Prestazione energetica in edilizia: in arrivo nuove disposizioni su APE, relazione tecnica e requisiti

Prestazione energetica in edilizia: in arrivo nuove disposizioni su APE, relazione tecnica e requisiti

Pubblicato il D. Leg.vo 10/06/2020, n. 48 che recepisce la Direttiva 844/2018/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia. Nel Decreto: obbligo di inserire la data del sopralluogo nell’Attestato di prestazione energetica, nuovi requisiti per l’integrazione negli edifici delle infrastrutture per i veicoli elettrici e altre rilevanti novità.

È stato pubblicato nella G.U. 10/06/2020, n. 146, il D. Leg.vo 10/06/2020, n. 48 che attua la Direttiva 30/05/2018, n. 844 (vedi Nuove norme UE sulla prestazione energetica nell’edilizia (Dir. 2018/844)) e apporta significative modifiche al D. Leg.vo 192/2005 al fine di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Tra le numerose modifiche si segnalano in questa sede le disposizioni che riguardano alcuni aspetti ritenuti di particolare interesse (per altre indicazioni generali vedi anche Prestazione energetica nell’edilizia: schema del Decreto attuativo della Dir. 844/2018/UE).

DEFINIZIONI - Il D. Leg.vo 48/2020 interviene sulle definizioni prevedendo, tra l’altro, che:
- per impianto termico deve intendersi l’impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
- per sistema tecnico per l'edilizia deve intendersi l’apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi.

REQUISITI, RICARICA DEI VEICOLI - Viene modificato l’art. 4 del D. Leg.vo 192/2005 per introdurre nuovi obblighi finalizzati all’integrazione negli edifici delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Tali obblighi riguardano, a determinate condizioni, gli edifici residenziali e non residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, e consistono nell’installazione sia di un numero minimo di punti di ricarica, sia di infrastrutture di canalizzazione che consentano l’installazione successiva di ulteriori punti di ricarica.

EDIFICI COLLABENTI - Nel D. Leg.vo 48/2020 è inoltre prevista espressamente l’esclusione dal campo di applicazione del D. Leg.vo 192/2005 degli edifici dichiarati inagibili o collabenti.

APE, RELAZIONE TECNICA - Si segnala infine che il nuovo provvedimento stabilisce che:

- l’Attestato di prestazione energetica - APE deve obbligatoriamente contenere anche la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell’immobile o un suo delegato (modifica all’art. 6, D. Leg.vo 192/2005);

- la valutazione di fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza nei nuovi edifici e negli edifici soggetti a ristrutturazione importante deve obbligatoriamente essere effettuata in fase di progettazione (modifica all’art. 8, D. Leg.vo 192/2005).

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Nei titoli edilizi prevale il contenuto della relazione tecnica rispetto alla planimetria

Nei titoli edilizi prevale il contenuto della relazione tecnica rispetto alla planimetria

Il Consiglio di Stato ha affermato che in caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nella tavola progettuale, occorre dare prevalenza alla prima.

FATTISPECIE
L’appellato aveva acquistato un locale sottotetto all’interno di un fabbricato sito in Livorno e aveva presentato al Comune domanda di condono edilizio per aver realizzato abusivamente, nell’area del predetto sottotetto, un bagno, un ripostiglio ed un angolo cottura.

I competenti uffici del Comune di Livorno respingevano la richiesta di rilascio di condono edilizio a causa della mancata corrispondenza tra lo stato di fatto relativo all’ultima concessione edilizia sul fabbricato e quello indicato come antecedente all’intervento abusivo.

L’appellato proponeva ricorso avverso il diniego di condono edilizio e impugnava anche la disposta demolizione delle opere abusive. Le censure nei confronti del provvedimento di diniego si concentravano sulla rilevanza attribuita dagli uffici comunali, al fine di negare il rilascio del titolo in sanatoria, all’asserita discrasia tra quanto rappresentato nella relazione tecnica allegata alla domanda di condono e quanto emergeva dall’ultima rilevazione planimetrica disponibile presso gli uffici del Comune, allegata al titolo edilizio in variante.

CONSIDERAZIONI GIURIDICHE
Con riferimento alla discrasia (costituita dalla discordanza tra dato letterale e segno grafico) tra quanto descritto nella relazione tecnica e ciò che era rappresentato graficamente nella tavola progettuale, il TAR riteneva che tale contrasto era superabile per il principio secondo il quale va data preferenza al dato letterale contenuto nella relazione piuttosto che al segno grafico illustrato nel progetto.

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR e rilevato che il giudice di primo grado si era limitato, correttamente, a richiamare l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in caso di discrasia tra il contenuto della relazione tecnica allegata alla domanda di condono e segno grafico presente nel progetto disponibile presso il comune, deve darsi prevalenza al primo.

Con riferimento al processo di formazione del singolo titolo edilizio, la Sent. C. Stato 10/12/2019, n. 8390 ha infatti affermato che il titolo edilizio scaturisce dalla compresenza tanto della descrizione letterale dell'opera, contenuta nel testo della concessione, quanto della sua rappresentazione grafica, ricavabile dalle tavole progettuali.

In caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nella tavola progettuale, occorre dare prevalenza alla prima, in quanto la valenza del dato letterale, ove il medesimo sia formulato in modo chiaro, prevale su quella del segno grafico.

Secondo il Consiglio di Stato, tale conclusione va acquisita sulla base dello stesso principio statuito dalla giurisprudenza amministrativa in tema di discordanza tra parte normativa e parte grafica dei piani urbanistici, che dunque non trova limitazioni di applicazione estensiva al processo di formazione dei titoli edilizi.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it