L'Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento il 10 luglio 2020 in cui definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione.
A tal proposito si è stabilito che tutti i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere ai crediti d’imposta devono comunicare all'agenzia l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020, attraverso il modello “Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”.
La comunicazione per l’adeguamento degli ambienti di lavoro può essere inviata esclusivamente per via telematica mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure tramite i canali telematici dell'Agenzia.
Entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione l'Agenzia fornirà una ricevuta, nell'area riservata del sito, che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.
La comunicazione potrà essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso di invio dopo il 31 dicembre 2020, verranno indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020. All'interno della comunicazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professione devono indicare il tipo di attività economica svolta, rappresentato da uno dei codici.
L'agenzia definisce l'ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata. L'ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 80,000 euro.
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti. Tale cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.
La comunicazione per ottenere invece, il credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020, con la stessa modalità telematica. Il credito d’imposta, definito dall'Agenzia, per ciascun beneficiario, è pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata. Il credito d’imposta richiesto non può tuttavia eccedere il limite di 60.000 euro.
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti. Tale cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.
Infine, le quote del credito d'imposta cedute, se non utilizzate dal cessionario, non possono essere impiegate negli anni successivi, né essere rimborsate. Tuttavia è possibile per i cessionari cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti secondo gli stessi termini, modalità e condizioni del precedente.
A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork