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Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: manuale Inail aggiornato

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Il dm 10 marzo 1998 ha rappresentato il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro; dopo circa 20 anni si è reso necessario allineare i contenuti del decreto alla costante evoluzione normativa che ha caratterizzato questo settore.

L’emanazione dei tre provvedimenti:

  • dm 1 settembre 2021 relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio;
  • dm 2 settembre 2021 relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio (comprende anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori);
  • dm 3 settembre 2021 relativo alla valutazione dei rischi d’incendio, e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e gestionali da attuare per la riduzione degli stessi, indicando i criteri per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, conduce al definitivo superamento del dm 10 marzo 1998.

I nuovi tre decreti, che sostituiscono il dm 10 marzo 1998, sono in continuità al Codice e delineano una procedura di valutazione dei rischi molto più semplificata; ciò che è contenuto nel vecchio dm, riguardante le attività non soggette al controllo da parte dei VVF, può essere letto in continuità con la RTO del Codice che si applica alle attività soggette.

La valutazione del rischio incendio, redatta ai sensi del dm 10 marzo 1998, allegato I, costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui agli artt. 17 e 28 del dlgs n. 81/2008 e s.m.i.; il dm 10 marzo 1998 fornisce, sia i criteri per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro sia le misure di prevenzione da adottare per ridurre il pericolo di un incendio o per limitarne le conseguenze.

Tale DVR, consente di tenere sotto controllo i potenziali rischi presenti nell’ambiente lavorativo, stimarne l’esposizione dei lavoratori nello svolgimento delle proprie attività attuando le necessarie misure preventive e correttive.

Dal 1° giugno 2013 il DVR è obbligatorio in tutte le imprese con almeno un dipendente; deve essere redatto dal datore di lavoro con l’ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico.

Il volume Inail, edizione 2022, nato dalla collaborazione tra Inail e dipartimento dei Vigili del Fuoco, riporta indicazioni di tipo normativo e pratico per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, e l’analisi di due casi studio.

Tiene conto dei recenti decreti del Ministro dell’interno del mese di settembre che sostituiscono il dm del 10 marzo 1998.

Fondamentale in fase di progettazione degli edifici è proprio tener conto di una valutazione dei rischi dell’insorgere dell’incendio. La normativa antincendio sarà più o meno stringente in considerazione dell’attività a cui si riferisce: si divideranno in attività a basso, medio o alto rischio.

L’attività di prevenzione incendi deve essere, necessariamente, svolta da tecnici che conoscono la normativa di riferimento per il rilascio dei verbali e dei certificati necessari.

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