Crediti superbonus e bonus edilizi, vietata compensazione a chi ha debiti col fisco
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La stretta sui debiti: nuove regole dal 1° luglio 2024 per importi superiori a 10mila euro
Il Decreto Legge 39/2024 introduce restrizioni volte a impedire che soggetti con debiti verso l’Erario possano beneficiare dei vantaggi derivanti dai bonus edilizi. In particolare, a partire dal 1° luglio 2024, coloro che presentano debiti superiori a 10.000 euro non potranno più compensare i crediti di imposta relativi ai bonus edilizi.
La sospensione della compensazione sarà applicata fino al completo pagamento del debito fiscale. Tale divieto riguarderà in particolare gli iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché i carichi affidati agli agenti della riscossione, per atti emessi dall’Agenzia delle Entrate secondo le disposizioni vigenti.
Le modalità operative di attuazione di questa misura saranno definite attraverso un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Tuttavia, è importante notare che il Decreto Legge 39/2024 non modifica i termini di utilizzo delle singole quote annuali dei bonus edilizi né il divieto di compensazione dei crediti in presenza di carichi superiori a 100.000 euro.
La definizione di tali carichi comprende le iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o carichi affidati agli agenti della riscossione per i quali i termini di pagamento sono scaduti e non sono in atto provvedimenti di sospensione, insieme ai carichi e alle iscrizioni a ruolo derivanti da atti di recupero emessi dall’Agenzia delle Entrate secondo le normative vigenti.
Va precisato che il divieto di compensazione non si applica ai crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai crediti relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In altre parole, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione anche da coloro che presentano debiti verso l’Erario.
Infine, il decreto non modifica la disciplina dell’autocompensazione di debiti e crediti nei confronti dell’Erario, la quale rimane preclusa in presenza di debiti superiori a 1.500 euro.
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