di riqualificazione edile e architettonica, ma anche aumentare la volumetria degli edifici. In particolare:

- gli interventi di ampliamento volumetrico e sostituzione edilizia con premio di cubatura possono essere realizzati sugli edifici esistenti al 1° agosto 2020;

- gli ampliamenti consentiti partono dal 20%, riconosciuto in caso di semplice ampliamento, fino al 45% in presenza di un programma integrato di rigenerazione urbana;

- gli interventi saranno agevolati dalla semplificazione delle procedure e il ricorso generalizzato alla Scia o, in alternativa, al permesso di costruire;

- i lavori di ampliamento, demolizione e ricostruzione, riqualificazione con delocalizzazione possono riguardare sia gli edifici residenziali sia quelli a destinazione diversa;

- il direttore dei lavori o un altro professionista abilitato deve certificare la corrispondenza dell’intervento di riqualificazione alle regole del Piano Casa, attraverso la comunicazione di ultimazione dei lavori, altrimenti non sarà possibile riconoscere la certificazione dell’agibilità dell’edificio.

Dove non interviene il Piano Casa?
 - nei centri storici classificati come zone “A” a meno che gli strumenti urbanistici o gli atti di governo comunali non lo consentano espressamente;
- sugli immobili definiti di valore storico, culturale e architettonico, vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, a meno che gli interventi non rientrino in quelli indicati dall’Allegato 1 del Dpr 139/2010, recante il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità;
- nelle zone in cui lo strumento urbanistico generale consenta soltanto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o subordini gli interventi di ristrutturazione edilizia all’approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo;
- sugli immobili situati in area sottoposta a vincolo paesaggistico;
- negli ambiti territoriali classificati A, di valore eccezionale, e B, di valore rilevante, ai sensi del PUTT/P;
- nei siti della Rete Natura 2000 di importanza comunitaria (SIC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) salvo che le misure di salvaguardia o gli strumenti di pianificazione consentano interventi edilizi;
- nelle oasi e nelle zone umide;
- negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e geomorfologica a meno che, col permesso dell’Autorità di Bacino, non siano possibili interventi di mitigazione del rischio.

Queste indicazioni sono a livello generale ma ogni Comune può deliberare ulteriori limiti ed esclusioni.

In conclusione, secondo il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati “la proroga del Piano casa rappresenta la conferma delle politiche fondate sull’eco-edilizia, in quanto solo così si evita di consumare suolo” e aggiunge che nel corso dell’anno monitorerà i dati di applicazione e l'utilizzo dello strumento in modo da pensare a miglioramenti nell'ambito del risparmio energetico e dell'edilizia esistente.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Pubblicato in Varie

DemolizioneLa Corte di Cassazione, sez. pen., con la sentenza 13/01/2020, n. 844, fornisce un interessante riepilogo degli orientamenti giurisprudenziali sul c.d. abuso per necessità, dai quali emerge che il diritto all'abitazione è comunque subordinato al rispetto della normativa urbanistica nazionale.

FATTISPECIE
Nella fattispecie il ricorrente si opponeva all’ordine di demolizione di una parte di un immobile nel quale vivevano due famiglie, adducendo l'indisponibilità di un altro diverso alloggio nonché delle necessarie risorse economiche per garantirsi un'altra abitazione. Il ricorrente, invocando l’art. 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo (riguardante il diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla casa), sosteneva che la demolizione avrebbe violato il diritto alla tutela dell’abitazione in quanto, riguardando la parte più consistente dell’immobile, avrebbe privato di fatto le persone che vi abitavano del diritto di disporre di un’abitazione rispondente alle condizioni minime di tutela della dignità umana.

ORIENTAMENTI SUL DIRITTO ALL’ABITAZIONE
Al riguardo la Corte di Cassazione, con la sentenza 844/2020, ha richiamato gli orientamenti sul tema sviluppati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e dalla giurisprudenza italiana, secondo i quali l'interesse dell'ordinamento nazionale è quello di abbattere l'immobile abusivamente realizzato, ripristinando l'ordine giuridico violato e garantendo il rispetto delle disposizioni urbanistiche applicabili. La demolizione quindi configurerebbe una legittima sanzione ripristinatoria, e l'interesse con essa perseguito deve ritenersi prevalente sul diritto all’abitazione dell'immobile abusivamente realizzato.

La giurisprudenza ha escluso inoltre che la demolizione dell'opera abusiva possa legittimamente avvenire solo ove il condannato abbia a disposizione un alloggio alternativo, ovvero qualora a ciò abbia provveduto lo Stato, non potendosi riconoscere un diritto assoluto all'inviolabilità del domicilio e, dunque, dell'abitazione, tale da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva.

Ciò che invece è stato ritenuto indefettibile dai giudici europei è una valutazione, caso per caso, finalizzata al bilanciamento del diritto del singolo alla tutela dell'abitazione e dell'interesse dello Stato ad impedire l'esecuzione di interventi edilizi in assenza di un regolare titolo abilitativo, ossia in altri termini gli interessi tutelati mediante la concreta applicazione della normativa in materia edilizia e territorio.
Ne consegue che l'eventuale violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, va verificata sotto il profilo della proporzionalità dell’ordine di demolizione rispetto alle condizioni personali e familiari dei destinatari della sanzione.

CONCLUSIONI
Alla luce dei suesposti orientamenti, la Corte ha affermato che:
- l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo (CEDU);
- il diritto all'abitazione non può essere qualificato come assoluto, dovendo lo stesso essere comparato con l'interesse della collettività all'effettiva applicazione della normativa in materia edilizia;
- l'ordine di demolizione non costituisce una sanzione penale, bensì una misura funzionalmente diretta al ripristino dello status quo ante, la cui non esecuzione è limitata ad ipotesi specificamente individuate dal legislatore (come la c.d. fiscalizzazione ex art. 34, D.P.R. 380/2001);
- nel caso di specie la demolizione ordinata non poteva essere considerata sproporzionata rispetto all'interesse del singolo, tenuto conto che la stessa riguardava unicamente una porzione dell'opera (ossia un suo ampliamento) e non l'immobile nella sua interezza.

FISCALIZZAZIONE DELL’ABUSO EDILIZIO
Infine, secondo i giudici, al caso di specie non era neppure applicabile l’art. 34, D.P.R. 380/2001 (che prevede la possibilità di sostituire la rimozione della porzione abusiva dell'immobile con una sanzione pecuniaria nel caso in cui la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio per la restante parte), in quanto:
- il consulente tecnico non aveva fornito dati scientificamente attendibili idonei a dimostrare l’effettiva incidenza della demolizione parziale sull’intero immobile;
- l’opera abusiva realizzata non risultava solo difforme parzialmente dal titolo abilitativo, ma difettava totalmente del necessario permesso di costruire.

Al riguardo è stato infatti precisato che la disciplina prevista dall'art. 34, comma 2, D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (cosiddetta procedura di fiscalizzazione dell'illecito edilizio) trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire e non equivale ad una "sanatoria" dell'abuso edilizio, in quanto non integra una regolarizzazione dell'illecito, né autorizza il completamento delle opere realizzate, venendo le parti abusive tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione di conservazione di quelle realizzate legittimamente.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Normativa

Lo studio di architettura Tiago do Vale ha creato un libro di istruzioni per assemblare un'intera abitazione, applicandole per la costruzione di un edificio in Brasile

I manuali di istruzioni, che si tratti di un semplice giocattolo per bambini o di un mobile, sono noti per l'efficacia delle indicazioni offerte. E in tal merito, i manuali Ikea per assemblare complementi d'arredo più o meno grandi, dai comodini alle librerie, sono diventati il simbolo di questa semplicità, che da sempre permette di perdere molto meno tempo (e denaro). E se, seguendo delle istruzioni simili, si arrivasse a "montare" addirittura un'intera casa? L'architetto portoghese Tiago do Vale ha pensato di applicare questa tecnica alla costruzione di un edificio in Brasile, ideando il manuale Ånguera.


Il manuale di istruzioni riprende il nome, dandogli un tocco nordico nell'iniziale, dalla città di Anguera, nel nord est del Brasile, dove lo studio dell'architetto ha progettato un'abitazione tenendo conto di ciò che si trovava a disposizione nella regione, in termini di quantità e varietà. Passo dopo passo infatti, le istruzioni seguono la filosofia della semplicità a partire dai materiali scelti, come il cemento, i pannelli metallici, il vetro e i blocchi di calcestruzzo.



Il piano dei lavori è stato poi riassunto in maniera essenziale, risultando estremamente pratico e funzionale. In questo modo, l'architetto ha trovato un modo elementare per spiegare ai "laici" della progettazione come una costruzione prende forma nella sua interezza, attraverso brevi e lineari passaggi: una grande sfida che ha dato vita a un piano di comunicazione efficace e originale, che potrebbe essere preso ad esempio o semplicemente introdurre qualsiasi curioso al mondo dell'architettura.

www.tiagodovale.com

Pubblicato in Edilizia & Materiali