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Sostanze chimiche: prescrizioni per la compilazione delle schede sicurezza

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Commissione europeaPubblicato nella GUUE del 26/06/2020, n. 203 il Regolamento 878/2020 che modifica le prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza di cui all’allegato II del Regolamento UE 18/12/2006, n. 1907.

La scheda di dati di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) è un documento che riporta le informazioni che devono accompagnare i prodotti chimici lungo tutta la catena di approvvigionamento, dal produttore o importatore del prodotto fino all’utilizzatore finale. Tali documenti contengono in particolare tutte le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l’ambiente necessarie per un corretto e sicuro utilizzo delle sostanze e miscele. Le schede consentono infatti:

– al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso;

– agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Le disposizioni per la redazione delle SDS sono presenti nel Regolamento 18/12/2006, n. 1907 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (c.d. Regolamento REACH).

OBBLIGO DI REDAZIONE – Ai sensi dell’art. 31 del Regolamento 1907/2006, la redazione della scheda è obbligatoria, oltrechè per sostanze e miscele classificate pericolose secondo il Regolamento 1272/2008, anche nei seguenti casi:
– sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri di cui all’allegato XIII del Regolamento 1907/2006;
– sostanze incluse nella lista di quelle eventualmente candidate all’autorizzazione ai sensi dell’art. 59 del Regolamento 1907/2006.
– su richiesta dell’utilizzatore professionale, per preparati non classificati ma contenenti sostanze pericolose nella concentrazione individuale pari o superiore all’1% in peso per preparati solidi e liquidi o allo 0,2% in volume per preparati gassosi, oppure per sostanze per le quali sono fissati limiti di esposizione sul luogo di lavoro (vedi Protezione dei lavoratori da sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e amianto)).

CONTENUTI – La scheda di dati di sicurezza è composta dalle seguenti sezioni:
1) identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa;
2) identificazione dei pericoli;
3) composizione/informazioni sugli ingredienti;
4) misure di primo soccorso;
5) misure di lotta antincendio;
6) misure in caso di rilascio accidentale;
7) manipolazione e immagazzinamento;
8) controlli dell’esposizione/protezione individuale;
9) proprietà fisiche e chimiche;
10) stabilità e reattività;
11) informazioni tossicologiche;
12) informazioni ecologiche;
13) considerazioni sullo smaltimento;
14) informazioni sul trasporto;
15) informazioni sulla regolamentazione;
16) altre informazioni.

AGGIORNAMENTO – Le schede devono essere tempestivamente aggiornate dai fornitori quando siano disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli, ovvero nel caso in cui sia stata rilasciata o rifiutata un’autorizzazione o sia stata imposta una restrizione.

MODALITÀ DI REDAZIONE – Le disposizioni per la compilazione della scheda di sicurezza sono contenute nell’allegato II del Regolamento 1907/2006 ove sono specificate sia le prescrizioni di carattere generale e il formato, sia le prescrizioni relative alla compilazione dettagliata di ogni sezione.

L’allegato II è stato da ultimo sostituito dal Regolamento 18/06/2020, n. 878, pubblicato nella GUUE 26/06/2020, n. 203. Le nuove prescrizioni si applicano dal 01/01/2021 e le schede di dati di sicurezza non conformi possono continuare ad essere fornite fino al 31/12/2022.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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