BonusMini guida pratica al bonus per autonomi (iscritti a gestione separata INPS, gestioni speciali, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo) e professionisti "ordinistici" (iscritti all'Ordine o Collegio e alla Cassa di previdenza).

Gli artt. 27-31 del D.L. 18/2020, e l’art. 38 del D.L. 18/2020 medesimo, riconoscono in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi un’indennità di sostegno per il mese di marzo 2020 pari a 600 Euro.

A sua volta, l’art. 44 del D.L. 18/2020 istituisce il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, volto a erogare sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e autonomi - ivi compresi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (quali Cassa ingegneri e architetti, Cassa geometri, Cassa forense, Cassa dottori commercialisti, Eppi, ecc.). In attuazione di detto articolo, è stato emanato il D. Min. Lavoro 28/03/2020 (allegato), che detta criteri e modalità attuative concernenti i lavoratori autonomi iscritti alle casse.

INDENNITÀ PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI “NON ORDINISTICI”
Soggetti beneficiari e condizioni
Si riporta di seguito una tabella con i soggetti beneficiari e le condizioni per la fruizione. Salvo diversa indicazione, le condizioni devono essere verificate alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, e perciò al 17/03/2020.

Le indennità in questione:
- sono esenti da imposte sul reddito (si tratta quindi di un importo netto);
- non sono cumulabili tra di loro e con quella destinata ai professionisti “ordinistici” (vedi oltre);;
- non possono essere percepite da soggetti che percepiscano già il reddito di cittadinanza.
Per tutte le indennità in questione, la normativa dispone esplicitamente che si provvede al monitoraggio del limite di spesa complessivo (vedi tabella), e che in caso di sforamento anche presumibile “non sono adottati altri provvedimenti concessori” (salva la possibilità di ulteriori stanziamenti).
Per tutte le indennità in questione sono esclusi i professionisti iscritti agli Ordini o Collegi professionali, che versano la loro contribuzione pensionistica alle Casse previdenziali di riferimento (per questi professionisti, vedi paragrafo dedicato).

SOGGETTI BENEFICIARI

CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE

Liberi professionisti titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione separata INPS (art. 27 del D.L. 18/2020)

Lavoratori autonomi titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS (art. 27 del D.L. 18/2020)

- Non essere titolari di pensione
- Non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (es. Cassa di previdenza professionale)

Limite di spesa complessivo 203,4 milioni

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS (artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali - art. 28 del D.L. 18/2020)

 - Non essere titolari di pensione
- Non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (es. Cassa di previdenza professionale), ad eccezione della Gestione separata INPS

Limite di spesa complessivo 2,16 miliardi

Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (art. 29 del D.L. 18/2020)

- Aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 17/03/2020 (data di entrata in vigore della presente disposizione
- Non essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente

Limite di spesa complessivo 103,8 milioni

Operai agricoli a tempo determinato (art. 30 del D.L. 18/2020)

- Non essere titolari di pensione
- Aver effettuato, nel 2019, almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo

Limite di spesa complessivo 396 milioni

Lavoratori dello spettacolo (art. 38 del D.L. 18/2020)

- Avere almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 Euro
- Non essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente

Limite di spesa complessivo 48,6 milioni

 

Come ottenere l’indennità di 600 euro
Per tutte le indennità in oggetto, occorre presentare domanda online all’INPS.

Con il messaggio n. 1381 del 26 marzo (allegato), l’INPS ha chiarito che l’accesso alla domanda online può essere effettuato tramite SPID, Carta d’identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) o PIN.
Per il rilascio del PIN occorre andare sul sito dell’INPS, alla sezione “Richiesta PIN”, o chiamare il Contact Center, al n. 803164 (gratuito da rete fissa), oppure 06164164 (a pagamento da rete mobile).
Il PIN da utilizzare per la domanda verrà poi inviato tramite SMS o email.

INDENNITÀ PER PROFESSIONISTI “ORDINISTICI” ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATIZZATE
Soggetti beneficiari e condizioni
Si riporta di seguito una tabella con i soggetti beneficiari e le condizioni per la fruizione. Salvo diversa indicazione, le condizioni devono essere verificate alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, e perciò al 17/03/2020.

L’indennità in questione:
- è esente da imposte sul reddito (si tratta quindi di un importo netto);
- non è cumulabile con quella destinata ai professionisti “non ordinistici” (vedi ante);
- può essere richiesta ad un solo ente previdenziale;
- non può essere percepita da soggetti che percepiscano già il reddito di cittadinanza.
Per tutte le indennità in questione, la normativa dispone esplicitamente che si provvede al monitoraggio del limite di spesa complessivo (vedi tabella), e che in caso di sforamento anche presumibile “non sono adottati altri provvedimenti concessori”.
Per tutte le indennità in questione sono esclusi i professionisti iscritti agli Ordini o Collegi professionali, che versano la loro contribuzione pensionistica alle Casse previdenziali di riferimento (per questi professionisti, vedi paragrafo dedicato).

SOGGETTI BENEFICIARI

CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE

Lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (quali Cassa ingegneri e architetti, Cassa geometri, Cassa forense, Cassa dottori commercialisti, Eppi, ecc.)

- Aver percepito nel 2018 un reddito (esclusi eventuali canoni di locazione) non superiore a 35.000 Euro
- Aver subito una limitazione all’attività a causa dei provvedimenti restrittivi dovuti all’emergenza sanitaria (c.d. “lockdown”). È da presumere che tale condizione debba essere autocertificata.
oppure
- Aver percepito nel 2018 un reddito (esclusi eventuali canoni di locazione) compreso tra 35.000 e 50.000 Euro
- Aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23/03/2020 e il 31/03/2020 o aver subito una comprovata (autocertificazione) riduzione del reddito di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto all’analogo periodo del 2019. A tal fine si ha riguardo al principio di cassa, e quindi alla differenza tra quanto effettivamente incassato e quanto speso nel trimestre.

Limite di spesa complessivo 200 milioni

Come ottenere l’indennità di 600 euro
La domanda va presentata all’ente previdenziale di riferimento.

Ciascun ente sta predisponendo - in assenza di un modello predefinito dalla norma - la propria modulistica di riferimento e le procedure per la presentazione della domanda.
Per l’indennità in questione, la normativa dispone esplicitamente che ciascun ente provvede al monitoraggio del limite di spesa complessivo (vedi tabella), e che in caso di sforamento anche presumibile potranno essere erogate ulteriori indennità solo in caso di ulteriori stanziamenti.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Normativa
Sabato, 24 Febbraio 2018 20:37

Cumulo, pronti a ok convenzione

Giuseppe Santoro Inarcassa"Siamo pronti a firmare, anche subito, la convenzione con l'Inps per rendere operativo il cumulo gratuito dei contributi".

A dirlo, a margine dei lavori del convegno dell'Alleanza professionisti per l'Italia, a Roma, il presidente di Inarcassa (Ente di previdenza degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti) Giuseppe Santoro, all'indomani della presentazione dei contenuti della convenzione da parte dei presidenti dell'Inps e dell'Adepp (Associazione delle Casse private) Tito Boeri ed Alberto Oliveti. Documento che l'Istituto di previdenza pubblico dovrà, poi, sottoscrivere con ogni singolo Ente previdenziale. (ANSA)

Pubblicato in Normativa

Presto operativa la possibilità di cumulare gratuitamente i contributi versati a Inarcassa con quelli versati ad altri fondi.

Più vicina la pensione per ingegneri e architetti, grazie al cumulo dei contributi: è stata infatti recentemente approvata, dai ministeri del Lavoro e dell’Economia, la delibera di Inarcassa (la gestione previdenziale a cui, appunto, sono iscritti gli ingegneri e architetti liberi ministeri del Lavoro e dell’Economia professionisti) che stabilisce le regole per chiedere il cumulo dei contributi versati a più fondi di previdenza.

Il cumulo, che consiste nella possibilità di sommare gratuitamente i contributi versati in più gestioni previdenziali, comprese, dal 2017 [1], anche quelle dei liberi professionisti, sinora, nonostante l’emanazione di una circolare di dettaglio dell’Inps [2], per questi ultimi soggetti è rimasto lettera morta: non basta, difatti, la sola circolare Inps, perché diventi operativo il cumulo, ma è necessaria la delibera della cassa professionale coinvolta, la sua approvazione da parte dei ministeri e, infine, una convenzione quadro tra la cassa professionale e l’Inps, attraverso l’Adepp (associazione degli enti previdenziali privati).

Un iter piuttosto articolato, che per gli ingegneri e gli architetti, grazie alla recente approvazione dei ministeri competenti della delibera Inarcassa, si sta per fortuna volgendo al termine: manca solo la convenzione, difatti, perché questi professionisti possano finalmente andare in pensione sommando i contributi presenti in casse diverse.

Ma procediamo per ordine e vediamo come funziona, per la pensione ingegneri e architetti, il cumulo dei contributi.

Indice

    1 Pensione col cumulo dei contributi
    2 Pensione ingegneri e architetti
    3 Pensione in cumulo ingegneri e architetti

Pensione col cumulo dei contributi

Innanzitutto, è necessario ricordare che con il cumulo dei contributi, ossia sommando gratuitamente contributi presenti in diversi fondi ai fini del diritto alla pensione, non è possibile ottenere qualsiasi tipo di trattamento, ma soltanto la pensione di vecchiaia ordinaria (con un minimo di 66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi), la pensione anticipata (con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), la pensione di inabilità e ai superstiti. Ogni gestione calcola la quota di pensione di competenza secondo le proprie regole, senza necessariamente applicare il ricalcolo del trattamento col sistema contributivo.

Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, però, alla maturazione dei requisiti appena esposti è possibile, come precisato dall’Inps [2], ottenere soltanto la quota di pensione maturata presso i fondi e le gestioni facenti capo all’Inps stessa (fondo pensione lavoratori dipendenti, commercianti, gestione separata…). Per ottenere la quota della pensione di vecchiaia maturata presso la cassa professionale, invece, devono essere soddisfatti i requisiti previsti presso la specifica gestione previdenziale.
Pensione ingegneri e architetti

Gli ingegneri e gli architetti possono, ad oggi, ottenere le seguenti tipologie di pensione presso Inarcassa:

    -pensione di vecchiaia unificata: il trattamento può essere ottenuto con almeno 66 anni di età e 32 anni e 6 mesi di contributi (esiste una deroga che prevede solo 20 anni di versamenti per chi ha versato il primo contributo antecedentemente al 29 gennaio 1981, se matura 65 anni di età e 20 anni di contributi alla data del 19 novembre 2015);
    -pensione di vecchiaia unificata anticipata: in questo caso, è possibile pensionarsi, nel 2018, con 63 anni di età e 32 anni e 6 mesi di contributi; nel 2019, con 63 anni di età e 33 anni di contributi; si è però soggetti a una penalizzazione percentuale che diminuisce al crescere dell’età;
    -pensione di vecchiaia posticipata: il pensionamento è possibile a 70 anni di età, senza requisito di contribuzione minimo, ma l’assegno è calcolato col sistema interamente contributivo, senza la quota retributiva; la quota di retributivo spetta solo a chi ha oltre 30 anni di contributi, oppure a chi ha raggiunto almeno 20 anni di contributi al 31 dicembre 2012;
    -pensione contributiva: è una pensione che spetta a chi compie 66 anni di età entro il 2017, se possiede almeno 5 anni di contribuzione; dal 2018 la pensione è abolita e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata.

Possono inoltre essere ottenuti i trattamenti d’invalidità, inabilità e le pensioni ai superstiti (indiretta e di reversibilità).

Il calcolo della pensione è misto (in parte reddituale, cioè basato sui redditi professionali, in parte contributivo, ossia basato sui contributi versati).
Pensione in cumulo ingegneri e architetti

Secondo quanto deliberato da Inarcassa, la pensione ingegneri e architetti con cumulo dei contributi può essere ottenuta con le regole previste per la pensione di vecchiaia unificata, ma senza utilizzare il calcolo misto della pensione. Dovrà essere utilizzato, invece, il sistema di calcolo contributivo, solitamente meno favorevole al pensionato.

Una doccia fredda per coloro che, in base alla normativa generale sul cumulo, e considerate le delibere più favorevoli emanate da altre casse professionali, non si aspettavano il ricalcolo contributivo della prestazione.

 

fonte: laleggepertutti.it

Pubblicato in Normativa