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Sconto in fattura e cessione del credito, quando sono concessi?

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Agevolazioni fiscali

L’Agenzia delle Entrate spiega quando, secondo quanto prescritto dal Decreto Rilancio (Legge 77/2020), รจ possibile richiedere lo sconto immediato in fattura o scegliere la cessione del credito.

Il Decreto infatti prevede tali servizi non solo per gli interventi agevolati con il Superbonus 110%, ma anche per quelli rientranti nell’ecobonus tradizionale, nel bonus ristrutturazioni e nel bonus facciate.
Nel dettaglio, รจ possibile usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi agevolati con il superbonus 110%, quali: interventi di isolamento termico, ad esempio l’istallazione di un cappotto termico, in condominio o sulle case singole; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a condensazione e a pompa di calore, in condominio o nelle case singole; adozione di misure antisismiche, giร  agevolate con il sismabonus; acquisto di case antisismiche, nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, a seguito di interventi di demolizione di interi edifici e ricostruzione con criteri antisismici da parte delle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che devono vendere gli immobili entro 18 mesi dalla fine dei lavori;ย  installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici, e relativi sistemi di accumulo, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o di miglioramento sismico eย  installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica.

Per quanto concerne le altre agevolazioni fiscali invece, รจ previsto lo sconto in fattura e la cessione del credito per:
โ€ข interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati con il bonus ristrutturazioni;
โ€ข interventi di riqualificazione energetica, previsti dallโ€™articolo 14 del DL 63/2013, agevolati con lโ€™ecobonus tradizionale;
โ€ข interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, agevolati con il bonus facciate;
โ€ข lโ€™installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici, non effettuata congiuntamente agli interventi trainanti agevolati con il superbonus 110%;
โ€ข lโ€™installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici non effettuata congiuntamente agli interventi trainanti agevolati con il superbonus 110%.

Tali opzioni saranno esercitate solo per le spese sostenute nel 2020 e 2021, in base al ciascun stato di avanzamento dei lavori. Questi non possono essere piรน di due per ciascun intervento e il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento. Il secondo ad almeno il 60%.
Inoltre il credito corrispondente al superbonus puรฒ essere ceduto ai fornitori di beni e servizi necessari per la realizzazione delle lavorazioni o ad altri soggetti.

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A cura di Ing. Alessia Salomone – Edilsocialnetwork

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