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Dehors: i requisiti dell’edilizia libera

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I dehors sono quelle strutture simili a “verande”, occupate da tavolini e affini, che appartengono a esercizi commerciali come bar e ristoranti. Per quanto comuni possano essere, non tutti sono costruiti seguendo i principi delle normative edilizie riguardo l’occupazione del suolo pubblico. La notizia di soli pochi giorni fa, ha riportato che solo nella Capitale si sono registrate 16 chiusure e 2 demolizioni di strutture abusive, dall’inizio del 2023. A regolamentare la costruzione di queste strutture, esiste l’articolo 6 comma 1 lett.e-bis del Testo Unico Edilizia, che definisce gli interventi edilizi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo.

Ma quando un dehors è considerato in linea con le normative sull’edilizia libera?

Posto che gli interventi edilizi devono sempre rispettare le norme riguardo gli strumenti urbanistici comunali e sovra comunali, le norme di settore incidenti sull’attività edilizia e i vincoli contenuti nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004, il Consiglio di Stato,nella sentenza 1489/2023 del 13 febbraio, sottolinea che esistono 2 requisiti fondamentali perché il dehors venga considerato lecito. Primo requisito è che la struttura abbia carattere funzionale alle esigenze dell’attività, che devono essere contingenti e temporanee. Infatti, le strutture devono mantenere un’occupazione del suolo pubblico non superiore ai 180 giorni, in cui vanno inclusi il periodo di allestimento e smontaggio. Inoltre, il secondo requisito fondamentale prevede che il dehors debba avere carattere strutturale: la loro realizzazione deve avvenire attraverso l’utilizzo di materiali e modalità che ne permettano un rapido smontaggio, una volta cessata l’esigenza funzionale.

In aggiunta, viene precisato in merito all’art.6, comma 1 del Testo Unico Edilizia, che è presente un’altra voce a cui astrattamente potrebbe farsi riferimento per sistematizzare gli interventi consistenti in dehors, senza però, indicazioni temporali.
Successivamente, l’articolo 6, comma 1 lettera e-bis, vede fare proprio attraverso l’ultima lettera una precisazione: si menzionano elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, dove ci si potrebbe riferire anche agli stessi dehors, dato che a livello etimologico, le strutture rappresentano sia elementi di arredo che pertinenze dell’edificio.

Infine, viene specificato che i dehors vengono esonerati dal richiede alcuna autorizzazione di cui all’art.146 del d.lgs. 42/2004, nel caso in cui si tratti di opere “di lieve entità”, nell’accezione a cui si fa riferimento nel DPR 31/2017, che intende per “lieve entità” quelle strutture destinate all’occupazione del suolo pubblico per un periodo non superiore ai 120 giorni all’interno dell’anno solare.

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