Vuoi abbattere i costi di riqualificazione energetica? Scopri come grazie a Valore Energia

Vuoi abbattere i costi di riqualificazione energetica? Scopri come grazie a Valore Energia

Grazie allo sconto in fattura previsto dal nuovo Ecobonus 110%, Valore Energia è in grado di abbattere i tuoi costi per l'efficientamento energetico.

Cerchi dei finanziamenti per l'efficientamento energetico degli edifici? In questo approfondimento Valore Energia ti fornirà le informazioni necessarie per usufruire dell'ecobonus del 110% che previsto dal DL Rilancio e su come funziona.

Questo ecobonus sarà infatti un'occasione unica per abbattere i costi usfruendo dello sconto in fattura e del credito di imposta per i lavori di efficientamento energetico. Due possibilità che fanno di Valore Energia un'azienda leader in questi servizi al contribuente! Come?

In questo articolo abbiamo cercato di fare il punto della situazione sugli incentivi per l'efficientamento energetico cercando di riassumerli per il beneficio di tutti. Abbiamo inoltre cercato di spiegare bene come funzionano i nostri servizi che ti permetteranno di usufruire dello sconto in fattura per abbattere i costi anche del 100%!

Continua a leggere per scoprire di più.

Quali sono le novità principali dell’ecobonus 110 %?

Le novità principali dell'ecobonus al 110% riguardano principalmente due aspetti: l'aliquota ed il numero di interventi che ne possono usufruire. Analizziamo meglio queste due questioni:

1. L’aliquota dell'ecobonus sull’efficientamento energetico degli edifici passa dal 65% al 110% del costo dei lavori sostenuti.
2. Viene ampliato il numero di interventi a cui può essere applicata. Gli interventi previsti andranno dall’installazione di pannelli solari o fotovoltaici, al rifacimento delle facciate, alla sostituzione delle finestre.

Da quando e per quanto tempo avranno validità gli Ecobonus 110% del DL Rilancio?

Sarà possibile usufruire dell'ecobonus del 110% dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Farà fede la data dell'effettivo pagamento dei lavori, quindi potete già iniziare a farli se prevedete di finirli dopo il 1 luglio 2020. Il nostro consiglio è quello di cominciare fin da subito, avrete sicuramente bisogno di tempo per ricevere le autorizzazioni necessarie quindi perché aspettare?

Per quanto riguarda le spese sostenute dal 1 Gennaio del 2020 ad oggi invece dovete sapere che queste possono solo ambire alla cessione del credito.

Quali sono i requisiti  per accedere alle agevolazioni del DL Rilancio?

Per avere accesso all’ecobonus del 110% del DL Rilancio gli interventi di efficientamento energetico devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

1. Gli interventi sostenuti assicurare almeno il miglioramento di 2 classi energetiche attestate con APE (attestato Prestazione Energetica); qualora non fosse possibile il “salto” di due classi energetiche, ne basta una, sempre che porti l'edificio a rientrare nella massima classe di efficienza energetica, sempre riconosciuta tramite Ape;
2. L'intervento deve essere sempre abbinato ad interventi di rifacimento o sostituzione impianti termici invernali o raffrescamento;
3. Gli interventi effettuati devono rispettare i requisiti minimi del decreto Mise 26 maggio 2015 che definisce l’applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Quali interventi danno diritto all’ecobonus?

Secondo il DL Rilancio danno diritto all’ecobonus del 110% i seguenti tipi di intervento:

•  Interventi di isolamento termico;
•  Sostituzione impianti climatizzazione delle parti comuni degli edifici;
•  Sostituzione impianti climatizzazione (riscaldamento o raffrescamento) di edifici familiari: pompe di calore, sistemi ibridi, scaldaacqua a pompa di calore, sistemi geotermici, sistemi di accumulo.
•  Fotovoltaico, sistemi di accumulo;
•  Tutti gli interventi già rientranti nel precedente Ecobonus;

Qual’è l’importo massimo di spesa per cui è erogato il bonus del 110%?

Le agevolazioni massime previste gli interventi sono le seguenti:

• 30.000 Euro: per gli interventi di sostituzione impianti climatizzazione delle parti comuni degli edifici, di edifici familiari: pompe di calore, sistemi ibridi, scaldaacqua a pompa di calore, sistemi geotermici, sistemi di accumulo;
• 60.000 Euro: per gli interventi di isolamento termico;
• 48.000 Euro: per gli interventi sul fotovoltaico o sistemi di accumulo;

Come sarà possibile riscuotere il bonus? Cessione del credito e sconto in fattura

Le modalità di riscossione del bonus saranno sostanzialmente due: la cessione del credito e lo sconto in fattura, due modalità già presenti nel DL Rilancio del 2019. Cerchiamo di spiegare a grandi linee il loro funzionamento.

ll contribuente che effettuerà gli interventi di efficientamento energetico potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte della ditta realizzatrice dei lavori di fatto senza sborsare un euro di tasca sua. Si, hai capito bene. Lo sconto che potrete ricevere sulla vostra fattura  potrà ammontare fino al 100 % della cifra pattuita per il pagamento!

Sarà poi l'impresa che ha realizzato l'intervento a poter recuperare la cifra che ha anticipato sotto forma di credito di imposta. Credito di imposta che a sua volta sarà cedibile ad altri soggetti, come banche e intermediari finanziari, le quali procederanno a trasformarlo in un credito di imposta da riscuotere successivamente.

Valore Energia: una garanzia per usufruire dello sconto in fattura

Proprio quest'ultimo punto è quello in cui noi di Valore Energia siamo specializzati.

La nostra azienda è stata tra le prime, ancora prima dei grandi gruppi, ad utilizzare lo sconto in fattura. Abbiamo sviluppato un modello di vendita innovativo che ci ha consentito di crescere con importanti risultati, e che ci ha permesso di garantire un'operatività capillare su tutta Italia.

E' sempre stata una nostra priorità quella di utilizzare i contributi per abbassare il costo degli investimenti.

Per questo vi consigliamo di prendere contatto con i nostri consulenti che vi guideranno nella preventivazione, scelta ed in tutte le fasi che precedono i lavori oltre che durante la loro realizzazione.

Scoprite di più su: https://www.valoreenergia.it/

Credito d’imposta per l’affitto di negozi e botteghe sospesi dall’attività

Credito d’imposta per l’affitto di negozi e botteghe sospesi dall’attività

Concesso un credito di imposta sulle locazioni di negozi e botteghe costretti a rimanere chiusi a causa dell’emergenza da COVID-19.

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato la sospensione di numerose attività commerciali al fine di limitare al minimo il rischio del contagio. Per agevolare le imprese esercenti tali attività che nonostante la chiusura sono tenute a corrispondere l’affitto dei locali, l’art. 65 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) ha previsto, per l’anno 2020, un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1).

Il credito d’imposta:
- è riservato agli esercenti attività di impresa;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi delle disposizioni generali di cui all'art. 17, D. Leg.vo 241/1997).

ATTIVITÀ ESCLUSE
Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11/03/2020, le quali non sono state sottoposte, in tutto o in parte, alle chiusure e alle restrizioni dovute all’esigenza di contenimento del contagio da COVID-19 (attività qualificate come essenziali).

Nel dettaglio le attività escluse sono quelle di seguito elencate:

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Decreto Cura Italia: in vigore dal 17/03/2020 le misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese

Decreto Cura Italia: in vigore dal 17/03/2020 le misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese

Il Decreto legge Cura Italia, in vigore dal 17/03/2020, prevede misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, il D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) - pubblicato nella G.U. del 17/03/2020 n. 70 ed in vigore dal 17/03/2020 - interviene con provvedimenti su quattro temi principali e altre misure settoriali:
- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
- sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Vengono inoltre adottate disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell’università.

Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti.

Tra le misure a sostegno del lavoro, si segnalano: estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale (artt. 19-22); norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori: congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi (art. 23); congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (art. 25); contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (art. 43).

Tra le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, si segnalano: potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti (art. 49); misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55); misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 (art. 56); supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia (art. 57).

Tra le misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, si segnalano: proroga al 20/03/2020 dei termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 60); sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 61); sospensione dei termini per gli adempimenti ed i versamenti fiscali e contributivi che scadono nel periodo compreso tra 08/03/2020 e il 31/05/2020 (art. 62); credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro (art. 64); sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 08/03/2020 al 31/05/2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (art. 68).

Tra le ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, si segnalano: acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese (art. 75); rinvii e sospensioni fino al 15/04/2020 in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare (art. 83), amministrativa (art. 84) e contabile (art. 85); interventi di ristrutturazione e ripristino degli istituti penitenziari danneggiati (art. 86); istituzione temporanea del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e sospensione delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego (art. 87); disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici, con modifica dell’art. 35, comma 18, del D. Leg.vo 50/2016 (art. 91); sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario (art. 111) e enti locali (art. 112); rinvio al 30/06/2020 di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (art. 113); nomina di un commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19 (art. 122); proroga dei termini per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni (art. 125).

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Sismabonus, il MIT aggiorna le Linee guida

Sismabonus, il MIT aggiorna le Linee guida

Il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha pubblicato un nuovo decreto che aggiorna le Linee guida sul Sismabonus con alcune specifiche in merito alle modalità di presentazione dell’asseverazione nonché in merito all’applicabilità del Sismabonus anche agli interventi di demolizione e ricostruzione.

Il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 09/01/2020, n. 24 - pubblicato sul sito del Ministero il 15/01/2020 - reca modifiche alle Linee guida tecniche concernenti la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati, ai fini dell’applicazione del c.d. “Sismabonus” (Linee guida a loro volta contenute nel D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58).

Le modifiche scaturiscono essenzialmente:
1) dalla necessità di adeguare il D.M. 58/2017 alle disposizioni regionali in materia edilizia, con particolare riferimento alle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi: il nuovo comma 3 dell’art. 3 del D.M. 58/2017 specifica che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, con l’asseverazione della classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato, va presentato (in allegato alla SCIA o alla richiesta di permesso di costruire) tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori;
2) dalla necessità di adeguare il modello di cui all’Allegato B (Asseverazione del progettista) alle conclusioni dell’Agenzia delle entrate in merito all’applicabilità del Sismabonus anche agli interventi di demolizione e ricostruzione (si vedano in proposito: Sismabonus ammesso per interventi di demolizione e ricostruzione e Sismabonus per intervento di demolizione con ricostruzione su diversa area di sedime).

Nel testo del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 09/01/2020, n. 24, appaiono tuttavia presenti ancora alcuni piccoli refusi che hanno caratterizzato fin dalla prima versione l’Allegato A del D.M. 58/2017 (Linee guida per la classificazione del rischio sismico).

Si ricorda che il “Sismabonus” è al momento previsto fino a tutto il 2021.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Decreto Milleproroghe pubblicato in G.U. ed in vigore dal 31/12/2019

Decreto Milleproroghe pubblicato in G.U. ed in vigore dal 31/12/2019

Il Decreto Milleproroghe (D.L. 162/2019) è stato pubblicato nella G.U. del 31/12/2019, n. 305 ed è in vigore da tale data.

Il D.L. 30/12/2019, n. 162 (c.d. Decreto Milleproroghe), pubblicato nella G.U. del 31/12/2019 ed in vigore da tale data, provvede alla proroga e alla definizione di termini in scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

Sono disposte, tra l'altro, proroghe di termini in materia di pubbliche amministrazioni, di competenza di alcuni ministeri, di sviluppo economico, di infrastrutture e trasporti e di interventi emergenziali.

Sono adottate inoltre disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e di magistrature, nonché misure in materia di innovazione tecnologica.

Si segnala infine che l’art. 10 del D.L. 30/12/2019, n. 162 ha prorogato per il 2020 (la precedente proroga per il 2019 era stata effettuata con l’art. 1, comma 68, della L. 30/12/2018, n. 145 - Legge di bilancio 2019) le agevolazioni introdotte nel 2018 (art. 1 della L. 205/2017, comma 12) consistenti in una detrazione dall’Irpef pari al 36% delle spese sostenute, entro il limite massimo di spesa di 5.000 Euro (detrazione massima 1.800 Euro), per interventi di:
- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
- realizzazione di impianti di irrigazione e pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e giardini pensili.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Nuovo bonus facciate e proroga bonus ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica

Nuovo bonus facciate e proroga bonus ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica

La bozza della Legge di bilancio 2020 del 29/10/2019 prevede l'introduzione di detrazioni fiscali per gli interventi edilizi sulle facciate degli edifici (c.d. bonus facciate), nonché la proroga per il 2020 dei bonus per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica.

Il disegno di Legge di bilancio 2020 (bozza del 29/10/2019) prevede, tra l'altro, tramite modifiche al D.L. 04/06/2013, n. 63:
- l'introduzione del c.d. bonus facciate, il quale consiste nella detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici;
- la proroga per l'anno 2020 del bonus per gli interventi di ristrutturazione edilizia e dell'eco-bonus per gli interventi di riqualificazione energetica.

Si veda sul tema la nota illustrativa Detrazioni per riqualificazione energetica, ristrutturazione, misure antisismiche, acquisto mobili.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Capannoni, deducibilità Imu in aumento al 60% con il bonus fusioni

Capannoni, deducibilità Imu in aumento al 60% con il bonus fusioni

Aumenta la deducibilità Imu sui capannoni. Lo dice il “bonus fusioni” contenuto nei piani di sviluppo a firma dei ministri Tria e Di Maio.

Tra le misure del cosiddetto bonus fusioni, che contiene norme fiscali per la crescita economica, è previsto l’aumento al 60% della deducibilità Imu sui capannoni. La deducibilità era già raddoppiata dal 20 al 40% per gli immobili strumentali delle imprese: ora l’obiettivo è un ulteriore aumento del 20%. La stima dei costi di questa misura non va oltre i 150 milioni annui per il primo anno.

L’intervento sui capannoni potrebbe però cancellarne un’altra, ovvero il superammortamento per investimenti in beni strumentali fino a 2,5 milioni che, se confermato, dovrebbe durare dal 1 aprile al 31 dicembre 2019. Una maggiorazione del 130% che non si applicherebbe agli acquisti di auto, immobili, attrezzature e software. Questa misura, già consolidata nel tempo,  ha effetto immediato sulla crescita perché farebbe da traino agli investimenti 4.0 agevolati con l’iperammortamento.

Tra le altre misure del “bonus fusioni”:

  • bonus per incentivare le fusioni e aggregazioni tra imprese
  • estensione della fatturazione elettronica per le operazioni con San Marino e la stabilizzazione del credito di imposta per la ricerca e sviluppo
  • revisione del la mini-Ires, fino al taglio progressivo dell’aliquota Ires partendo per il 2019 con un abbassamento dal 24 al 22,5%.
  • 150 milioni per allargare il Fondo di garanzia Pmi anche alle medie imprese e small mid cap.
  • eliminazione dell’interpello per ottenere la detassazione sui brevetti del “patent box”
  • creazione di una piattaforma per gli investimenti di fondi pensione e casse di previdenza a sostegno dell’economia reale
  • incentivi al credito di imposta per l’assunzione dei ricercatori nelle startup, per la trasformazione digitale 4.0, per la patrimonializzazione e il ricambio generazionale
  • incentivi specifici per la formazione nei distretti industriali e per attività di R&S collegata all’economia circolare
  • patti territoriali e contratti d’area per il microcredito
  • Nascita delle Sis (società di investimento semplici), da costituire come Spa con capitale fino a 25 milioni raccolto presso investitori professionali o anche tramite i cosiddetti “business angels
  • Nuova forma di detraibilità delle spese per l’efficienza energetica
  • Misure per il made in Italy contro la contraffazione dei prodotti di origine italiana, tra cui la “norma Pernigotti” con un registro storico di marchi con oltre 50 anni, al fine di vietarne l’uso se la proprietà chiude la produzione sul sito originario.

 

 

 

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Ecobonus 2018: nuove detrazioni, cos'è, come funziona e quali spese

Ecobonus 2018: nuove detrazioni, cos'è, come funziona e quali spese

Ecobonus 2018 nuove detrazioni fiscali per le spese risparmio energetico e efficienza energetica, come funziona a chi spetta e quando, cosa cambia?

Ecobonus 2018: con la nuova Legge di Stabilità 2018, il governo, non solo riconfermerà il bonus per la riqualificazione energetica per un altro anno, ma introdurrà delle modifiche alla normativa, al fine di ampliare la platea dei soggetti beneficiari e degli interventi agevolabili.

Secondo quanto anticipato dal ministro Galletti, nel nuovo Ecobonus 2018, rientreranno anche i lavori di messa in sicurezza dei giardini condominiali nonché la rimozione dell'amianto dai tetti, inoltre, ci saranno nuove detrazioni fiscali con il bonus ristrutturazioni 2018 ed il bonus riqualificazione energetica 2018, modulate, e quindi diverse, in base al grado di efficientamento raggiunto dall'immobile con gli interventi eseguiti.
Ma vediamo in dettaglio cos'è l'Ecobonus 2018, come funziona e a chi e per cosa spetta, e cosa cambia con la nuova legge di Bilancio 2018.

Ecobonus, ristrutturazioni e mobili: novità legge di Bilancio 2018

I bonus casa 2018, saranno riconfermati nella Legge di bilancio 2018?
Sulla base delle ultime notizie e anticipazioni, i bonus casa 2018 verranno non solo riconfermati con la nuova Legge di Stabilità 2018 ma saranno anche ampliati.
Le modifiche per l'apliamento dei bonus casa, dovrebbero riguardare tutte le attuali detrazioni fiscali:

    -Bonus ristrutturazioni 2018 50% per gli interventi di ristrutturazione per una spesa massima fino 96mila euro sia per le singole abitazioni che per i condomini, ivi compresa la manutenzione ordinaria.
    -Bonus mobili 2018 ed elettrodomestici con detrazione del 50% per una spesa massima di 10.000 euro ma solo se l'acquisto è a seguito ristrutturazione;
    -Ecobonus per il risparmio energetico al 65%;
    -Sismabonus con detrazioni dal 70 all’85%.
    -Detrazione 50% Iva pagata per chi acquista dal costruttore una casa di case in classe A o B;
    -Cedolare secca al 10% sugli affitti a canone concordato riconfermata.
    -Nuovo bonus verde 2018 giardini terrazzi e balconi, anche condominiali, con detrazione 36% per un massimo di spesa pari a 5.000 euro.

Quali saranno i bonus casa 2018 che saranno ampliati?

I bonus che dovrebbero venire ampliati con la Legge di stabilità 2018, sono:
-Il bonus casa 2018: il nuovo bonus casa cambia forma e nome e si chiamerà bonus città 2018, in quanto servirà ad agevolare gli interventi di riqualificazione urbana, il piano del governo è quindi quello di estendere la detrazione del 50% riconosciuta con il bonus ristrutturazioni anche ai lavori di verde urbano finanziati da privati, ai lavori condominiali al fine di favorire il rifacimento delle facciate dei palazzi, estensione dell’ecobonus 2018 e del sismabonus 2018 all’edilizia popolare.
-Per il sismabonus, si parla di una possibile estesione dell'agevolazione ai capannoni e alle imprese.
-Ecobonus 2018 nuove detrazioni fiscali: un'altra novità che dovrebbe essere introdotta sempre con la nuova legge di bilancio 2018, è la rimodulazione delle percentuali di detrazione legate al bonus risparmio energetico 2018  in base agli obiettivi raggiunti anche in termini di mpatto sulle emissioni.
-Sismabonus 2018: la detrazione fiscale che spetta dal 1° gennaio dello scorso anno fino al 31 dicembre 2021, potrebbe subire un'importante modifica, secondo quanto anticipato dal ministro Delrio, è stata proposta una detrazione 100% per la diagnosi sismica degli edifici. Inoltre, si cercherà di unire l'Ecobonus al sisma bonus in modo che i condomini possano avere un unico cantiere lavori.
-In arrivo dal 2018, secondo quanto affermato dal Presidente della commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci, la detrazione Sismabonus 2018 anche per le spese di certificazione statica ad opera di professionisti, il sismabonus esteso ai capannoni delle imprese e probabilmete un bonus smaltimento amianto e il nuovo bonus verde 2018.

Ecobonus 2018: che cos'è e come funziona la detrazione?

L'Ecobonus 2018 è un'agevolazione fiscale prevista per i contribuenti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica nella propria casa, sugli edifici condominiali o sugli uffici, negozi, capannoni. Tale agevolazione, consiste in una detrazioni dall’Irpef se la spesa è effettuata dal contribuente privato o dall’Ires se impresa o società, che lo Stato riconosce quando vengono eseguiti lavori per aumentare l'efficienza energetica degli edifici già esistenti.

Sono spese detraibili Ecobonus e quindi agevolabili quelle sostenute per ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento, per migliorare e mantenere il calore all'interno dell'edificio come ad esempio la pavimentazione, finestre e infissi o coibentazioni, oltre che l’installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, quindi meno spreco di energia, più risparmio e maggiore efficienza energetica.
La detrazione Irpef spettante per questo tipo di interventi è al 65% ma siamo in attesa delle novità che il governo inserirà nella nuova legge di bilancio 2018.

Attualmente però il tetto di spesa massima con l'Ecobonus, a prescindere dalla categoria catastale degli immobili esistenti, è:

   - Interventi riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro;
   - Involucro edifici esistenti ad esempio interventi su pareti, finestre e infissi il tetto di spesa massima è di 60.000 euro;
   - Installazione di pannelli solari 60.000 euro;
    -Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro.

Importante: per effetto della nuova legge di Bilancio 2018 la detrazione:

   - per le spese di sostituzione di infissi e schermature;
    -caldaie a condensazione e a biomasse,


passa dal 65% al 50%.

 
Ecobonus: a chi spetta detrazione fiscale al 65%?

La detrazione Ecobonus 65% spetta a tutti i contribuenti privati residenti e non residenti e contribuenti titolari di impresa quindi con Partita IVA, che possiedono a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di interventi di risparmio energetico. Sono ammessi all'Ecobonus spese per l'aumento efficienza energetica edifici quindi:

    -Persone fisiche: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini in merito agli interventi sulle parti comuni condominiali,  gli inquilini che hanno in comodato d'uso l’immobile.
    -Titolari di partita iVA esercenti arti e professioni.
    -Contribuenti con redditi d’impresa: quindi persone fisiche, società di persone, società di capitali spetta detrazione Ecobonus sull'IRES.
    -Associazioni tra professionisti.
    -Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Si ricorda inoltre che la detrazione Irpef Ecobonus per le spese di risparmio energetico può essere fruita anche dai familiari conviventi del soggetto che ditiene o possiede l'immobile oggetto dell'agevolazione.

Quindi sia il coniuge, figli che parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, possono sostenere le spese per la realizzazione dei lavori e fruire dell'agevolazione fiscale.

Riguardo invece gli interventi che rientrano nell'Ecobonus effettuati su edifici che risultano essere immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, la spesa non è riconosciuta se sostenuta da familiari anche se conviventi.
 
Spese e gli interventi di risparmio energetico agevolabili:

Le spese e gli interventi di risparmio energetico per cui spetta l'agevolazione fiscale della detrazione dell’imposta lorda sul reddito Irpef o IRES pari al 65% è su quelle spese sostenute dal contribuente dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 ma è già nota la proroga Ecobonus 2018 con la nuova legge di stabilità 2018

Quali sono gli interventi di risparmio energetico ammessi all'agevolazione Ecobonus?
In attesa di conoscere le novità Ecobonus 2018, diciamo che attualmente gli interventi che rientrano nell'agevolazione, sono i seguenti:

   - Interventi di riqualificazione energetica a patto che si realizzi una diminuzione del fabbisogno energetico annuo rispetto ai valori indicati nell’allegato A del D.M. 11/03/2008 per gli interventi iniziati nel 2008 e anni successivi. Per questo tipi di intervento, la detrazione 65% spetta fino ad una spesa di 100 mila euro.
   - Interventi su edifici esistenti concernenti coperture e pavimenti, finestre e infissi, a patto che si realizzi una diminuzione o pari valori indicati dall’Allegato B, punto
    2, del DM 11/3/2008 e DM 26/1/2010. La detrazione Ecobonus spetta fino ad un tetto massimo di spesa di 60.000 euro. La sostituzione di infissi e schermature, per effetto della Legge di Bilancio, scende dal 65 al 50% dal 1° gennaio 2018.
    -Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sia per uso domestico che industriale e sia per l’acquisto di impianti termodinamici per la produzione di acqua calda ed energia elettrica, in questo caso però la detrazione spetta solo per la componente per l'acqua. Tetto spesa massima è pari a 60 mila euro.
    -Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia quindi anche per l'acquisto di pompe di calore ad alta efficienza e impianti a basso assorbimento di energia, e sostituzione dei vecchi scaldabagni con scaldacqua a pompa di calore. La detrazione 65% spetta entro un massimo di spesa di 30 mila euro. La detrazione per le spese di sostituzione o installazione caldaie a condensazione e a biomasse, dal 1° gennaio 2018, scende dal 65 al 50%.

Nell'Ecobonus sono ammesse inoltre le spese per eseguire gli interventi di risparmio energetico come ad esempio i costi per l'installazione dei pannelli solari, opere murarie, eventuali lavori di deviazione e allacciamenti, smontaggio e prestazioni professionali per la redazione della certificazione energetica indispensabile per far fruire al contribuente la detrazione spettante.

 
Ecobonus calcolo, limiti e come dividere quota in detrazione 730 o Unico?

L'Ecobonus come abbiamo detto consiste in un'agevolazione fiscale che prevede la detrazione 65% sulle spese sostenute dal contribuente per gli interventi riqualificazione energetica.
La detrazione spettante è una detrazione di imposta lorda sull'IRPEF in caso di contribuenti privati e sull'IRES in caso di società.
Ma come funziona la detrazione? La detrazione per gli interventi effettuati va divisa in quota di pari importo da scaricare con la dichiarazione dei redditi quindi tramite modello 730 o Unico. Il numero delle quote da scaricare sono al massimo 10 quindi da dividere in 10 dichiarazione dei redditi.
La suddivisione delle quote va effettuata in base alla spesa rispettando sempre i limiti di spesa per ogni tipologia di intervento. Attenzione però a verificare se la quota da scaricare per le spese di riqualificazione sia superiore a quella dovuta dal contribuente su IRPEF o IRES, perché in tal caso  se la detrazione Ecobonus è più alto di quanto dovuto, l’eccedenza non può essere riportata all’anno successivo né tantomeno essere richiesta a rimborso.

 
Ecobonus quali documenti servono?

Una volta completati i lavori per la riqualificazione energetica il contribuente per fruire dell'agevolazione fiscale e quindi ufficializzare la detrazione Irpef o IRES deve presentare una specifica documentazione Ecobonus, ovvero:

    -Certificazione energetica dell’edificio che non va richiesta se l'intervento di riqualificazione è consistito in infissi sul singolo alloggio, installazione pannelli solari o caldaie, pompe di calore o in impianti geotermici.
    -Scheda informativa degli interventi realizzati, il contribuente in questo caso può utilizzare la scheda semplificata, compilabile.
    -Attestazione di corrispondenza dell'intervento ai requisiti indicati dalla legge. Tale certificazione, va redatta solo in caso di installazione finestre e infissi, sostituzione impianto climatizzazione invernale che se inferiore a 100 kw può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore, mentre per la sostituzione dello scaldacqua serve quella del tecnico abilitato.
    -Riguardo la Certificazione energetica e la scheda informativa devono essere spedite entrambe all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori esclusivamente per via telematica.

Documenti Ecobonus pagamenti ammessi per fruire della detrazione: Ai fini di riconoscimento dell'agevolazione fiscale, occorre che i pagamenti delle spese di intervento di riqualificazione energetica da portare in detrazione, siano effettuati obbligatoriamente nelle seguenti modalità:

Pagamenti per i privati: bonifico bancario o postale. Per le imprese non sussiste obbligo di pagamento con specifici sistemi.

Quali sono i documenti detrazione 65% da conservare per i controlli Agenzia Entrate?

    -Asseverazione del tecnico abilitato.
    -Dimostrazione dell'avvenuta trasmissione della documentazione trasmessa all'ENEA + copia inviata.
    -Fatture, ricevute fiscali delle spese effettuate relative all'Ecobonus.
    -Ricevuta dei bonifici effettuati, fatta eccezione per le imprese.
    -Per interventi sulle parti comuni condominiali: copia delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese
    -Per gli interventi effettuati dall'affittuario-usufruttuario: dichiarazione di consenso all'intervento da parte del proprietario.
    -Documentazione che attesti l’esistenza dell’edificio oggetto della detrazione Ecobonus quindi vanno bene iscrizione al catasto dell'immobile o richiesta di accatastamento, oppure, copia F24 IMU eventualmente dovuta.

fonte: guidafisco.it