In tema di abusi e reati edilizi, l'art. 36, D.P.R. 380/2001 prevede che in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, il responsabile dell'abuso può ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Tale articolo impone quindi la cosiddetta "doppia conformità", che costituisce anche il presupposto per l'estinzione del reato derivante dall'abuso.
Dalla norma discende - come ribadito da C. Cass. pen. 30/04/2021, n. 16498 - che deve considerarsi illegittimo e non determina l'estinzione del reato edilizio di cui all'art. 44, D.P.R. 380/2001, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica sia - come sopra specificato - al momento della realizzazione che al momento della domanda di sanatoria (C. Cass. pen. 29/12/2015, n. 51013; C. Cass. pen. 15/10/2020, n. 28666).
La Corte ha pertanto escluso la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che solo successivamente, o per l'effettuazione di ulteriori interventi richiesti dall'Amministrazione, ovvero in applicazione della cosiddetta sanatoria "giurisprudenziale" o "impropria", siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica (C. Cass. pen. 18/11/2014, n. 47402; C. Stato 18/02/2020, n. 1240).
Ciò posto, in caso di non macroscopica illegittimità del titolo abilitativo, il giudice deve provvedere, stante la presenza di un atto autorizzativo della pubblica amministrazione, ad un accertamento più approfondito dell'elemento soggettivo del reato, dandone conto adeguatamente in motivazione, soprattutto nel caso in cui l'imputato alleghi circostanze dirette a rivendicare la propria buona fede e un affidamento incolpevole.
Si ricorda che la doppia conformità richiesta dall'art. 36, D.P.R. 380/2001 non rileva ai fini del condono edilizio (C. Cass. pen. 12/09/2019, n. 37659; C. Stato 15/02/2021, n. 1403).
Sul tema la giurisprudenza ha recentemente osservato che con il termine "sanatoria" vengono tradizionalmente intesi due istituti completamente diversi per presupposti e finalità, il cui unico tratto comune è dato dalla circostanza che entrambi si risolvono nella legittimazione di un intervento successiva alla sua realizzazione.
L'accertamento di conformità, o "sanatoria ordinaria" ex art. 36, D.P.R. 380/2001 consiste infatti nella regolarizzazione di abusi "formali", in quanto l'opera è stata sì effettuata senza il preventivo titolo o in difformità dallo stesso, ma senza violare la disciplina urbanistica vigente sia al momento della sua realizzazione che a quello di presentazione della domanda come richiesto dal medesimo articolo.
La parola "condono", invece, seppure entrata nell'uso comune, a stretto rigore non figura in alcun testo legislativo, ed ha una portata sanante di situazioni "sostanzialmente" illecite, previo pagamento di una sanzione pecuniaria che produce l'effetto di estinguere anche la fattispecie penale identificabile nella relativa costruzione (C. Stato 06/05/2021, n. 3545).