Opere strutturali in cemento armato: chiarimenti della Corte di Cassazione

Opere strutturali in cemento armato: chiarimenti della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione fornisce chiarimenti in merito all’applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica.

FATTISPECIE
Nel caso di specie il ricorrente era stato condannato, tra l’altro, per il mancato adempimento degli obblighi di cui agli artt. artt. 64, 65, 71 e 72, D.P.R. 380/2001 relativamente alla costruzione di sei colonne all’interno di due vani di un immobile oggetto di ristrutturazione. Il ricorrente contestava la funzione strutturale di tali opere in cemento armato e sosteneva la conseguente inapplicabilità della suddetta normativa.

NORME DI RIFERIMENTO
A norma dell’art. 64, comma 1, D.P.R. 380/2001 la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità e, secondo l'art. 53 del medesimo D.P.R. 380/2001, sono considerate opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, quelle, composte da un complesso di strutture, che assolvono ad una funzione statica dell’edificio.

PRINCIPIO DI DIRITTO
La Corte di Cassazione, con la sentenza C. Cass. pen. 23/01/2020, n. 2682, ha interpretato il combinato disposto di tali norme affermando che sono escluse dall'applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica, previste dagli artt. 53 e 64 D.P.R. 06/06/2001, n. 380, le sole opere costituite da un'unica struttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che hanno una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto, mentre devono ricomprendersi quelle opere che, per loro natura, assolvono ad una funzione strutturale (come nel caso di specie le sei colonne in cemento armato).

Enunciando tale principio la Corte ha peraltro ribadito quanto già specificato in passato con le sentenze C. Cass. pen. 24/06/2010, n. 24237 e C. Cass. pen. 17/02/2012, n. 6588; sulla base della Circ. Min. LL.PP. 14/02/1974, n. 11951 secondo la quale si considerano opere in conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell'organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un complesso di strutture, ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica. Sono quindi escluse, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera.

 

Fonte: Bolletino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Infrastrutture energetiche transeuropee: elenco dei progetti di interesse comune

Infrastrutture energetiche transeuropee: elenco dei progetti di interesse comune

Pubblicato il quarto elenco che identifica i progetti di interesse comune (PIC) delle infrastrutture energetiche transeuropee.

L’elenco dei progetti di interesse comune (Projects of common interest - PIC) è stato istituito dal Regolamento 17/04/2013, n. 347 (Regolamento TEN-E), recante gli orientamenti per la definizione di infrastrutture energetiche transeuropee che assicurino il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione e l'interconnessione delle reti. L’elenco ha cadenza biennale ed è contenuto nell’allegato VII del predetto Regolamento. In particolare si tratta di progetti necessari per la realizzazione di corridoi geografici strategici prioritari, rientranti nelle categorie delle infrastrutture energetiche nei settori dell’energia elettrica, del gas e del petrolio.

L’allegato VII al Regolamento 347/2013 è stato da ultimo sostituito dal Regolamento 31/10/2019, n. 389, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 11/03/2020, n. 74, il quale ha quindi definito il quarto elenco dei progetti di interesse comune (PIC).

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Difetti dell’opera: riconoscimento tacito dell’appaltatore e termine di prescrizione

Difetti dell’opera: riconoscimento tacito dell’appaltatore e termine di prescrizione

In tema di difetti dell’opera, l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi e fonte di una nuova obbligazione, che è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna, che aveva rigettato la domanda con la quale si chiedeva la condanna della società appaltatrice al risarcimento dei danni, consistenti nelle somme necessarie per l'eliminazione dei vizi dell'abitazione.

Gli attori esponevano che, dopo un anno dall'acquisto, avevano constatato la presenza di crepe al muro, rotture di piastrelle del pavimento e difettosa chiusura delle porte. La ditta appaltatrice era intervenuta ed aveva eseguito degli interventi per rimuovere i vizi che, tuttavia, si erano ripresentati nel 2004, ma, nonostante l'ulteriore contestazione, la società convenuta si era rifiutata di intervenire. La corte territoriale, aveva dichiarato prescritta la domanda per tardiva denuncia dei vizi, avvenuta oltre il termine biennale di cui all'art. 1667 del Codice civile.

PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, l'Ord. C. Cass. civ. 10/09/2019, n. 22580 ha richiamato un orientamento consolidato, secondo il quale l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi ed ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., costituendo fonte di un'autonoma obbligazione che si affianca a quella preesistente legale di garanzia. Tale nuova obbligazione, che non estingue quella originaria, non è soggetta ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale.

Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che rientrano nella nozione di gravi difetti dell'edificio, ai sensi dell'art. 1669 c.c., le carenze costruttive dell'opera che pregiudichino in modo apprezzabile il normale godimento, la funzionalità e/o l'abitabilità dell'immobile, come i gravi difetti riscontrati nella pavimentazione dell'immobile, nell'impianto idrico o nella presenza di infiltrazioni ed umidità.

CONCLUSIONI
La Corte di Cassazione ha dunque cassato la sentenza di appello poiché la corte territoriale non aveva fatto corretta applicazione dei suddetti principi, avendo dichiarato prescritto il diritto dei committenti, sulla base del termine di prescrizione biennale di cui all'art. 1667 c.c. (in quanto erano decorsi 4 anni dalla consegna), omettendo di accertare se vi fosse stato riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore.

Inoltre, il giudice d'appello aveva errato nell'escludere che le crepe al muro, la rottura di piastrelle, il distacco del pavimento dalla parete perimetrale e la difettosa chiusura delle porte, non costituissero gravi difetti dell'appartamento, mentre, invece, essi pregiudicavano in modo grave la funzionalità dell'immobile.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

Online l'Atlante dell'Architettura Contemporanea Italiana

Online l'Atlante dell'Architettura Contemporanea Italiana

La Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie Urbane del MiBAC ha pubblicato online l’Atlante dell’Architettura Contemporanea Italiana: una piattaforma che si concentra su un’intera categoria di opere costruite in Italia, comprese tra il secondo dopoguerra e il presente. Uno strumento aperto e implementabile che permette al pubblico di conoscere l’architettura italiana moderna e contemporanea attraverso oltre cento opere significative del panorama architettonico.

La selezione di opere scelte sono state censite sul sito web Architetture del secondo 900 e si è voluto rappresentare ogni regione d’Italia, talvolta rinunciando a opere maggiori per dare spazio a interessanti realtà regionali.

Sono stati creati percorsi tematici che comprendono anche contesti geografici lontani tra loro ma che possiedono opere architettoniche con caratteri simili: opere che testimoniano le eccellenze della cultura architettonica italiana del secondo Novecento.
Accanto ai percorsi tematici generali sono stati realizzati percorsi tematici più circoscritti, spesso illustrati attraverso la produzione di un solo autore: chiavi d’accesso secondarie da cui possono derivare letture incrociate, storie particolari. Una lettura incrociata delle opere e dei temi è infine possibile utilizzando i tag posti in calce ad ogni scheda, che individuano, per ciascuna opera, gli autori principali, la città, la regione e la funzione.
Presenti anche mappe che permettono agli utenti una navigazione più accessibile; partendo da queste, gli utenti possono costruire il proprio itinerario su base locale.

L’Atlante dell’Architettura Contemporanea Italiana è online all’indirizzo www.atlantearchitetture.beniculturali.it