L'obbligo all'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di modellazione decorre dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, e poi via via per importi minori a decorrere dagli anni successivi al 2019 fino alle opere sotto 1 milione di euro, per le quali il termine decorre dal 1° gennaio 2025
Entra in vigore sabato 27 gennaio il decreto BIM - in attuazione dell'art.23, comma 13, del Codice Appalti, che definisce le modalità e i tempi di introduzione dell'obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture nelle stazioni appaltanti, per razionalizzare le attività di progettazione e le relative verifiche.
Il decreto, firmato lo scorso 1° dicembre da Graziano Delrio, è stato poi pubblicato il 12 gennaio scorso sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito del MIT.
Ricordiamo, però, che nonostante l'entrata in vigore, i primi 'effetti' della nuova normativa si avranno solo a partire dal 2019. L'obbligo dell'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione decorre infatti dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, e poi via via per importi minori a decorrere dagli anni successivi al 2019 fino alle opere di importo inferiore a 1 milione di euro, per le quali il termine decorre dal 1° gennaio 2025.
Vengono disciplinati anche gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti, che dovranno adottare un piano di formazione del proprio personale, un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di gestione dei processi decisionali e informativi e un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.
E' previsto l'utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari da parte delle stazioni appaltanti ed è definito l'utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento.
Il decreto prevede, già dall’entrata in vigore, l'utilizzo facoltativo dei metodi e degli strumenti elettronici specifici per le nuove opere e per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, da parte delle stazioni appaltanti che abbiano ottemperato agli adempimenti preliminari.
In attuazione dell’articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il decreto n. 560 del 1 dicembre 2017 che definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.
Il decreto entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito del MIT, quindi il 28 gennaio 2018.
Possiamo quindi pensare che, almeno dal punto di vista formale, sia confortante l’introduzione del DM perchè permette al nostro Paese di assumere una posizione di vantaggio rispetto a molti altri paesi europei; non dimentichiamo inoltre, che attraverso la Norma UNI 11337:2017, non richiamata dal DM, possiamo fregiarci di un consistente “corpus” normativo in via di completamento. Ci sono insomma tutte le premesse per consentire al comparto delle costruzioni di fare un passo deciso e consapevole verso un nuovo modo di concepire, realizzare e gestire il nostro patrimonio costruito.