Il bonus facciate, la detrazione del 60% per l'anno in corso relativa alla realizzazione di interventi di recupero o restauro delle pareti esterne di edifici esistenti, è quasi in scadenza; l'Agenzia delle Entrate lo sottolinea nell'aggiornamento della sua guida. Il 31 dicembre 2022 è il termine ultimo previsto dalla legge di Bilancio 2020.
Introdotta con la legge di bilancio 2020 (art.1, commi 219-224 della legge n. 160/2019) il "bonus facciate" è un'agevolazione fiscale destinata alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022 per interventi di recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici. Inizialmente però, la detrazione d'imposta era pari al 90% dei costi sostenuti nel 2020 e 2021, per il 2022 è scesa al 60%.
Condizione necessaria è però che gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L'agevolazione riguarda dunque tutti i lavori effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio (intero perimetro esterno); sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Sono detraibili anche le spese inerenti a:
- acquisto dei materiali
- progettazione e altre prestazioni professionali connesse
- altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (installazione di ponteggi, lo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, l'Iva, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico).
La guida chiarisce inoltre che, a differenza di altre agevolazioni sulla casa, per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.
La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Come per gli altri bonus edilizi, Superbonus, Sismabonus ed Ecobonus, il Fisco evidenzia che in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credit.
Per entrambe le opzioni però, come già evidenziato nella guida precedente, il contribuente ha l'obbligo, introdotto dal decreto Antifrodi prima e dalla legge di Bilancio 2022 poi, di richiedere l'asseverazione della congruità delle spese sostenute, da parte di tecnici abilitati e il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, il quale attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti (anche titolari di reddito d'impresa) che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi e che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto dei lavori.
Nello specifico:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i contribuenti che conseguono reddito d'impresa
Per poter beneficiare della suddetta detrazione, i contribuenti devono:
- possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- detenere l'immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Infine, per quanto riguarda invece la modalità di pagamento, il Fisco ribadisce che per accedere alla detrazione occorre effettuare il pagamento attraverso bonifico bancario o postale dal quale risulti: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.