Con tre distinte risposte a istanze di interpello, l'Agenzia entrate ha reso interpretazioni sull'applicazione dell'imposta di bollo sulle pratiche edilizie, sui documenti formati all'interno del MEPA, sulle copie dei documenti amministrativi informatici.
Secondo l'Interpello 25/07/2019, n. 319:
- la copia della denuncia delle opere strutturali, munita dell'attestazione di avvenuto deposito (art. 65 del D.P.R. 380/2001) è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine;
- sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine anche la relazione del direttore dei lavori "a struttura ultimata" nonché il certificato di collaudo statico (artt. 65 e 67 del D.P.R. 380/2001);
- gli allegati tecnici alla denuncia di cui sopra sono invece soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso, cioè quando sono presentati per la registrazione;
- sono soggette all'imposta di bollo solo in caso d'uso anche le eventuali varianti alla denuncia.
Il documento conferma infine che sia sulle istanze per il rilascio di titoli abilitativi edilizi comunque denominati che sui successivi provvedimenti di autorizzazione o diniego - anche se concernenti specifiche realtà regionali (es. autorizzazione alle sopraelevazioni di cui all'art. 8 della L. R. Lombardia 12/10/2015, n. 33) - è dovuta l'imposta di bollo fin dall'origine.
Secondo l'Interpello 25/07/2019, n. 321:
- per i contratti pubblici formati all’interno del MEPA, e per gli allegati documenti redatti in formato elettronico firmati digitalmente non sono applicabili le modalità di assolvimento per via telematica tramite modello F24 introdotte con D.M. 17/06/2014 per i "documenti fiscalmente rilevanti", in quanto i documenti in questione non rientrano in tale categoria;
- restano dunque applicabili le ordinarie modalità di assolvimento previste dall'art. 3 del D.P.R. 642/1972, e cioè: (i) in modo virtuale mediante pagamento all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o altri uffici autorizzati; (ii) mediante intermediario convenzionato che rilascia apposito contrassegno.
Secondo l'Interpello 25/07/2019, n. 323:
- per il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico non deve essere applicata l’imposta di bollo.
Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it