Interventi di demolizione e ricostruzione dopo il D.L. sblocca cantieri
![c8f29fc99996dfa78f964234a3f76283_XL.jpg](https://www.edilsocialnetwork.it/wp-content/uploads/2020/05/c8f29fc99996dfa78f964234a3f76283_XL-7e8.jpg)
La Corte Costituzionale chiarisce i limiti entro i quali รจ possibile effettuare un intervento di ristrutturazione soggetta a SCIA mediante demolizione e ricostruzione del fabbricato.
La Corte costituzionale, con la sentenza 24/04/2020, n. 70, nel dichiarare costituzionalmente illegittime le disposizioni della Regione Puglia sul โpiano casaโ che consentivano la realizzazione di interventi edilizi di demolizione e ricostruzione anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito allโinterno dellโarea di pertinenza, ha chiarito gli attuali limiti della c.d. โristrutturazione ricostruttivaโ soggetta a Segnalazione certificata di inizio attivitร (SCIA).
RISTRUTTURAZIONE RICOSTRUTTIVA DOPO IL D.L. SBLOCCA CANTIERI
La Corte Costituzionale ha ricordato i vari interventi a livello statale che hanno via via modificato le norme in materia del D.P.R. 380/2001, evidenziando che gli stessi avevano progressivamente allargato lโambito degli interventi di ristrutturazione, consentendo di derogare allโidentitร di volumetria in caso di ricostruzioni volte alla riqualificazione edilizia e imponendo il rispetto della sagoma solo per immobili vincolati.
Questa tendenza perรฒ si รจ arrestata nel 2019, con il D.L. 32/2019 (cosiddetto decreto โsblocca cantieriโ), che ha inserito il comma 1-ter allโart. 2-bis del D.P.R. 380/2001 secondo il quale โin ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, questโultima รจ comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purchรฉ sia effettuata assicurando la coincidenza dellโarea di sedime e del volume dellโedificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dellโaltezza massima di questโultimoโ.
Secondo la Corte, tale norma:
– detta una regola unitaria, valevole sullโintero territorio nazionale, diretta da un lato a favorire la rigenerazione urbana e, dallโaltro, a rispettare lโassetto urbanistico impedendo ulteriore consumo di suolo;
– impone per la ristrutturazione ricostruttiva, il generalizzato limite volumetrico (a prescindere, dunque, dalla finalitร di riqualificazione edilizia) e il vincolo dellโarea di sedime.
Allo stato attuale, quindi, la ristrutturazione ricostruttiva, autorizzabile mediante segnalazione certificata di inizio attivitร (SCIA), รจ ammissibile purchรฉ siano rispettati i volumi, lโarea di sedime del manufatto originario e, per gli immobili vincolati, la sagoma.
Ne consegue che le Regioni non possono qualificare come intervento di ristrutturazione ricostruttiva assoggettato a SCIA interventi che determinano una modifica della volumetria e dellโarea di sedime.
NORME SUL PIANO CASA
Sulla base di tali premesse non puรฒ sostenersi che lโintervenuta modifica normativa statale non incida sulla legislazione regionale attuativa del โpiano casaโ, considerata disciplina speciale rispetto alla normativa generale prevista dal legislatore nazionale. Il nuovo comma 1-ter dellโart. 2-bis del D.P.R. 380/2001 stabilisce infatti che i limiti volumetrici e di sedime si applichino in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, cosรฌ esprimendo una ratio univoca, volta a superare tutte le disposizioni (anche regionali), in materia di SCIA, incompatibili con i nuovi vincoli.
ย
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it
Risposte