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Limiti alle annotazioni Anac nel casellario informatico per le irregolarità negli appalti

Le annotazioni devono essere motivate e non possono penalizzare l'intero raggruppamento di imprese per l'errore di una sola

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha recentemente emesso una sentenza che chiarisce i limiti entro i quali l'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) può procedere all'annotazione delle irregolarità nel casellario informatico delle imprese coinvolte negli appalti pubblici. La sentenza n. 12966/2024 ha stabilito che le annotazioni devono essere utili, motivate e, soprattutto, non possono penalizzare un intero raggruppamento di imprese per le irregolarità commesse da una sola delle partecipanti.

Il caso: la revoca dell'aggiudicazione e l'annotazione Anac

Il caso in questione ha preso avvio quando una Stazione Appaltante ha segnalato all'Anac la revoca dell'aggiudicazione di un appalto pubblico a un raggruppamento di imprese, a causa della mancata regolarità negli obblighi tributari da parte dell'impresa mandataria. Secondo la Stazione Appaltante, questa irregolarità avrebbe inficiato i requisiti necessari per la partecipazione alla gara.

Il raggruppamento di imprese ha però contestato la decisione, affermando di non essere a conoscenza della falsa dichiarazione della mandataria e di non avere l'obbligo di verificarne la veridicità. Pur non applicando alcuna sanzione, l'Anac ha deciso di annotare la vicenda nel casellario informatico.

La sentenza del Tar Lazio: l'annotazione deve essere utile e proporzionata

Il Tar Lazio, nella sua pronuncia, ha chiarito che l'annotazione di un'irregolarità nel casellario informatico deve avere una finalità chiara: segnalare l'inaffidabilità di un'impresa. Tuttavia, nel caso di un raggruppamento di imprese, la decisione di procedere all'annotazione deve essere adeguatamente motivata, considerando che tale informazione può avere conseguenze negative per tutte le imprese coinvolte, anche quelle in regola.

I giudici hanno rilevato che, nel caso specifico, l'annotazione Anac non aveva alcuna utilità in quanto non dimostrava l'inaffidabilità dell'intero raggruppamento, ma solo di una singola impresa al suo interno. Pertanto, l'integrità del raggruppamento non può essere compromessa per le irregolarità commesse da una sola delle sue componenti.


La sentenza del Tar Lazio rappresenta un'importante presa di posizione a tutela delle imprese coinvolte in raggruppamenti temporanei per la partecipazione agli appalti pubblici. La decisione di annullare l'annotazione disposta dall'Anac sottolinea la necessità di un'applicazione rigorosa e proporzionata delle regole, che non deve penalizzare indiscriminatamente soggetti in regola.

Questa sentenza potrà avere implicazioni significative per future controversie legate agli appalti pubblici, stabilendo un precedente che richiede una valutazione più attenta e circostanziata da parte dell'Anac nelle sue decisioni di annotazione nel casellario informatico. Le stazioni appaltanti e le imprese dovranno dunque tenere conto di questi nuovi orientamenti nella gestione dei rapporti contrattuali e nella partecipazione alle gare pubbliche.

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