Bonus Barriere Architettoniche su due edifici con unico accesso: come si calcola la detrazione del 75%

Un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate aiuta a fare luce sui dubbi relativi al tetto di spesa per gli interventi su immobili con accesso comune ma distinti catastalmente.
L’eliminazione delle barriere architettoniche è tra gli interventi edilizi incentivati dal fisco italiano con una detrazione d’imposta pari al 75% delle spese sostenute. Tuttavia, la varietà strutturale e catastale degli immobili può generare incertezze sull’applicazione concreta del bonus, in particolare sul calcolo del tetto di spesa. A sciogliere uno di questi nodi è intervenuta recentemente l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 89/2025.
Il caso: due fabbricati, un solo accesso
Il quesito è stato sollevato dal proprietario di un complesso composto da due edifici distinti, con accesso pedonale comune: uno classificato come B/5 (scuole e laboratori scientifici), l’altro come C/6 (autorimesse, stalle). Il contribuente ha dichiarato l’intenzione di eseguire lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche, tra cui la realizzazione di percorsi esterni e l’automazione dei cancelli, chiedendo su quale tetto di spesa applicare la detrazione.
I limiti di spesa: cosa dice la legge
Secondo la normativa in vigore, il bonus per la rimozione delle barriere architettoniche si applica a:
– 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità indipendenti;
– 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità (da 2 a 8 unità immobiliari);
– 30.000 euro moltiplicati per il numero di unità (oltre 8 unità).
Nel caso in esame, il proprietario aveva ipotizzato un tetto di 80.000 euro, ritenendo di rientrare nella seconda casistica.
La risposta dell’Agenzia: tetto da 100.000 euro
La posizione dell’Agenzia delle Entrate, però, è diversa. Poiché i due fabbricati sono catastalmente autonomi, ognuno è considerato una singola unità immobiliare. Pertanto, il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è di 50.000 euro per ciascun edificio, per un totale di 100.000 euro, da cui si ottiene una detrazione massima di 75.000 euro.
Interventi ammessi: validità delle spese sostenute
La risposta chiarisce anche la validità degli interventi agevolabili. Nonostante il Decreto Superbonus (Legge 17/2024) abbia ristretto il bonus agli interventi più strutturali (scale, ascensori, rampe), il contribuente potrà accedere all’agevolazione anche per le opere di automazione degli impianti e dei percorsi esterni. Questo perché la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) è stata presentata prima dell’entrata in vigore delle nuove restrizioni, a settembre 2023.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate offre un precedente importante per chi si trova in situazioni simili, con edifici autonomi ma accessi condivisi. Il principio guida resta la distinzione catastale, che prevale su quella funzionale ai fini della determinazione del bonus.
Risposte