A SAIE 2020 (BolognaFiere, 14 – 17 ottobre 2020) nell’area speciale InCalcestruzzo, saranno presenti macchine per il trasporto, la consegna e la messa in opera del calcestruzzo: autocarri Astra con allestimento Cifa, veicoli IVECO e Mercedes con allestimento Cifa, Pompa per Spritz Beton Cifa, Pompa Carrellata Cifa. Per il movimento terra saranno presenti, tra gli altri, escavatori JCB.
Si tratta di mezzi che, grazie anche all’introduzione di tecnologie innovative, di allestimenti particolari e l’adozione di specifici dispositivi, implementano l’efficienza della macchina, riducono i costi di gestione, ottimizzano il dialogo macchina-operatore e la sicurezza in cantiere.
Nell’area esterna, i professionisti in visita a SAIE potranno effettuare dei test di guida del nuovo Mercedes Arocs, veicolo da cantiere che introduce inedite soluzioni digitali altamente tecnologiche. Tra queste la MirrorCam al posto degli specchietti retrovisori e grandangolari. Con la MirrorCam il conducente gode di una visuale panoramica della parte posteriore del veicolo e di una migliore visibilità generale, fondamentale soprattutto in situazioni di cantiere con fango e polvere, al crepuscolo o in galleria. Un grande vantaggio per effettuare le manovre di carico e scarico in totale sicurezza.
Pubblicato nella GUUE del 26/06/2020, n. 203 il Regolamento 878/2020 che modifica le prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza di cui all'allegato II del Regolamento UE 18/12/2006, n. 1907.
La scheda di dati di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) è un documento che riporta le informazioni che devono accompagnare i prodotti chimici lungo tutta la catena di approvvigionamento, dal produttore o importatore del prodotto fino all'utilizzatore finale. Tali documenti contengono in particolare tutte le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente necessarie per un corretto e sicuro utilizzo delle sostanze e miscele. Le schede consentono infatti:
- al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso;
- agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.
Le disposizioni per la redazione delle SDS sono presenti nel Regolamento 18/12/2006, n. 1907 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (c.d. Regolamento REACH).
OBBLIGO DI REDAZIONE - Ai sensi dell’art. 31 del Regolamento 1907/2006, la redazione della scheda è obbligatoria, oltrechè per sostanze e miscele classificate pericolose secondo il Regolamento 1272/2008, anche nei seguenti casi:
- sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri di cui all’allegato XIII del Regolamento 1907/2006;
- sostanze incluse nella lista di quelle eventualmente candidate all’autorizzazione ai sensi dell’art. 59 del Regolamento 1907/2006.
- su richiesta dell’utilizzatore professionale, per preparati non classificati ma contenenti sostanze pericolose nella concentrazione individuale pari o superiore all’1% in peso per preparati solidi e liquidi o allo 0,2% in volume per preparati gassosi, oppure per sostanze per le quali sono fissati limiti di esposizione sul luogo di lavoro (vedi Protezione dei lavoratori da sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e amianto)).
CONTENUTI - La scheda di dati di sicurezza è composta dalle seguenti sezioni:
1) identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa;
2) identificazione dei pericoli;
3) composizione/informazioni sugli ingredienti;
4) misure di primo soccorso;
5) misure di lotta antincendio;
6) misure in caso di rilascio accidentale;
7) manipolazione e immagazzinamento;
8) controlli dell'esposizione/protezione individuale;
9) proprietà fisiche e chimiche;
10) stabilità e reattività;
11) informazioni tossicologiche;
12) informazioni ecologiche;
13) considerazioni sullo smaltimento;
14) informazioni sul trasporto;
15) informazioni sulla regolamentazione;
16) altre informazioni.
AGGIORNAMENTO - Le schede devono essere tempestivamente aggiornate dai fornitori quando siano disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli, ovvero nel caso in cui sia stata rilasciata o rifiutata un’autorizzazione o sia stata imposta una restrizione.
MODALITÀ DI REDAZIONE - Le disposizioni per la compilazione della scheda di sicurezza sono contenute nell’allegato II del Regolamento 1907/2006 ove sono specificate sia le prescrizioni di carattere generale e il formato, sia le prescrizioni relative alla compilazione dettagliata di ogni sezione.
L’allegato II è stato da ultimo sostituito dal Regolamento 18/06/2020, n. 878, pubblicato nella GUUE 26/06/2020, n. 203. Le nuove prescrizioni si applicano dal 01/01/2021 e le schede di dati di sicurezza non conformi possono continuare ad essere fornite fino al 31/12/2022.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it