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Codice Appalti: richiesto un periodo transitorio

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Le Commissioni Ambiente di Camera e Senato hanno fornito il proprio parere al Governo, sul nuovo Codice Appalti, con diverse osservazioni: 97 osservazioni contenute nel documento del Senato e 84 provenienti dalla Camera. All’interno di tali osservazioni fornite, spicca in modo particolare la richiesta di un periodo transitorio per l’applicazione delle nuove norme del Codice Appalti.

Secondo la bozza del nuovo Codice Appalti, i livelli di progettazione andrebbero a passare da 3 a 2; le gare saranno poi affidate sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

La progettazione è, per questo, il punto di riferimento per entrambe le Camere: le nuove norme introdotte dal Codice Appalti andrebbero a prevedere un adeguamento delle procedure, dei contenuti dei progetti e dei compensi per i progettisti. Il periodo transitorio in discussione, e richiesto dalla Commissione, si andrebbe a rendere necessario soprattutto per i progetti già avviati, che sarebbero altrimenti travolti dalle modifiche attuate. Secondo le scadenze del PNRR, il nuovo Codice Appalti dovrebbe entrare in vigore durante il 2023. Il termine però potrebbe effettivamente essere rimandato al 2024, dietro approvazione dell’Unione Europea.

La riduzione dei livelli di progettazione da 3 a 2, come previsto dal Codice Appalti, modificherà i contenuti di ogni livello di progettazione. Per tale motivo, la Commissione Ambiente della Camera ha richiesto che il Codice Appalti preveda l’aggiornamento dei parametri relativi ai servizi di ingegneria e architettura in relazione alla quantità e alla qualità delle prestazioni da svolgere, come previsto dall’equo compenso.

Inoltre, è stato richiesto che il nuovo Codice Appalti includa all’interno del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il modello già impiegato nella gestione dei rifiuti e sottoprodotti generati dalle opere edilizie. Proprio in questa fase progettuale, si dovrebbe andare a verificare la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica.

Infine, per quanto riguarda l’appalto integrato, le osservazioni presentate vedono la richiesta di definizione dei casi in cui si può richiedere l’affidamento congiunto di progettazione esecutiva e di esecuzione lavori introducendo una soglia minima di importo per le opere, andando però a specificare che l’appalto integrato è escluso per tutte quelle opere che necessitano di manutenzione, a prescindere dal loro valore.

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