3 minuti di lettura
(527 parole)
Sismabonus: cambia tutto con la destinazione dell’immobile
Quando si compra casa ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione: la possibilità di ottenere la detrazione sugli acconti, la scadenza per la stipula del contratto, i limiti per lo sconto in fattura e la cessione del credito, ma anche la possibilità che l'impresa, prima di vendere gli immobili, usufruisca del Superbonus per i lavori di efficientamento energetico realizzati.
In alcuni casi, le risposte dipendono dalla destinazione d'uso dell'immobile da acquistare.
L'Agenzia delle Entrate ha spiegato che il Sismabonus 110% acquisto spetta solo per l'acquisto di unità immobiliari ad uso abitativo. Il Superbonus 100%, che ha assorbito ed elevato al 110% le aliquote delle detrazioni sugli interventi antisismici e di efficientamento energetico, si applica solo agli immobili ad uso abitativo. La destinazione d'uso dell'immobile non è rilevante per il Sismabonus acquisto, cioè la detrazione del 75% o 85% del prezzo di acquisto, a seconda che l'intervento di demolizione e ricostruzione determini il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiore.
Nel caso esaminato, l'acquirente può ottenere il Sismabonus 110% per l'acquisto dell'unità immobiliare residenziale e il Sismabonus acquisto tradizionale (con aliquota al 75% o 85%) sull'unità immobiliare in categoria A/10.
Gli acquirenti delle case antisismiche possono ottenere la detrazione sugli acconti versati, ma la stipula del contratto deve avvenire entro il termine di vigenza dell'agevolazione.
Per l'acquisto degli immobili residenziali, che usufruiscono del Superbonus, gli acconti devono essere pagati a partire dal 1° luglio 2020 (data di entrata in vigore del Superbonus) il contratto deve essere stipulato entro il 30 giugno 2022 (data di scadenza del Superbonus).
Diversamente, per l'acquisto di immobili a destinazione diversa, che usufruiscono del Sismabonus acquisto tradizionale, il contratto deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2021 (data di scadenza del Sismabonus).
A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d'imposta pari alla detrazione spettante, calcolata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.
Nel caso del prezzo di acquisto dell'immobile pari a 200.000 euro, l'acquirente ha diritto ad una detrazione, pari al 110%, calcolata su un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro, pari a 105.600 euro. L'impresa che riconosce uno sconto pari a 96.000 euro matura un credito di imposta pari a 105.600 euro.
Se lo sconto è parziale, il credito di imposta è calcolato sulla base dello sconto praticato. Se l'impresa applica uno sconto di 90.000 euro, matura un credito di imposta pari a 99.000 euro. L'acquirente può portare in detrazione 6.600 euro (110% di 6.000 euro di spese rimaste a suo carico) o cedere tale credito ad altri soggetti.
- l'acquirente può ottenere il Sismabonus acquisto (110% o tradizionale) sul prezzo di vendita.
Le due detrazioni sono compatibili se l'impresa di costruzione è in grado di identificare le spese riferibili esclusivamente agli interventi di efficientamento energetico.
Nel caso esaminato, l'acquirente può ottenere il Sismabonus 110% per l'acquisto dell'unità immobiliare residenziale e il Sismabonus acquisto tradizionale (con aliquota al 75% o 85%) sull'unità immobiliare in categoria A/10.
Gli acquirenti delle case antisismiche possono ottenere la detrazione sugli acconti versati, ma la stipula del contratto deve avvenire entro il termine di vigenza dell'agevolazione.
Per l'acquisto degli immobili residenziali, che usufruiscono del Superbonus, gli acconti devono essere pagati a partire dal 1° luglio 2020 (data di entrata in vigore del Superbonus) il contratto deve essere stipulato entro il 30 giugno 2022 (data di scadenza del Superbonus).
Diversamente, per l'acquisto di immobili a destinazione diversa, che usufruiscono del Sismabonus acquisto tradizionale, il contratto deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2021 (data di scadenza del Sismabonus).
A fronte di uno sconto parziale, è possibile trasferire al venditore l'intero credito di imposta corrispondente alla detrazione?
Lo sconto in fattura non può essere superiore al corrispettivo dovuto. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d'imposta pari alla detrazione spettante, calcolata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.
Nel caso del prezzo di acquisto dell'immobile pari a 200.000 euro, l'acquirente ha diritto ad una detrazione, pari al 110%, calcolata su un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro, pari a 105.600 euro. L'impresa che riconosce uno sconto pari a 96.000 euro matura un credito di imposta pari a 105.600 euro.
Se lo sconto è parziale, il credito di imposta è calcolato sulla base dello sconto praticato. Se l'impresa applica uno sconto di 90.000 euro, matura un credito di imposta pari a 99.000 euro. L'acquirente può portare in detrazione 6.600 euro (110% di 6.000 euro di spese rimaste a suo carico) o cedere tale credito ad altri soggetti.
Ora vediamo se:
- l'impresa che realizza i lavori può ottenere l'Ecobonus per gli interventi di efficientamento energetico realizzati;- l'acquirente può ottenere il Sismabonus acquisto (110% o tradizionale) sul prezzo di vendita.
Le due detrazioni sono compatibili se l'impresa di costruzione è in grado di identificare le spese riferibili esclusivamente agli interventi di efficientamento energetico.
Copyright
© Edilsocialnetwork
Forse potrebbero interessarti anche questi articoli
Accettando accederai a un servizio fornito da una terza parte esterna a https://www.edilsocialnetwork.it/