Bonus restauro 50% per gli edifici storici
Il DM regola la fruizione del credito di imposta per la manutenzione ed il restauro degli immobili di interesse storico e artistico introdotto dal Decreto Sostegni-bis e spiega nel dettaglio quali sono i lavori per i quali esso spetta:
- gli interventi di prevenzione, manutenzione e restauro indicati dall'articolo 29 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004);
- l'installazione di impianti che concorrono ad un miglioramento della sicurezza e della conservazione del bene (sono esclusi gli impianti per il mero adeguamento funzionale e tecnologico);
- gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione. In alternativa alla fruizione diretta, i beneficiari potranno optare per la cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari. La cessione non potrà essere replicata.
Le domande dovranno essere presentate in via telematica, dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa per la realizzazione dell'intervento. Le istruttorie saranno curate dalle Soprintendenze, che verificheranno l'ammissibilità delle domande.
Ricordiamo che il Decreto Sostegni-bis (Legge 106/2021) ha introdotto un credito di imposta del 50%, fino ad un importo massimo di 100mila euro, per le spese sostenute nel 2021 e nel 2022 per la manutenzione, la protezione ed il restauro degli immobili di interesse storico e artistico vincolati, appartenenti a persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di impresa.
I bonus saranno concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili, che ammontano a 2 milioni di euro, un milione per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Il credito di imposta non è cumulabile con altre agevolazioni, né con la detrazione del 22%, prevista dal Testo unico sulle imposte sui redditi (DPR 917/1986), per le spese sostenute dei soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro dei beni vincolati.
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