ISI: terremoti, consapevolezza, prevenzione, anello debole e criticità

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Un evento sismico è un affare di Stato e quindi un affare di tutti"Se il cittadino non è consapevole del proprio rischio non potrà mai agire per la messa in sicurezza dell'abitazione" così l'Ing. Andrea Barocci Presidente dell'Associazione Ingegneria Sismica Italiana C'è terremoto e terremoto, la Turchia e la Siria insegnano. Quello appena verifica...
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Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: manuale Inail aggiornato

Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: manuale Inail aggiornato
Il dm 10 marzo 1998 ha rappresentato il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d'incendio nei luoghi di lavoro; dopo circa 20 anni si è reso necessario allineare i contenuti del decreto alla costante evoluzione normativa che ha caratterizzato questo settore. L'emanazione dei tre provvedimenti: dm 1 settembre 2021 relativo al c...
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Gas e riscaldamenti: si parte più tardi e con un grado in meno

Gas e riscaldamenti: si parte più tardi e con un grado in meno, il piano di risparmio del governo
Due degli obiettivi del piano per ridurre i consumi nazionali di gas messo a punto dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani riguardano la riduzione dell'importo delle bollette di famiglie e imprese e la limitazione dei rischi legati ad una "potenziale interruzione dei flussi dalla Russia durante il prossimo inverno." Nella giornat...
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In Italia oltre 2,3 milioni di famiglie in povertà energetica

Povertà energetica
In Italia cresce la povertà energetica, anche se si tratta di un aumento "leggero". Secondo gli ultimi dati resi disponibili da ENEA per il Rapporto annuale dell'Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica (OIPE), fra il 2016 e il 2018, il fenomeno ha colpito circa 40mila famiglie in più con un incremento dello 0,1% l'anno che, in valori assolut...
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Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in arrivo le nuove regole

Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in arrivo le nuove regole

Analisi degli aspetti innovativi dei due decreti in corso di emanazione che rivedono i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza e in esercizio, i criteri per la formazione e l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi e i requisiti dei docenti; le modalità per la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Due distinti decreti del Ministro dell’interno, in corso di emanazione, si propongono di regolamentare, in attuazione dell’art. 46 del D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza), comma 3:
1) i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza e in esercizio, comprensivi dei criteri per la formazione e l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, nonché dei requisiti dei docenti per i suddetti corsi di formazione e aggiornamento;
2) i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, nonché i requisiti e le modalità di qualificazione dei tecnici manutentori.
I due decreti - consultabili in allegato in bozza - sono stati esaminati dal Comitato centrale tecnico scientifico (CCTS) in data 11/02/2020 e sono ora sottoposti a consultazione pubblica.
Di seguito alcuni dettagli e indicazioni.

SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA E IN ESERCIZIO - Il provvedimento si applica ai “luoghi di lavoro” come definiti dall’art. 62 del D. Leg.vo 81/2008, e detta in primo luogo criteri per la gestione delle emergenze, oltre a definire le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
Dalla sua entrata in vigore risulteranno abrogati: l’art. 3 del D. Min. Interno 10/03/1998, comma 1, lettera f); gli artt. 5-7 del D. Min. Interno 10/03/1998 medesimo. Risulteranno altresì superati gli Allegati VII, VIII e IX del D. Min. Interno 10/03/1998.
Quando deve essere predisposto il piano di emergenza. Risulta rilevante la nuova definizione dei casi in cui il datore di lavoro deve predisporre il piano di emergenza:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all’Allegato I al D.P.R. 151/2011.
Corsi di formazione degli addetti antincendio, requisiti dei docenti. Innovativa anche la definizione dei requisiti dei docenti qualificati ai fini del corsi di formazione e aggiornamento degli addetti antincendio. Vengono in primo luogo distinte tre categorie di docenti:
1) docenti sia per la parta teorica che per la parte pratica;
2) docenti per la sola parte teorica;
3) docenti per la sola parte pratica.
Sono in particolare qualificati i soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza come docenti in materia antincendio (in ambito teorico e/o pratico a seconda della categoria di riferimento), di almeno 90 ore;
- frequenza di un corso di formazione per docenti, erogato dal Corpo nazionale dei VV.F. in base alle indicazioni contenute nell’Allegato V al decreto in oggetto (28 ore per i docenti della sola parte pratica; 48 ore per i docenti della sola parte teorica; 60 ore, di cui 12 riservate alla parte pratica, per i docenti di entrambe le parti);
- iscrizione agli elenchi ministeriali dei “Professionisti antincendio”, ai sensi del D.M. 05/08/2011 (vedi Competenze, requisiti e formazione dei professionisti antincendio);
- personale cessato dal servizio presso il Corpo nazionale dei VV.F. con almeno 10 anni di esperienza (nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per i docenti della sola parte pratica; nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento per gli altri casi).
Inoltre, i docenti dovranno frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale, secondo quanto previsto nell’Allegato V (8 ore per i docenti della sola parte pratica; 12 ore per i docenti della sola parte teorica; 16 ore, di cui 4 riservate alla parte pratica, per i docenti di entrambe le parti).

MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO - Il provvedimento definisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
Dalla sua entrata in vigore risulteranno abrogati: l’art. 3 del D. Min. Interno 10/03/1998, comma 1, lettera e); l’Allegato VI del D. Min. Interno 10/03/1998.
Occorre in primo luogo dare conto di una sovrapposizione con la normativa in vigore, dal momento che gli “impianti di protezione antincendio” risultano già contemplati dal D.M. 37/2008, che a sua volta reca disposizioni concernenti l’installazione e la manutenzione degli impianti all’interno degli edifici (vedi Sicurezza degli impianti a servizio degli edifici (progettazione, installazione, manutenzione)).
Manutenzione e controllo periodico. L’Allegato I al decreto in bozza reca l’elenco delle norme e delle specifiche tecniche per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, come da tabella di seguito riportata (vedi anche Indice delle Norme UNI e CEI per l’Edilizia - Parte 5/7 - Impianti tecnologici).

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