L'argomento "compensazioni" previste dal Decreto Sostegni Ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2022, è uno tra i punti di discussione della Rubrica "Rincari". Il Legislatore, infatti, in questi ultimi giorni, è intervenuto apportando migliorie al decreto legge "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" (c.d. decreto Sostegni-ter).
La modifica riguarda l'introduzione di clausole di revisione dei prezzi e il meccanismo di compensazione ed è stata apportata attraverso l'art. 29, dal titolo "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici", che prevede l'obbligo di inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi (esplicate nell'articolo 106, comma 1, lett. a). Le imprese appaltanti dovranno praticamente inserire, all'interno della lex specialis dei bandi di gara, pubblicati dal 28 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, clausole di revisione dei prezzi senza dati equivoci, al contrario, chiari e ben espliciti, in modo tale da valutare "la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti", senza apportare "modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto". L'appaltatore dovrà presentare l'istanza di compensazione nel rispetto delle tempistiche delineate comprovando l'effettivo aumento oneroso subito attraverso un'adeguata documentazione. Dall'altra parte, il direttore dei lavori, dovrà soltanto effettuare le dovute verificare.
L'articolo 29 del Decreto Sostegni Ter, così facendo, assicura che si attivi un meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, dei singoli materiali da costruzione. Nello specifico, la modifica prevede che, in caso di aumento o diminuzione superiore al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta (a differenza dalla precedente normativa che aveva come limite il 10%), si procederà alla compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente e in misura pari all'80% dell'eccedenza subita. Per quanto riguarda la metodologia scelta per rilevare le variazioni dei prezzi dei materiali edili, bisognerà attendere la fine del mese di aprile 2022. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims), determinerà le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali edili più significativi sulla base delle elaborazioni dell'Istat. Su questi dati ricavati si potrà stimare la somma di compensazione applicando la percentuale di variazione che supera il 5% del prezzo dei materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni.
Il Governo, dunque, sembra seguire, con interesse e attenzione, il problema dei Rincaro ma, se da un lato c'è chi apprezza l'impegno politico delle istituzioni, dall'altro c'è anche chi resta scettico sull'efficacia di questi interventi legislativi che sembrano essere insufficienti a salvare l'intero settore. A questa preoccupazione si aggiunge anche quella di ritrovarsi una mole di opere pubbliche incomplete dovuto dall'aumento sulle materie prime. Problema che potrebbe contribuire a rendere lo scenario ancora più complesso e affossare maggiormente il mondo dell'edilizia.