Generico
Cerca nel titolo
Cerca nel contenuto
Cerca parola esatta
Tipologia
Seleziona tutti
Articoli
Prodotti
Pagine Aziendali
Generico
Cerca nel titolo
Cerca nel contenuto
Cerca parola esatta
Tipologia
Seleziona tutti
Articoli
Prodotti
Pagine Aziendali

Superbonus 110% e infissi: la risposta del fisco

serramenti-infissi-superbonu_20220721-102027_1.webp

serramenti-infissi-superbonu_20220721-102027_1.webp

Stai per acquistare una casa che necessita di ristrutturazione, o magari vuoi riqualificare il tuo immobile per metterlo sul mercato? Puoi accedere al Superbonus 110 per infissi, l’agevolazione fiscale che ti permette di recuperare un credito di imposta del 110% per sostituire serramenti, porte e finestre.

Il DL Rilancio 2020 ha introdotto un’agevolazione fiscale – il cosiddetto Superbonus – che porta al 110% l’aliquota di detrazione delle spese effettuate tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici lavori edilizi. In particolare, con questo sostegno, puoi coprire diverse opere di ristrutturazione per il miglioramento energetico e sismico. C’è tempo fino al 30 giugno 2022 per richiedere il Superbonus e integrarlo al Sismabonus, all’Ecobonus e alle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio.

L’argomento è stato oggetto di numerosi interventi dell’Agenzia delle Entrate tra cui l’ultimo dell’8 luglio scorso, la risposta n. 369, che ci consente di fare chiarezza su alcuni concetti.

Nel caso di specie (standard) l’istante afferma di voler sostituire l’impianto di riscaldamento realizzando inoltre ulteriori interventi che complessivamente determineranno il miglioramento di due classi energetiche.

Nello specifico, l’istante intende:

  • sostituire tutti i serramenti esistenti senza alterare superficie e geometria dei serramenti attuali;
  • sostituire due serramenti ampliando la superficie vetrata;
  • installare due nuovi velux al piano sottotetto, non presenti al momento.

Le domande sono molteplici:
  • è possibile utilizzare il superbonus 110% solo per le spese che riguardano la sostituzione dei serramenti che non vanno ad alterare geometria e superficie rispetto ai precedenti serramenti, oppure è possibile fruire dell’agevolazione anche se la superficie totale degli infissi viene ampliata a seguito degli interventi?
  • nel caso in cui proceda anche alla sostituzione delle tapparelle e dei cassonetti al fine di conseguire un risparmio energetico, l’intervento è autonomo rispetto a quello di sostituzione dei serramenti?
  • si può beneficiare del Superbonus per le spese relative all’installazione del sistema oscurante anche nel caso di ampliamento della superficie totale degli infissi a seguito della sostituzione degli stessi ovvero nel caso in cui decidesse di non sostituire i serramenti?
  • è possibile portare in detrazione solo le spese per la sostituzione del sistema oscurante e, in caso, qual è il massimale di spesa?

Per quanto riguarda gli infissi, si tratta di un intervento di “sostituzione”di componenti già esistenti o di loro parti e quindi non come nuova installazione. È possibile però fruire della detrazione anche se si decide di sostituire degli infissi esistenti, con eventuale spostamento e variazione di dimensioni, per un numero di infissi la cui superficie totale sia minore o uguale a quella inizialmente esistente. Nel momento in cui ci sarà un aumento della superficie complessiva iniziale,sarà, invece, possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR, attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, nella misura del 50% delle spese sostenute.

Le detrazioni spettano anche per gli interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore come scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto come i cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.

Con riferimento all’ installazione delle chiusure oscuranti, nel caso in cui siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l’intervento è da considerarsi in maniera unitaria. Al contrario, la sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l’installazione delle schermature solari costituiscono interventi autonomi che possono fruire della detrazione come spiegato nell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. ecobonus).

Per l’individuazione delle caratteristiche tecniche e i requisiti che tali sistemi necessitano, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate rinvia al Vademecum: Schermature solari e chiusure oscuranti pubblicato da ENEA.

Nel caso in cui la sostituzione delle chiusure oscuranti sia disgiunta dalla sostituzione dei serramenti e costituisca, dunque, un intervento autonomo, il limite massimo di detrazione ammesso è pari a 60.000 euro per unità immobiliare.

A Edilsocialexpo (Fiera Roma dal 22 al 24 settembre 2022), verrà dedicato alla tematica dei Bonus in Edilizia un intero convegno in cui verrà fatto il punto della situazione, con ospiti autorevoli e la moderazione del giornalista televisivo Giorgio Tartaro.
www.edilsocialexpo.it

Articoli Correlati

Articoli recenti

Risposte