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Interventi di demolizione e ricostruzione dopo il D.L. sblocca cantieri

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RistrutturazioneLa Corte Costituzionale chiarisce i limiti entro i quali รจ possibile effettuare un intervento di ristrutturazione soggetta a SCIA mediante demolizione e ricostruzione del fabbricato.

La Corte costituzionale, con la sentenza 24/04/2020, n. 70, nel dichiarare costituzionalmente illegittime le disposizioni della Regione Puglia sul โ€œpiano casaโ€ che consentivano la realizzazione di interventi edilizi di demolizione e ricostruzione anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito allโ€™interno dellโ€™area di pertinenza, ha chiarito gli attuali limiti della c.d. โ€œristrutturazione ricostruttivaโ€ soggetta a Segnalazione certificata di inizio attivitร  (SCIA).

RISTRUTTURAZIONE RICOSTRUTTIVA DOPO IL D.L. SBLOCCA CANTIERI
La Corte Costituzionale ha ricordato i vari interventi a livello statale che hanno via via modificato le norme in materia del D.P.R. 380/2001, evidenziando che gli stessi avevano progressivamente allargato lโ€™ambito degli interventi di ristrutturazione, consentendo di derogare allโ€™identitร  di volumetria in caso di ricostruzioni volte alla riqualificazione edilizia e imponendo il rispetto della sagoma solo per immobili vincolati.

Questa tendenza perรฒ si รจ arrestata nel 2019, con il D.L. 32/2019 (cosiddetto decreto โ€œsblocca cantieriโ€), che ha inserito il comma 1-ter allโ€™art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 secondo il quale โ€œin ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, questโ€™ultima รจ comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purchรฉ sia effettuata assicurando la coincidenza dellโ€™area di sedime e del volume dellโ€™edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dellโ€™altezza massima di questโ€™ultimoโ€.

Secondo la Corte, tale norma:
– detta una regola unitaria, valevole sullโ€™intero territorio nazionale, diretta da un lato a favorire la rigenerazione urbana e, dallโ€™altro, a rispettare lโ€™assetto urbanistico impedendo ulteriore consumo di suolo;
– impone per la ristrutturazione ricostruttiva, il generalizzato limite volumetrico (a prescindere, dunque, dalla finalitร  di riqualificazione edilizia) e il vincolo dellโ€™area di sedime.

Allo stato attuale, quindi, la ristrutturazione ricostruttiva, autorizzabile mediante segnalazione certificata di inizio attivitร  (SCIA), รจ ammissibile purchรฉ siano rispettati i volumi, lโ€™area di sedime del manufatto originario e, per gli immobili vincolati, la sagoma.

Ne consegue che le Regioni non possono qualificare come intervento di ristrutturazione ricostruttiva assoggettato a SCIA interventi che determinano una modifica della volumetria e dellโ€™area di sedime.

NORME SUL PIANO CASA
Sulla base di tali premesse non puรฒ sostenersi che lโ€™intervenuta modifica normativa statale non incida sulla legislazione regionale attuativa del โ€œpiano casaโ€, considerata disciplina speciale rispetto alla normativa generale prevista dal legislatore nazionale. Il nuovo comma 1-ter dellโ€™art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 stabilisce infatti che i limiti volumetrici e di sedime si applichino in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, cosรฌ esprimendo una ratio univoca, volta a superare tutte le disposizioni (anche regionali), in materia di SCIA, incompatibili con i nuovi vincoli.

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Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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