È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 14 ottobre 2021, che definisce le regole per gli edifici tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs 42/2004), aperti al pubblico. Si tratta di una serie di alberghi, uffici, scuole, negozi, ma anche attività per le quali si utilizzano gas e liquidi infiammabili, come ad esempio le officine e i laboratori per la lavorazione dei metalli.
Le nuove regole non si applicano a musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, per i quali è stata approvata una diversa Regola tecnica verticale.
L'Allegato al decreto definisce le procedure per la valutazione del rischio antincendio, le strategie e le prescrizioni da mettere in atto, per quali elementi è richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco e le modalità per l'adeguamento.
Nell'allegato vengono fornite le definizioni di:
edificio o bene tutelato: edificio o bene soggetto alle disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e deI paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137).
piano di limitazione dei danni: documento sottoscritto dal responsabile dell'attività, contenente le misure e le procedure per la salvaguardia dei beni tutelati presenti, da mettere in atto in caso di incendio.
La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.
Non è richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei beni tutelati, compresi i beni costituenti arredo storico (es. librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone, mobilio, ...), ad eccezione dei beni tutelati posti in vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo (corridoi, atri, filtri..) e spazi calmi in ambiti di attività con profili di rischio Rvita, ricompresi in C, D o E.
Negli ambiti delle attività ove la natura dell'edificio tutelato non renda possibile l'adeguamento o la determinazione della classe richiesta dalla RTO e dalle pertinenti RTV sono ammessi unicamente i profili di rischio Rvita pari ad Al, A2, B1, B2, El, E2 e devono essere adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
a) valore di qf,d ≤200 MJ/m2, calcolato escludendo il contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti;
b) incremento di un livello di prestazione della gestione della sicurezza antincendio (Capitolo S.5) e del controllo dell'incendio (Capitolo S.6).
Ove non sia possibile l'adeguamento o la determinazione della classe richiesta dalla RTO e dalle pertinenti RTV dei sottotetti con struttura portante combustibile devono essere adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
a) se il sottotetto non costituisce compartimento autonomo:
i. controllo dell'incendio con livello di prestazione IV (Capitolo S.6) riferito all'ambito contenente il sottotetto;
ii. sistema di gestione della sicurezza antincendio (Capitolo S.S) di livello di prestazione III;
b) se il sottotetto costituisce compartimento autonomo:
i. il sottotetto deve essere mantenuto libero da materiali combustibili di ogni genere.
Sono ammesse le soluzioni conformi (capitolo S.4) di cui alla tabella V12-1 alle seguenti condizioni aggiuntive:
a) la porzione di impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle criticità sia progettato per garantire il doppio dell'illuminamento minimo previsto dalla norma UNI EN 1838;
b) siano previste specifiche misure gestionali (capitolo S.S), ad esempio informazione a tutti gli occupanti, segnaletica, opuscoli, applicazioni per smartphone, tablet e similari, planimetrie…
Le porte di interesse storico artistico presenti lungo le vie di esodo, che non possiedono le caratteristiche riportate nella tabella S.4-6, devono essere mantenute costantemente aperte durante l'esercizio dell'attività.
Soluzioni conformi per l'esodo:
Altezze ≥ 1,8 m lungo le vie d'esodo.
Tutte le combinazioni di alzata e pedata dei gradini delle scale previste nel capitolo S.4.
Variazioni di alzata e pedata dei gradini nella medesima rampa.
Oltre a quanto previsto nel capitolo S.5 in funzione di Rbeni devono essere garantiti i seguenti requisiti aggiuntivi:
a) la frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve essere non inferiore a 3 volte l'anno e la prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall'apertura dell'attività;
b) deve essere predisposto il piano di limitazione dei danni.
Il piano di limitazione dei danni, predisposto dal responsabile dell'attività, deve essere aggiornato e adeguato anche a seguito di specifiche esercitazioni. Esso contiene misure e procedure per la salvaguardia dei beni tutelati presenti, da mettere in atto in caso di incendio.
In particolare, il piano di limitazione dei danni deve individuare:
a) i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dell'attuazione delle procedure in esso contenute;
b) la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati presenti;
c) le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, anche le priorità di evacuazione e specifici provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di ricovero;
d) gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di emergenza, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di conservazione degli stessi;
e) le procedure per la protezione in loco dei beni inamovibili o difficilmente spostabili, ad esempio copertura con materiali di protezione, puntellamenti, riadesioni di parti staccate, barriere contro schegge, etc.
f) le eventuali restrizioni nell'utilizzo di sostanze estinguenti, ad esempio zone in cui è necessario evitare o limitare l'uso di acqua per minimizzare i danni ai beni tutelati in esso contenuti.
In considerazione della natura dell'edificio tutelato e delle misure aggiuntive previste nella Regola Tecnica Verticale, nella determinazione del valore del carico di incendio specifico qf (tabella S.6-2), è ammesso non tenere conto del contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti.
La scelta degli agenti estinguenti deve essere effettuata secondo quanto previsto al capitolo S.6 tenendo in considerazione anche la compatibilità degli stessi con i beni tutelati presenti.
L'attività deve essere dotata di misure di rivelazione e allarme (capitolo S.7) di livello di prestazione IV.
In considerazione della natura dell'edificio tutelato e delle misure aggiuntive previste nella RTV, nella determinazione del valore del carico di incendio specifico qf (tabella S.8-5), è ammesso non tenere conto del contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti.