Il Superbonus 110% è l'agevolazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio per tutte le spese fatturate e pagate dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, per incrementare l’efficienza energetica del costruito (l’Ecobonus) e ridurre il rischio sismico (il Sismabonus).
In ambito antisismico questa è un'agevolazione fiscale che può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo o utilizzati per attività produttive sia dai soggetti passivi IRPEF sia dai soggetti passivi IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili.
La misura è riconosciuta a coloro che realizzano lavori di miglioramento sismico di abitazioni, edifici adibiti a uso produttivo e parti comuni di condomini, edifici di categoria catastale A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico) purché ubicati in zone ad alto rischio sismico (1,2,3) e classificabili come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
Per accedere al bonus la pratica deve essere consegnata insieme alla pratica edilizia e deve includere la seguente documentazione:
- asseverazione di cui all'art.4 del DM 24/2020 - Allegato B del DM Sismabonus,
- relazione illustrativa dell'attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti pre-intervento,
- relazione illustrativa dell'attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti, inerenti la valutazione relativa alla situazione post-intervento.
Del bonus si può usufruire come detrazione fiscale in sede di denuncia dei redditi del contribuente per 5 quote annuali di pari importo, come sconto dai fornitori dei beni o servizi o come cessione del credito.