L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad un interpello, ha ribadito che per la fruizione del “Sismabonus” in caso di acquisto direttamente dall’impresa di unità immobiliari in edifici demoliti e ricostruiti con miglioramento sismico, rileva la data di inizio del procedimento edilizio.
LE AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE - L’art. 46-quater del D.L. 24/04/2017, n. 50 (convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), rubricato “Incentivi per l’acquisto di case antisismiche”, ha introdotto il comma 1-septies all’art. 16 del D.L. 63/2013, ove è prevista una nuova agevolazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto alle più elevate detrazioni, quando effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici destinati poi alla vendita entro 18 mesi.
In questi casi spettano all’acquirente delle unità immobiliari le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico, rispettivamente nella misura del 75% (riduzione di una classe di rischio) e dell’85% (riduzione di due classi di rischio) del prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita, e comunque entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 Euro per ciascuna unità immobiliare.
Vedi Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e relativa attestazione.
L’agevolazione è applicabile per gli edifici ubicati nei comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (vedi La classificazione sismica di tutti i comuni italiani dal 1927 a oggi).
TEMPISTICHE - In proposito l’Agenzia delle entrate si è espressa con la risposta a Interpello 24/03/2020, n. 93 (vedi file allegato), con la quale - riprendendo i chiarimenti già forniti in precedenti documenti di prassi - ha ulteriormente chiarito che l'agevolazione spetta in relazione a interventi le cui procedure di autorizzazione risultano avviate dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare a partire dal 1° gennaio 2017, restando esclusi quelli realizzati a seguito di procedure avviate in precedenza.
Sarà onere del contribuente, in caso di contestazioni, di provare la sussistenza del requisito in oggetto con idonea documentazione (es. ricevuta di presentazione della SCIA o della documentazione per la richiesta di permesso di costruire).
Si ricorda infine che la compravendita deve avvenire entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, e comunque entro il 31/12/2021.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it