Di Staff Admin su Giovedì, 14 Novembre 2019
Categoria: Normativa

La realizzazione di una scala interna non menzionata nella SCIA è punibile penalmente

La costruzione di una scala interna che collega due piani di un immobile originariamente separati costituisce reato se tale intervento non è previsto nella SCIA relativa ai lavori di accorpamento delle due preesistenti unità immobiliari.

FATTISPECIE
La proprietaria di un immobile sito in San Gimignano, presentava una s.c.i.a. in forza della quale eseguiva lavori di fusione di due preesistenti unità immobiliari; nell'esecuzione di tali lavori, veniva altresì realizzata, senza che fosse prevista nella s.c.i.a., una scala interna che collegava il piano terra al primo piano dell'immobile, composta da 15 gradini, della larghezza di mt. 0,80.

I profili di illegittimità dell'opera erano stati individuati sia nel fatto che la scala interna non era contemplata nella s.c.i.a., sia nella circostanza che la larghezza dei gradini della scala era inferiore di 20 cm. di quella minima di 1 mt.

PRINCIPI DI DIRITTO
La scala in esame era stata eseguita nell'ambito di lavori di ristrutturazione volti alla fusione di due unità immobiliari private di proprietà dell'imputata, senza che un tale intervento fosse in qualche modo finalizzato all'eliminazione di barriere architettoniche.

In proposito, la Sent. C. Cass. pen. 10/10/2019, n. 41598 ha affermato che la voce n. 30 del Glossario delle opere realizzabili in regime di attività di edilizia libera (approvato con il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018) concerne l'eliminazione delle barriere architettoniche, essendo cioè consentita, tra l'altro, l'installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di rampe che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. Non è riferibile a tale voce una scala eseguita nell'ambito di lavori di ristrutturazione volti alla fusione di due unità immobiliari private, senza che un tale intervento fosse in qualche modo finalizzato all'eliminazione di barriere architettoniche.

Ne discende l’esclusione della configurabilità dell’opera tra quelle realizzabili in regime di attività di edilizia libera e la coerente conclusione della sentenza impugnata circa la configurabiilità astratta della fattispecie ex art. 44, comma 2-bis, del D.P.R. 380/2001, essendo stata realizzata un'opera non prevista nel titolo abilitativo.

Inoltre, stante la violazione dello strumento normativo comunale, il mancato rispetto della larghezza minima dei gradini è stato ritenuto idoneo a integrare la contravvenzione di cui all'art. 44 comma 1 lett. a) del D.P.R. 380/2001.

Tuttavia, pur avendo ribadito la configurabilità del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, e ciò anche in ragione della natura colposa della fattispecie, il giudice è pervenuto all'assoluzione dell'imputata, qualificando la sua condotta come occasionale e particolarmente tenue, in considerazione della tipologia e della modesta entità dell'opera in questione, eseguita peraltro nel contesto di lavori comunque previamente assentiti nella loro portata principale; per cui, pur potendo l'opera, stante la riscontrata violazione dimensionale, arrecare potenzialmente un pregiudizio alla tutela del territorio determinando situazioni di pericolo, tuttavia l'offesa in concreto è stata ritenuta qualificabile in termini di particolare tenuità, e ciò anche alla luce del fatto che si trattava di una scala interna di modesto impatto, inidonea peraltro a incidere su altrui proprietà.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Messaggi correlati

Rimuovi Commenti