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La PA non può richiedere il progetto esecutivo negli appalti integrati: l’Anac interviene

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Richieste eccessive ostacolano la concorrenza: violati i principi di proporzionalità, accesso al mercato e divieto di opere professionali gratuite.
Secondo l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), la Stazione Appaltante che indice un appalto integrato non può esigere dai concorrenti la presentazione del progetto esecutivo. Questa pratica comporterebbe oneri eccessivi per gli operatori economici, violando il principio di proporzionalità e il divieto di opere professionali gratuite. La posizione dell’Anac è stata chiarita nella Delibera 506 del 6 novembre, sollecitata dall’associazione di categoria Oice.

Il progetto esecutivo: definizione e criticità
Il progetto esecutivo rappresenta la fase più avanzata della progettazione, caratterizzata dal massimo livello di dettaglio e precisione. Nel contesto dell’appalto integrato, che combina la progettazione con l’esecuzione dei lavori, la redazione del progetto esecutivo costituisce l’obbligazione contrattuale che il vincitore della gara è tenuto a rispettare. Pertanto, secondo l’Oice, richiederne la presentazione già in fase di gara contraddice la natura stessa del contratto misto.

Il caso del Comune di Lignano Sabbiadoro
La questione è emersa a seguito di una gara bandita dal Comune di Lignano Sabbiadoro per la ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento di una palestra comunale. Il Comune aveva richiesto che i concorrenti presentassero, insieme all’offerta tecnica, il progetto esecutivo. Oice ha contestato questa decisione, sottolineando che:

– L’appalto integrato, ai sensi dell’articolo 44 del Codice Appalti, prevede la distinzione tra il servizio di progettazione e l’esecuzione dei lavori.
– Richiedere il progetto esecutivo in fase di gara implica un impegno economico e professionale ingente, disincentivando la partecipazione di molti operatori economici.
– La richiesta del Comune comporta un aggravio di costi e tempi per gli offerenti, riducendo la concorrenza e ostacolando l’accesso al mercato.

Il Comune ha giustificato tale richiesta sostenendo che fosse necessaria per valutare le eventuali modifiche proposte dai concorrenti.

La posizione dell’Anac
L’Anac ha dichiarato illegittima la richiesta del progetto esecutivo in fase di gara, per le seguenti ragioni:

1. Contrasto con il principio del risultato
La richiesta del progetto esecutivo dilata i tempi di affidamento del contratto, ostacolando la tempestività e il miglior rapporto qualità-prezzo.

2. Violazione del principio di proporzionalità
Il Comune avrebbe potuto ottenere il medesimo risultato utilizzando soluzioni meno gravose per i concorrenti, come richiedere elaborati progettuali preliminari.

3. Limitazione della concorrenza
Gli oneri economici e burocratici richiesti per la redazione del progetto esecutivo disincentivano la partecipazione, penalizzando gli operatori economici meno strutturati.

4. Violazione del divieto di opere professionali gratuite
Richiedere il progetto esecutivo in fase di gara impone ai partecipanti un impegno economico e professionale non remunerato, in contrasto con i principi del Codice Appalti.

Le conseguenze per il Comune
L’Anac ha invitato il Comune di Lignano Sabbiadoro ad annullare in autotutela la gara e a riproporla in conformità ai principi di legge. Questa indicazione ribadisce l’importanza di garantire una competizione equa, rispettando il divieto di opere professionali gratuite e assicurando che la partecipazione alle gare pubbliche non comporti oneri sproporzionati.

La delibera dell’Anac sottolinea come il rispetto dei principi di concorrenza, proporzionalità e tempestività sia imprescindibile nella gestione degli appalti pubblici. Le Stazioni Appaltanti devono adottare procedure che favoriscano l’accesso al mercato e valorizzino la qualità delle offerte, senza imporre obblighi che gravino in maniera ingiustificata sui concorrenti.

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