Guida alla prevenzione rischio incendio

Prevenzione incendi
La collaborazione tra Inail (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ha prodotto una pubblicazione per ridurre gli infortuni sul lavoro. In particolare, il rischio di incendio ed esplosione nei cantieri edili ha due principali cause: la presenza contemporanea di più imprese i...
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Antincendio, ulteriore proroga per l'adeguamento

Antincendio, ulteriore proroga per l'adeguamento

A causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso, l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici abitativi ha subito numerosi rallentamenti. Nel disegno di legge per la conversione del Decreto “Agosto” (DL 104/2020), difatti si tiene conto dell'emergenza sanitaria anche per l'adeguamento antincendio e per le regola da seguire nelle strutture scolastiche.

In base a quanto definito dal DM 25 gennaio 2019, tutti gli edifici abitativi sarebbero dovuti essere adeguati alla normativa antincendio entro il 6 maggio 2020. Tuttavia, come già accennato, l'emergenza sanitaria dovuta al virus Covid19, non ha reso possibile effettuare gli adeguamenti nei tempi richiesti.

Con il Decreto Agosto si è dunque prevista una proroga e infatti, l'adeguamento alla normativa antincendio deve avvenire entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza, il quale sarebbe dovuto terminare il 15 ottobre 2020. Ad oggi tuttavia, essendo ancora in corso la crisi sanitaria, la fine dello stato di emergenza è stato prorogato al 31 gennaio 2021, con possibilità di ulteriori proroghe, sulla base dell'evoluzione della situazione sanitaria nazionale.
È rimasto invariato invece, il termine del 6 maggio 2021 per l'adeguamento all’obbligo di installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.

La stessa proroga al 31 gennaio 2021 è valida per l'adeguamento alla normativa antincendio negli edifici scolastici. Tuttavia, per consentire il regolare svolgimento delle attività scolastiche in piena sicurezza, i Comuni e le Province potranno acquisire in locazione edifici o locali da fornire alle istituzioni scolastiche per lo svolgimento delle attività. Per facilitare ulteriormente lo svolgimento delle attività scolastiche, tali strutture potranno essere utilizzate anche senza le normali certificazioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza. Dovranno però essere rispettate le norme previste per la sicurezza sul lavoro. Inoltre, dovrà essere effettuata una valutazione congiunta da parte degli uffici tecnici dell’Ente, dei Vigili del fuoco e della Asl.

 

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Facciate di edifici civili, le nuove misure antincendio

Facciate di edifici civili, le nuove misure antincendio

La bozza della nuova Regola Tecnica Verticale per le chiusure degli edifici civili è incentrata al perseguimento di tre importanti obiettivi di sicurezza antincendio:
• limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell'edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
• limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’esterno dell'edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
• evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d’ambito dell’edificio in caso d’incendio, che possano compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività delle squadre di soccorso.

Per lo studio sella strategia antincendio da adoperare per ogni edificio civile sono considerate delle soluzioni conformi, ammettendo comunque delle soluzioni alternative.
A tal fine vengono valutate le chiusure d'ambito in base ai loro componenti, i quali devono possedere i requisiti di reazione al fuoco, e in base all'altezza dell'edificio, non sono richiesti ad esempio, requisiti di reazione al fuoco per le coperture di edifici aventi massima quota dei piani ≤24m. La RTV impone che debbano possedere i requisiti di resistenza al fuoco tutti gli elementi delle chiusure d'ambito di edifici civili, ad esclusione di edifici aventi carico d’incendio specifico qf≤200 MJ/m2 e i compartimenti, se dotati di misure di controllo dell'incendio di livello di prestazione V.
Inoltre, la bozza contiene le indicazioni relative alle vie di esodo degli edifici. A tale proposito afferma che se le facciate degli edifici sono costituite da materiali fragili o possono avvenire delle rotture e distacchi di materiale in caso di incendio, le vie di esodo i luoghi sicuri devono essere protetti dall'eventuale caduta di parti della facciata. Inoltre, afferma che le intercapedini delle facciate a doppia pelle non possono essere impiegate come vie di esodo.
In caso di presenza di impianti tecnologici e di servizio, almeno la porzione di chiusura d'ambito interessata deve prevedere una fascia di separazione che la circoscriva e deve possedere caratteristiche di resistenza al fuoco EI30, o essere di classe Broof se in copertura.
Tra le altre indicazioni la RTV prescrive l'utilizzo di fasce di separazione tra i compartimenti di un edificio, realizzate con materiali del gruppo GM0 di reazione al fuoco e aventi classe di resistenza al fuoco E30-ef o RE 30-ef se portanti. Infatti, se posta in facciata una fascia di separazione orizzontale tra compartimenti, con uno sviluppo ≥1,00m è limitata la propagazione verticale dell’incendio, se è posta una fascia di separazione verticale invece, si limita la propagazione orizzontale dell'incendio. In copertura, la fascia di separazione tra compartimenti, con sviluppo ≥1,00m, limita la propagazione orizzontale.
Ai fini della verifica la conformità di un sistema di facciata ai requisiti di resistenza al fuoco deve essere comprovata secondo normativa.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Obiettivo mantenimento funzionale

Obiettivo mantenimento funzionale

Il mantenimento funzionale degli impianti elettrici è garantito se non viene interrotto il flusso di corrente durante un incendio. Questo vuol dire che le vie di fuga, impianti importanti come le luci di emergenza, sistemi di segnalazione incendio, impianti di aspirazione fumi e impianti di estinzione continuano a funzionare. Più a lungo lavorano questi sistemi, maggiori saranno le possibilità di salvataggio.

Al fine di garantire il mantenimento funzionale degli impianti elettrici in caso di incendio, i sistemi di cavi devono superare speciali prove di incendio. I sistemi di posa OBO soddisfano questi speciali requisiti.

Spesso, il mantenimento funzionale deve essere garantito anche in ambienti critici o persino aggressivi, come ad esempio in una galleria stradale.
La canalina OBO RKS-Magic è particolarmente adatta per questo caso specifico, poiché è realizzata anche in acciaio inossidabile e può essere installata per risparmiare spazio in aggiunta sotto il soffitto. Il collaudato sistema di connessione dei giunti, senza utilizzo di viti, consente un montaggio particolarmente rapido, semplice e sicuro. Il sistema di mantenimento funzionale è disponibile anche nelle versioni a filo GR-Magic e nelle versioni a scaletta per distribuzione verticale ed orizzontale.

La gamma di prodotti si completa con una serie di articoli che vanno dai sistemi di distribuzione verticali e orizzontali, passando per sistemi di staffaggi e supporti certificati per applicazioni antincendio, sino ad arrivare alle cassette di derivazione Tbox dotate di morsettiera ceramica e portafusibile. Grado di protezione massimo IP66, resistenza meccanica IK10.

Progettazione antincendio, abolizione doppio binario: Circolare dei VV.F. con tabella riepilogativa

Progettazione antincendio, abolizione doppio binario: Circolare dei VV.F. con tabella riepilogativa

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco presso il Ministero dell'interno, con la Circolare 15/10/2019, n. 15406, fornisce una tabella riepilogativa delle norme di prevenzione incendi da applicare a seguito del D.M. 12/04/2019, in vigore dal 20/10/2019, che ha introdotto rilevanti novità.

Si ricorda in particolare che il D.M. 12/04/2019 ha previsto l'eliminazione del cd. "doppio binario" per la progettazione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi: la normativa "prestazionale" da facoltativa diventa obbligatoria per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ma non normate.

Per ulteriori dettagli sul D.M. 12/04/2019 si rinvia, oltre che al testo dello stesso, anche a:
- Codice di prevenzione incendi: modifiche in vigore dal 20/10/2019
- Codice di prevenzione incendi: pubblicato in G.U. il Decreto con le modifiche

Nel rinviare anche al testo della Circolare 15/10/2019, n. 15406 per i chiarimenti forniti dal Dipartimento dei VV.F., si riporta di seguito l'utile tabella in essa contenuta, che evidenzia la normativa da applicarsi alle attività soggette, normate o meno (cioè per le quali sia stata o meno emanata una specifica Regola Tecnica Verticale - RTV), in caso di progettazione di nuova attività oppure di progettazione di modifiche o ampliamenti ad attività già esistenti.