Il decreto Crescita è legge: al via il fondo “Salva-Opere”
È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019, la legge 28 giugno 2019, n. 58 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” – cd Decreto “ Crescita”.
La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.R.I, ossia a decorrere dal 30 giugno 2019.
Per quanto di interesse, il provvedimento, istituisce anzitutto, presso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Fondo “Salva-Opere”, con l’obiettivo di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e la tutela dei lavoratori (art. 47).
Tale fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000.
Detto contributo rientrerà tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva.
La stazione appaltante, sia essa amministrazione aggiudicatrice o contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, provvederà al versamento del contributo all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo.
Anche grazie all’azione dell’ANCE, tale onere non dovrebbe quindi gravare sull’operatore economico, come, invece, previsto nelle prime formulazioni del provvedimento.
Le risorse sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi risultino assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo.
I “sub-contraenti”, al fine di ottenere il pagamento dei crediti maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale, dovranno trasmettere all’amministrazione la documentazione comprovante l’esistenza del credito e il suo ammontare.
Questa, svolte le opportune verifiche, certificherà l’esistenza e l’ammontare del credito e tale certificazione, trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituirà prova del credito nei confronti del Fondo e sarà inopponibile alla massa dei creditori concorsuali.
Il MIT, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvederà all’erogazione delle risorse del fondo, surrogandosi nei diritti del subappaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso l’appaltatore o l’affidatario del contraente generale e sarà preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all’integrale recupero della somma pagata.
La norma sancisce l’operatività del fondo con riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL Crescita, ossia a decorrere dal 30 giugno u.s..
Si rimanda comunque ad un decreto del MIT, da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l’individuazione dei criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del fondo stesso, ivi compresa la possibilità di affidare l’istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara (comma 1-quater).
Per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione e relativi a procedure concorsuali aperte a far data dal 1° gennaio 2018, vengono stanziati appositamente, nel fondo medesimo, 12 milioni di euro per l’anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l’anno 2020 (comma 1 quinquies).
Anche in tale caso, le procedure e le modalità per l’erogazione delle saranno fissate dal sopracitato decreto del MIT.
Al riguardo, l’auspicio dell’ANCE è che il decreto venga adottato nel minor tempo possibile e, soprattutto, che lo stesso preveda delle modalità operative del fondo che consentano il pagamento dei crediti in tempi celeri.
Le imprese della filiera “a valle” degli appaltatori o contraenti generali colpiti da procedure concorsuali sono, infatti, in situazione di sofferenza da ormai molti anni e non possono permettersi un’ulteriore dilazione nei tempi di pagamento di quanto loro dovuto per i lavori già svolti.
Ad essere a rischio non v’è solo la prosecuzione dei lavori, ma la stessa sopravvivenza sul mercato delle imprese.
Al riguardo, si evidenzia altresì che, per espressa disposizione del provvedimento in commento, il fondo non si applica alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni (comma 1-sexies).
Infine, si segnala che la legge di conversione interviene sull’art. 159 del Codice dei Contratti, in materia di appalti per la difesa e la sicurezza, precisando che, laddove si tratti di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, l’importo dell’anticipazione – che, ai sensi dell’art. 35 del Codice dei contratti, è pari al 20 per cento del valore del contratto di appalto - viene calcolato sul valore della prestazioni di ciascuna annualità contabile dei contratti di appalto e corrisposto entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità.
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