3,1 miliardi di euro per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico delle scuole, come sono assegnati?
Con la pubblicazione del DPCM 7 luglio 2020, che attua quanto previsto dall’articolo 1, commi 63 e 64, della Legge 27 dicembre 2019, sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento energetico nelle scuole. Tali fondi sono destinati a Comuni, Provincie, Città Metropolitane e Regioni.
Le risorse saranno distribuite per un limite massimo di 90 milioni di euro per ciascuno per gli anni 2020 e 2021 e per un limite massimo di 225 milioni di euro per ciascuno per gli anni dal 2022 al 2034, per un totale di 3,1 miliardi di euro. Queste sono assegnate sulla base del numero di studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado presenti in ciascuna provincia e città metropolitana, nella misura del 50% e del numero di numero edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per scuole secondarie di secondo grado presenti nelle province e città metropolitane, nella misura del 50%.
Gli importi spettanti alle province e alle città metropolitane, sulla base dei criteri appena citati, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Dopo quaranta giorni dall'adozione del decreto, le province e le città metropolitane sono tenute a presentare al Ministero dell'istruzione l'elenco degli interventi che intendono realizzare nei limiti delle risorse a ciascuna spettante. È assegnata priorità agli interventi:
• nell'ambito della programmazione triennale 2018-2020;
• nell'ambito degli interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;
• nell'ambito degli interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;
• nell'ambito di ulteriori interventi urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri.
Le erogazioni delle risorse sono disposte direttamente dalla Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione in favore degli enti locali beneficiari e saranno suddivise fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario e la restante parte sulla base degli stati di avanzamento lavori e delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di aggiudicazione fissati con il decreto del Ministro dell'istruzione e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 accertate a seguito di attività di monitoraggio. È prevista la revoca anche nel caso in cui l'intervento finanziato risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale, regionale o comunitario per le stesse finalità.
a cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork
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