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Sicurezza sul lavoro Polizia di Stato e Vigili del Fuoco

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Sicurezza sul lavoroEmanato il decreto attuativo del TU sicurezza con le specifiche modalità applicative del medesimo Testo unico nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei Vigili del fuoco. Abrogato il precedente decreto del 1999.

Sulla G.U. 30/10/2019, n. 255, è stato pubblicato il D. Min. Interno 21/08/2019, n. 127, che in attuazione dell’art. 3 del D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza), comma 2, reca specifiche modalità applicative del medesimo Testo unico nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Il nuovo decreto abroga il precedente D. Min. Interno 14/06/1999, n. 450, a sua volta emanato in attuazione dell’art. 1 del D. Leg.vo 626/1994.

DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI. Il provvedimento – ferma restando la definizione recata dalla lettera b) dell’art. 2 del D. Leg.vo 81/2008 – dispone che le funzioni di datore di lavoro (limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti, ed ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa) sono assolte anche:
– dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell’ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio;
oppure
– dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, anche ai fini dell’organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio.
I datori di lavoro sono individuati con uno o più decreti ministeriali da emanarsi.
L’art. 3 del D. Min. Interno 21/08/2019, n. 127, reca invece le disposizioni finalizzate all’individuazione dei dirigenti e dei preposti.

PARTICOLARI ESIGENZE E PECULIARITÀ ORGANIZZATIVE. Il provvedimento individua (art. 8 del D. Min. Interno 21/08/2019, n. 127 per quanto riguarda le articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato nonché le strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica; art. 15 del D. Min. Interno 21/08/2019, n. 127 per quanto riguarda il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) le “particolari esigenze connesse al servizio espletato ovvero alle peculiarità organizzative”, di cui occorre tenere conto per definire le peculiari e specifiche modalità di applicazione del Testo unico della sicurezza ai luoghi di lavoro in oggetto.

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. Ai sensi dell’art. 17 del D. Min. Interno 21/08/2019, n. 127, la vigilanza presso i cantieri temporanei o mobili in area riservata, è effettuata dal personale dell’ufficio di vigilanza dell’Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei Vigili del fuoco. Sono escluse dalla valutazione dei rischi e dalla conseguente redazione del DVR, nonché dall’ottemperanza di ogni ulteriore obbligo anche previsto dal Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) del D. Leg.vo 81/2008, le attività funzionali alle operazioni in interventi di soccorso che richiedano l’esecuzione anche di lavori individuati nell’Allegato X del medesimo D. Leg.vo 81/2008.
Tutte le attività in questione sono realizzate sotto la direzione tecnica di un responsabile operativo, direttamente designato dal datore di lavoro, in qualità di dirigente, come definito dall’art. 2 del D. Min. Interno 21/08/2019, n. 127 in commento.

 

 

Fonte: bollettino online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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