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Bonus acqua potabile, criteri e modalità di fruizione

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L’Agenzia delle Entrate ha definito criteri e modalità di fruizione del bonus acqua potabile per l’acquisto e l’installazione di sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda e a ridurre il consumo di contenitori di plastica, introdotto dai commi 1087-1089 della Legge di Bilancio 2021.
Si tratta del credito d’imposta del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

In base alla Legge di Bilancio, è stato fissato un plafond complessivo di 5 milioni di euro l’anno.

Il bonus è riconosciuto alle persone fisiche e agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.

L’importo massimo della spesa su cui calcolare l’agevolazione è fissato a:
– 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche;
– 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali.

Tuttavia, considerato il tetto di 5 milioni di euro l’anno, l’Agenzia calcolerà la percentuale rapportando questo importo all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate dai contribuenti all’Agenzia delle entrate dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la spesa.

L’importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del richiedente il credito. Per coloro che non sono tenuti a emettere fattura elettronica, invece, è considerata valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Per le spese sostenute prima della pubblicazione del Provvedimento, sono fatti salvi i comportamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

L’agevolazione è utilizzabile:
– dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino al completo utilizzo del bonus o in compensazione tramite modello F24;
– dai soggetti diversi dalle persone fisiche, in compensazione tramite modello F24.

Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea, per il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile conseguita a seguito della realizzazione degli interventi, in analogia a quanto previsto per le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.

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