Generico
Cerca nel titolo
Cerca nel contenuto
Cerca parola esatta
Tipologia
Seleziona tutti
Articoli
Prodotti
Pagine Aziendali
Generico
Cerca nel titolo
Cerca nel contenuto
Cerca parola esatta
Tipologia
Seleziona tutti
Articoli
Prodotti
Pagine Aziendali

PNRR 3: nuove disposizioni su appalti, edilizia scolastica ed energie rinnovabili

53929_0_20230228-094027_1.webp

53929_0_20230228-094027_1.webp

Lo scorso 16 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge che introduce novità rilevanti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Durante la stessa sessione del Consiglio dei Ministri che ha stabilito la fine della cessione del credito e dello sconto in fattura per gli interventi di natura edilizia, il Governo ha varato un altro provvedimento che si applica allo stesso settore edilizio, il PNRR 3 in vigore dal 25 febbraio 2023.

Il decreto-legge introduce disposizioni per l’attuazione del PNRR e del Piano Nazionale degli investimenti Complementari al PNRR (PNC); inoltre sono previste disposizioni per l’attuazione di politiche per la coesione e per la politica agricola comune. Tali disposizioni sono suddivisibili in 3 sezioni:
– revisione del sistema di governance del PNRR;
– potenziamento delle capacità amministrative dei soggetti chiamati ad attuare gli interventi previsti nel PNRR e nel PNC; semplificazione delle procedure stesse del PNRR nei diversi settori;
– messa in atto delle politiche sulla coesione, sulla politica agricola comune e sulla politica giovanile.

Appalti 

La prima sezione del decreto-legge si focalizza sullo snellimento delle procedure nell’ambito degli appalti pubblici. Vengono estese a tutti gli appalti del PNRR e del PNC, procedure più semplificate, già contemplate per l’edilizia penitenziaria, ferroviaria e giudiziaria per quanto concerne la conferenza dei servizi, VIA e acquisizione degli assensi dei Beni Culturali. Inoltre, è previsto il dimezzamento dei termini per l’esproprio e per l’espressione del parere da parte della Conferenza Unificata per le opere PNRR; vengono ampliate le funzioni del Comitato Speciale istituito presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Edilizia scolastica

Nella seconda sezione del decreto-legge, viene trattata come materia, l’edilizia scolastica. Si va ad introdurre la possibilità per gli enti locali di utilizzare i ribassi d’asta per gli interventi di edilizia scolastica, anche per i “progetti in essere” e non solo i progetti del PNRR. Vengono introdotte misure che vadano ad accelerare l’implementazione delle misure: i Sindaci e Presidenti di Provincia e Città Metropolitana, detengono non solo i poteri di Commissario straordinario per l’edilizia; bensì, con il nuovo provvedimento, potranno utilizzare altre strutture pubbliche, centrali e locali che siano, per ottenere supporto specialistico.
Viene previsto anche un compenso che sia incluso nel quadro economico e che non superi il 6% del valore dell’opera. Si dispone che verrà ad estendersi il tempo per operare in qualità di Commissario straordinario per l’edilizia scolastica, anche per i soggetti attuatori degli interventi, per le stazioni appaltanti nel caso in cui fossero diverse dai soggetti attuatori, per le centrali di committenza e per i contraenti generali. Il decreto-legge introduce delle specifiche deroghe al codice dei contratti pubblici per gli acquisti e la programmazione di lavori pubblici, procedure per l’approvazione di progetti in relazione ai lavori, stipula di contratti, verifiche sugli atti di affidamento, aggregazioni e centralizzazione delle committenze, commissioni giudicatrici con il loro albo e i criteri di aggiudicazione dell’appalto. Viene innalzata la soglia per l’affidamento diretto su servizi e forniture, inclusi anche i servizi di ingegneria, architettura e di progettazione, per i quali sarà possibile procedere con l’affidamento diretto senza previa consultazione di diversi operatori economici. Le deroghe vengono allo stesso tempo estese nell’ambito degli accordi-quadro per l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori stipulati da Invitalia, anche nel caso di affidamento congiunto della progettazione e della realizzazione dei lavori.

Ambiente, sicurezza energetica ed energie rinnovabili

Infine, il decreto-legge vede interessata anche l’area delle energie rinnovabili e della tutela e sicurezza ambientale. Si prevede l’introduzione di una procedura più semplificata per la promozione di impianti chimici “integrati”, su scala industriale, che avranno come scopo la produzione di idrogeno green e rinnovabile. Verrà eseguito il processo di rinaturazione dell’area del Po e utilizzati i proventi delle aste CO2.  Per il settore energetico, viene ad essere ideata una nuova procedura per la posa in opera di pannelli solari e per l’installazione di infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili. L’obiettivo è rendere sempre più diffusa la presenza di impianti che producano energia rinnovabile e rendere l’iter più semplificato nelle aree industriali, artigianali e commerciali. Una nuova disposizione vedrà inoltre, stabilire il tetto massimo di 150 giorni per il procedimento autorizzato unico per impianti a fonti rinnovabili, che dovrà infatti concludersi entro la soglia temporale stabilita a partire dalla data di ricezione dell’istanza di avvio del procedimento.

Articoli Correlati

Articoli recenti

Risposte