Autorizzazione paesaggistica in sanatoria e realizzazione di nuovi volumi
L’autorizzazione paesaggistica in sanatoria non può essere rilasciata quando siano stati realizzati nuovi volumi di qualsiasi natura, a prescindere dalla valutazione della loro rilevanza ai fini urbanistici ed edilizi.
In tema di procedura per il rilascio della c.d. autorizzazione paesaggistica in sanatoria, l’art. 167, comma 4, D. Leg.vo 42/2004, prevede che la compatibilità paesaggistica può essere accertata a posteriori, tra l’altro, per i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.
Al riguardo il TAR Toscana 17/06/2019, n. 885, ha specificato che il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto a tutela del paesaggio comporta l'impossibilità di realizzare qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che possa essere effettuata una distinzione tra volume tecnico ed altro tipo di volume. La valutazione ai fini paesaggistici è infatti distinta da quella urbanistico-edilizia poiché l’una e l’altra sono destinate a svolgere funzioni diverse, e a tutelare interessi pubblici non coincidenti. Mentre la seconda riguarda la compatibilità dell’opera con l’ordinato incremento e governo del territorio, la prima ha ad oggetto la conformità della stessa con la fruizione del paesaggio in una zona particolarmente tutelata sotto questo profilo.
Ne consegue che, in base al citato art. 167, comma 4, D. Leg.vo 42/2004, quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura è precluso il rilascio di autorizzazioni in sanatoria, pur quando ai fini urbanistici ed edilizi non andrebbero ravvisati volumi in senso tecnico.
Nel caso di specie è stato respinto il ricorso contro il diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria in relazione ad un impianto di produzione di energia elettrica costituito da pannelli solari fotovoltaici che secondo la ricorrente non avevano alcuna consistenza volumetrica.
Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it
Sanatoria edilizia: cosa significa e come funziona la procedura
Una costruzione abusiva costituisce sia reato come abuso edilizio sia illecito amministrativo. Il reato è soggetto a prescrizione, mentre invece l’illecito amministrativo non si prescrive mai.
Il Comune interessato potrebbe ordinare la demolizione della costruzione abusiva. Mentre da un punto di vista penalistico, dopo il decorso di quattro o cinque anni, il reato edilizio è prescritto.
Per chi commette l’abuso edilizio è previsto l’arresto e l’ammenda, mentre la sanzione amministrativa concerne il ripristino dello stato dei luoghi entro un termine di 90 giorni.
Per il colpevole del reato è previsto l’arresto e una multa, con importo massimo di 51.645€.
A livello penale, realizzare un intervento edilizio illecito è punito secondo l’art. 44 del D.P.R. n. 380/2001.
Ci sono tre diverse ipotesi:
l’ammenda fino a 1.0329 euro per l’inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità esecutive dei lavori previste dal Decreto nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;
l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
La sanatoria edilizia è anche un illecito amministrativo (che può portare anche alla demolizione dell’opera, ma non alla sanzione penale). In questo caso la prescrizione non scatta mai. Quindi, una volta che venga accertata l’esistenza dell’opera abusiva, è legittimata sempre l’adozione del provvedimento di demolizione.
Procedure per domande di inizio lavori: CILA E SCIA
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sono procedure con le quali è possibile dare inizio ai lavori il giorno stesso in cui la pratica viene depositata presso gli uffici comunali.
La SCIA va presentata nel caso in cui gli interventi in questione interessino parti strutturali dell’immobile o comportino modifiche esterne dell’edificio.
Al termine degli interventi previsti dalla CILA, il direttore dei lavori deve comunicare al Comune la regolare esecuzione e le eventuali varianti. Il decreto legislativo 126/2016 e il decreto legislativo 222/2016 sostituiscono parzialmente la Denuncia Inizio Attività (DIA) con la SCIA.
Gli interventi che è possibile realizzare mediante segnalazione certificata di inizio di attività, SCIA, sono:
interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici;
azioni di restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici;
interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino modifiche di volumetria, cambio di destinazione d’uso nei centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati.
Viene introdotta anche la SCIA alternativa al permesso di costruire (ossia la super SCIA che sostituisce la Super DIA) e riguarda:
interventi di ristrutturazione che implicano modifiche sostanziali;
nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali;
interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali.
La SCIA sostituisce totalmente la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) rendendo più snello l’ottenimento di un titolo per eseguire dei lavori.
Fonte: articolo di Mariangela De Pasquale