Il Consiglio di Stato ha affermato che in caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nella tavola progettuale, occorre dare prevalenza alla prima.
FATTISPECIE
L’appellato aveva acquistato un locale sottotetto all’interno di un fabbricato sito in Livorno e aveva presentato al Comune domanda di condono edilizio per aver realizzato abusivamente, nell’area del predetto sottotetto, un bagno, un ripostiglio ed un angolo cottura.
I competenti uffici del Comune di Livorno respingevano la richiesta di rilascio di condono edilizio a causa della mancata corrispondenza tra lo stato di fatto relativo all’ultima concessione edilizia sul fabbricato e quello indicato come antecedente all’intervento abusivo.
L’appellato proponeva ricorso avverso il diniego di condono edilizio e impugnava anche la disposta demolizione delle opere abusive. Le censure nei confronti del provvedimento di diniego si concentravano sulla rilevanza attribuita dagli uffici comunali, al fine di negare il rilascio del titolo in sanatoria, all’asserita discrasia tra quanto rappresentato nella relazione tecnica allegata alla domanda di condono e quanto emergeva dall’ultima rilevazione planimetrica disponibile presso gli uffici del Comune, allegata al titolo edilizio in variante.
CONSIDERAZIONI GIURIDICHE
Con riferimento alla discrasia (costituita dalla discordanza tra dato letterale e segno grafico) tra quanto descritto nella relazione tecnica e ciò che era rappresentato graficamente nella tavola progettuale, il TAR riteneva che tale contrasto era superabile per il principio secondo il quale va data preferenza al dato letterale contenuto nella relazione piuttosto che al segno grafico illustrato nel progetto.
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR e rilevato che il giudice di primo grado si era limitato, correttamente, a richiamare l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in caso di discrasia tra il contenuto della relazione tecnica allegata alla domanda di condono e segno grafico presente nel progetto disponibile presso il comune, deve darsi prevalenza al primo.
Con riferimento al processo di formazione del singolo titolo edilizio, la Sent. C. Stato 10/12/2019, n. 8390 ha infatti affermato che il titolo edilizio scaturisce dalla compresenza tanto della descrizione letterale dell'opera, contenuta nel testo della concessione, quanto della sua rappresentazione grafica, ricavabile dalle tavole progettuali.
In caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nella tavola progettuale, occorre dare prevalenza alla prima, in quanto la valenza del dato letterale, ove il medesimo sia formulato in modo chiaro, prevale su quella del segno grafico.
Secondo il Consiglio di Stato, tale conclusione va acquisita sulla base dello stesso principio statuito dalla giurisprudenza amministrativa in tema di discordanza tra parte normativa e parte grafica dei piani urbanistici, che dunque non trova limitazioni di applicazione estensiva al processo di formazione dei titoli edilizi.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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