Con il D. Leg.vo n. 163 del 05/12/2019, in vigore dal 17/01/2020, è stato definito il nuovo sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi sui gas fluorurati ad effetto serra (F-gas) di cui al Regolamento UE 16/04/2014, n. 517 e ai relativi Regolamenti di esecuzione.
La normativa principale di riferimento sui gas fluorurati ad effetto serra (F-gas) è contenuta nel Regolamento 16/04/2014, n. 517 dell’Unione europea, applicabile in tutti gli Stati membri (e quindi anche in Italia) e nel D.P.R. 16/11/2018, n. 146 con il quale sono state disciplinate le modalità di attuazione di tale Regolamento 517/2014 e dei relativi provvedimenti di esecuzione.
Il D.P.R. 146/2018, peraltro, aveva lasciato in vigore la disciplina sanzionatoria di cui al D. Leg.vo 05/03/2013, n. 26, con il quale erano state stabilite le sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni contenute nell’abrogato Regolamento 842/2006.
Successivamente è intervenuto il D. Leg.vo 05/12/2019, n. 163, pubblicato nella G.U. 02/01/2020, n. 1, che ha abrogato il suddetto D. Leg.vo 26/2013, stabilendo le nuove norme sanzionatorie per la violazione degli obblighi sui gas fluorurati a effetto serra di cui al Regolamento 517/2014.
Con il nuovo sistema (in vigore dal 17/01/2020) risultano aumentate le fattispecie sanzionate, ciò al fine di adeguare la disciplina sanzionatoria agli adempimenti introdotti con il citato Regolamento UE.
In particolare si segnala l’art. 8, D. Leg.vo 163/2019 che stabilisce, tra l’altro, le sanzioni per lo svolgimento dell’attività sulle apparecchiature in mancanza della prescritta certificazione (c.d. patentino frigoristi) e l’art. 3, comma 2, D. Leg.vo 163/2019 che prevede le sanzioni per la mancata riparazione delle apparecchiature in caso di perdita accidentale dei gas fluorurati.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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