Bonus edilizi: sanzioni e precisazioni
A seguito del Decreto Cessioni e delle pronunce della Cassazione su casi di frode collegati al Superbonus e ad altri bonus edilizi, è stato pubblicato un documento dall'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti contabili (AIDC) in merito alla veridicità dei crediti: focus è sottolineare le conseguenze di crediti di imposta non spettanti o inesistenti.
All'interno del documento, l'AIDC chiarisce che il credito di imposta viene considerato come non spettante nel momento in cui il contribuente, pur mostrando l'intendo di rispettare le normative, commette errori nella qualificazione o quantificazione del credito stesso. Allo stesso modo, il credito di imposta viene definito inesistente nel caso in cui la determinazione del credito stesso fosse avvenuta senza alcuna documentazione o su documentazione non veritiera.
Le sanzioni, secondo quanto osservato dall'AIDC, sono previste dall'art.13 del d.lgs. 471/1997: questo prevede una sanzione più elevata nel caso di utilizzo di un credito inesistente, rispetto alla sanzione prevista per un credito utilizzato e non spettante. Nel caso di un credito di imposta in misura superiore a quella spettante, la sanzione sarà pari al 30% del credito. Nel caso invece, di utilizzo di una compensazione di crediti inesistenti, viene applicata una sanzione che oscilla dal 100% al 200% del credito.
Il credito inesistente viene definito secondo il terzo periodo del comma 5, art. 13, d.lgs n.471/1997, secondo il quale "si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633".
In aggiunta, l'AIDC fa anche presente che "a prescindere dalla modalità di controllo esercitabile, laddove il presupposto normativo alla base del credito sia soddisfatto dal contribuente sulla scorta di documentazione attendibile e veritiera, il credito non potrà mai essere definito inesistente. In questa ipotesi, laddove il contribuente abbia errato nel riporto, nella quantificazione ovvero nella qualificazione della fattispecie, la rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria dovrà essere ricondotta alla fattispecie del credito non spettante".
Nel caso in cui dai controlli emerga che il credito sia stato indicato senza documentazione o sulla base di documentazione non veritiera, questo non verrà considerato inesistente.
La distinzione fra credito non spettante e inesistente in definitiva, viene disposta dai commi 4 e 5 dell'art.13 d.lgs. 471/1997. Nel caso in cui il contribuente sia nella situazione disciplinata dalla norma per la determinazione del credito di imposta e questo sia sostenuto da documentazione reale, ma incorra in violazione riconducibili all'interpretazione delle disposizioni, nella determinazione quantitativa del credito, non si avrà mai una contestazione per inesistenza del credito, ma per non spettanza dello stesso, con conseguente sanzione più contenuta. Nel caso invece di determinazione del credito in assenza di documentazione o su base di documentazione non veritiera, la violazione verrà sanzionata in forma più grave ed entro i termini di decadenza più lunghi, previsti dal credito inesistente.
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