Superbonus: come cambieranno le detrazioni
Il ddl in questione prevede la proroga triennale, fino al 31 dicembre 2024, dell’ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni, bonus mobili e bonus verde. Per un certo periodo, quindi, i bonus tradizionali continueranno a coesistere con il Superbonus. Ma quale detrazione sarà più conveniente? Se oggi la risposta sembra scontata, nei prossimi anni, con la rimodulazione delle aliquote, bisognerà prendere in considerazione altri fattori.
Anche per gli edifici unifamiliari la proroga del Superbonus, decisa fino al 31 dicembre 2022, non sarà per tutti, ma differenziata sulla base di una serie di casi che tirano in ballo la condizione patrimoniale di chi esegue i lavori e i tempi entro i quali sono state presentate le pratiche.
Nei condomìni e negli edifici da 2 a 4 unità immobiliari, posseduti da un unico proprietario, sarà prorogato, con aliquote decrescenti, fino al 31 dicembre 2025.
L’aliquota della detrazione avrà un andamento decrescente:
-110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
-70% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
-65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Dato che i bonus casa tradizionali sono stati prorogati, alle stesse condizioni, fino al 31 dicembre 2024, si potrebbero generare delle sovrapposizioni. Nel 2024, ad esempio, un condominio che decide di realizzare interventi di efficientamento energetico potrà scegliere tra il Superbonus, con aliquota al 70%, e l’Ecobonus tradizionale, che può arrivare al 75% se gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nelle Linee guida nazionali per la certificazione energetica (DM 26 giugno 2015).
Al condominio che intende usufruire direttamente della detrazione potrebbe convenire l’ecobonus tradizionale. Il Superbonus verrebbe preferito da chi intende richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito. A partire dal prossimo anno, infatti, la possibilità di esercitare tale opzione resterà solo per le spese relative ai lavori incentivate con il Superbonus.
Sempre nel 2024, un condominio che delibera la realizzazione di lavori antisismici, potrà scegliere tra il Superbonus, con aliquota al 70%, e il sismabonus tradizionale, che può arrivare all’85% nel caso in cui dopo gli interventi si raggiunga un miglioramento di due classi di rischio.
Il Superbonus risulterebbe conveniente per la possibilità di richiedere lo sconto in fattura e la cessione del credito, ma anche perché, rispetto al sismabonus, viene concesso a prescindere dal miglioramento di classe di rischio ottenuto. Nei lavori più costosi, che portano al salto di classe di rischio, il sismabonus potrebbe invece rappresentare la migliore scelta.
Partiamo dal presupposto che, per gli edifici unifamiliari, attualmente il Superbonus 110% è in vigore fino al 30 giugno 2022. Dal 1° gennaio 2022, cioè dal giorno in cui entrerà in vigore la Legge di Bilancio per il 2022, si sovrapporranno nuove regole.
Se i contenuti saranno confermati, il Superbonus sarà prorogato fino al 31 dicembre 2022, ma bisognerà prestare attenzione allo stato patrimoniale e alla data spartiacque del 30 settembre 2021.
Chi ha presentato la CILAS o ha richiesto il titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione entro il 30 settembre 2021, potrà usufruire del Superbonus 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.
Tra coloro i quali presentano le pratiche dopo il 30 settembre 2021, chi ha ISEE superiore a 25mila euro potrà fruire del superbonus 110% (anche su seconda casa) solo fino al 30 giugno 2022. Chi invece ha Isee fino a 25mila euro, potrà fruire del superbonus 110% solo sull’abitazione principale ma fino al 31 dicembre 2022.
Altro problema da risolvere è quello che limita il beneficio a chi, avendo reddito Isee superiore a 25mila euro, abbia chiesto la CILA o avviato le procedure per demolizione e ricostruzione entro il 30 settembre 2021. Si escludono così tanti soggetti che confidavano nel termine già fissato del 30 giugno 2022, procurando loro anche un danno economico, perché hanno già dato mandato ai tecnici per lo studio di fattibilità e la progettazione su lavori che non potranno avviare con l’agevolazione prevista”.
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