È obbligatorio il BIM per adeguare un vecchio progetto? Il parere del Mit su un’opera incompiuta

Nel panorama in evoluzione del Codice degli Appalti, un quesito concreto ha trovato risposta grazie all’intervento del servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit): è obbligatorio l’utilizzo del BIM (Building Information Modeling) per completare un’opera rimasta incompiuta, originata da un progetto redatto secondo il vecchio codice e interrotto per la risoluzione del contratto con l’appaltatore?
La questione nasce da un’interrogazione di una Stazione Appaltante che si trova a dover bandire una nuova gara per il completamento di un’opera avviata sotto la vigenza del D.lgs. 50/2016, il precedente Codice Appalti. Il nuovo quadro normativo è stato completamente riformulato con l’introduzione del D.lgs. 36/2023 e il successivo Correttivo (D.lgs. 209/2024), che entrerà pienamente in vigore il 1° gennaio 2025.
Quando scatta l’obbligo del BIM
Secondo la nuova normativa, a partire dal 2025 la progettazione BIM sarà obbligatoria per:
– lavori di nuova costruzione;
– interventi su costruzioni esistenti;
– con stima parametrica del valore del progetto superiore ai 2 milioni di euro.
Nel caso analizzato, il valore dei lavori residui da eseguire supera i 2 milioni di euro, motivo per cui la Stazione Appaltante ha chiesto chiarimenti sull’applicabilità dell’obbligo di progettazione BIM, nonostante il progetto originario non fosse stato redatto secondo questa metodologia.
Il parere del Mit: BIM obbligatorio anche per opere da completare
Il parere n. 3353/2025 del Mit chiarisce che l’obbligo di adozione del BIM sussiste anche per il completamento di opere incompiute. Pertanto, la Stazione Appaltante dovrà adeguare il progetto originario alle modalità BIM per porlo a base di gara in vista di un appalto integrato.
Il Mit sottolinea che l’obbligo si applica in base al valore del progetto da realizzare, non alla fase progettuale originaria. L’intervento di completamento si configura, sotto il profilo giuridico e tecnico, come un nuovo affidamento, pienamente soggetto alla disciplina vigente.
Eccezioni e casi particolari
Il parere richiama anche una specifica previsione per gli edifici vincolati come beni culturali: in questi casi, l’obbligo di progettazione BIM scatta solo se l’importo dei lavori supera la soglia comunitaria di 5,5 milioni di euro.
Resta infine confermata l’esclusione dall’obbligo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo che siano già oggetto di progettazione in BIM.
L’intervento del Mit ribadisce la centralità del BIM nella nuova strategia digitale delle opere pubbliche e ne chiarisce l’applicabilità anche nei casi di progetti già avviati ma non completati. Per le Stazioni Appaltanti, ciò comporta la necessità di adeguarsi tempestivamente alle nuove regole, predisponendo progetti aggiornati e conformi alla metodologia BIM, al fine di garantire trasparenza, efficienza e tracciabilità nei processi di gara e realizzazione delle opere.
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