Quando si parla di pergolato o porticato ci si riferisce a "opere edilizie minori": in questa categoria appartengono appunto pergolati, tettoie, gazebo, tensostrutture, porticati, ecc.
Definire queste opere esclusivamente come "minori" non è prettamente corretto inquanto dipende da tanti fattori che determinano una serie difficoltà a standardizzare e prevedere casistiche specifiche.
In questi casi, si procede interpellando il tribunale che, dopo aver analizzato il caso di specie, potrà dare una defizione appropriata all'opera.
Il caso sotto esame riguarda un titolare di un'attività di ristorazione che per la realizzazione di un pergolato in legno lamellare smontabile, aveva presentato una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Allo scadere dei lavori però ha chiesto di riformulare il progetto precisando la data in cui la struttura sarebbe stata smontata, sospendendo l'efficacia della SCIA.
Successivamente, alcuni tecnici del Comune, dopo un sopralluogo, hanno inviato un'ordinanza di demolizione, con ripristino dei luoghi e sanzione pecuniaria.
Per il Comune si trattava infatti di "intervento di nuova costruzione" che necessitava non solo del permesso di costruire, ma anche di autorizzazione sismica, trovandosi, il Comune interessato, in una zona a rischio sismico.
Il titolare dell'attività di ristorazione ha fatto ricorso al TAR, lamentando tra le altre cose l'erronea qualificazione dell'opera da parte del Comune.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha emesso la sentenza n. 6189 del 16 dicembre 2020 con la quale affronta il ricorso presentato.
Le osservazioni del Comune
I tecnici del Comune che hanno effettuato il sopralluogo, con le dovute misurazioni dell'opera, hanno dichiarato che si tratta di un porticato che necessita di autorizzazione come "nuovo intervento", secondo quanto disposto dal DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).
Secondo alcuni giudici, il manufatto presenta "caratteristiche intrinseche e modalità costruttive, nonché dimensioni, che ne evidenziano la natura di struttura non leggera, bensì permanente, idonea a determinare un notevole impatto sull'area circostante ed atta a produrre una trasformazione definitiva del territorio".
Queste osservazioni si discostano da quanto dichiarato nella presentazione della SCIA, dove era stato descritto come"un pergolato in legno lamellare smontabile di supporto all’attività lavorativa, una struttura di carattere temporaneo e che non comporta aumento di volume in quanto non presenta alcun tipo di tamponamento laterale e/o frontale e di copertura; difatti, quest’ultima sarà del tipo aperto poiché realizzata con travi in legno trasversali su cui verranno installati, in alcune parti, teli in tessuti sintetici o materiale plastico, in altre parti con cannucciaia o similare".
Inoltre, i giudici precisano la differenza tra pergolato e tettoia:
- il pergolato "ha una funzione ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta e funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, non necessitando, di regola, del previo rilascio del permesso di costruire";
- la tettoia non è altro che un pergolato coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile; questo è soggetto al rilascio del permesso di costruire.
Aggiungono infine che si parla di "nuova costruzione" anche quando c'è l'installazione di manufatti leggeri o di strutture che non siano dirette a soddisfare esigenze temporanee (articolo 3 del Testo Unico Edilizia). Bisogna, quindi, dimostrare un uso precario e temporaneo per fini specifici, con limiti temporali di durata e smontaggio.
Ultima contestazione fatta dal Comune riguarda la mancanza di autorizzazione sismica del manufatto che ricade in zona sismica.
"La normativa in materia antisismica è applicabile in ogni caso di esecuzione di lavori edilizi in zona sismica, a prescindere dalla natura degli interventi e dai materiali usati, nonché a prescindere dal carattere pertinenziale del manufatto": questo è quanto dichiarato dai giudici.
In conclusione, nella sentenza viene precisato che "sebbene l'autorizzazione sismica non costituisca il presupposto per il rilascio del permesso di costruire, o per la presentazione della Scia, è pur sempre una condizione di efficacia dello stesso e quindi è necessaria per l'inizio dei lavori".
Il proprietario dell'attività commerciale dovrà quindi demolire il manufatto mentre i giudici hanno annullato la sanzione pecuniaria.
A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork