Quando si parla di pergolato o porticato ci si riferisce a "opere edilizie minori": in questa categoria appartengono appunto pergolati, tettoie, gazebo, tensostrutture, porticati, ecc.
Definire queste opere esclusivamente come "minori" non è prettamente corretto inquanto dipende da tanti fattori che determinano una serie difficoltà a standardizzare e prevedere casistiche specifiche.
In questi casi, si procede interpellando il tribunale che, dopo aver analizzato il caso di specie, potrà dare una defizione appropriata all'opera.
Il caso sotto esame riguarda un titolare di un'attività di ristorazione che per la realizzazione di un pergolato in legno lamellare smontabile, aveva presentato una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Allo scadere dei lavori però ha chiesto di riformulare il progetto precisando la data in cui la struttura sarebbe stata smontata, sospendendo l'efficacia della SCIA.
Successivamente, alcuni tecnici del Comune, dopo un sopralluogo, hanno inviato un'ordinanza di demolizione, con ripristino dei luoghi e sanzione pecuniaria.
Per il Comune si trattava infatti di "intervento di nuova costruzione" che necessitava non solo del permesso di costruire, ma anche di autorizzazione sismica, trovandosi, il Comune interessato, in una zona a rischio sismico.
Il titolare dell'attività di ristorazione ha fatto ricorso al TAR, lamentando tra le altre cose l'erronea qualificazione dell'opera da parte del Comune.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha emesso la sentenza n. 6189 del 16 dicembre 2020 con la quale affronta il ricorso presentato.
Le osservazioni del Comune
I tecnici del Comune che hanno effettuato il sopralluogo, con le dovute misurazioni dell'opera, hanno dichiarato che si tratta di un porticato che necessita di autorizzazione come "nuovo intervento", secondo quanto disposto dal DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).
Secondo alcuni giudici, il manufatto presenta "caratteristiche intrinseche e modalità costruttive, nonché dimensioni, che ne evidenziano la natura di struttura non leggera, bensì permanente, idonea a determinare un notevole impatto sull'area circostante ed atta a produrre una trasformazione definitiva del territorio".
Queste osservazioni si discostano da quanto dichiarato nella presentazione della SCIA, dove era stato descritto come"un pergolato in legno lamellare smontabile di supporto all’attività lavorativa, una struttura di carattere temporaneo e che non comporta aumento di volume in quanto non presenta alcun tipo di tamponamento laterale e/o frontale e di copertura; difatti, quest’ultima sarà del tipo aperto poiché realizzata con travi in legno trasversali su cui verranno installati, in alcune parti, teli in tessuti sintetici o materiale plastico, in altre parti con cannucciaia o similare".
Inoltre, i giudici precisano la differenza tra pergolato e tettoia:
- il pergolato "ha una funzione ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta e funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, non necessitando, di regola, del previo rilascio del permesso di costruire";
- la tettoia non è altro che un pergolato coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile; questo è soggetto al rilascio del permesso di costruire.
Aggiungono infine che si parla di "nuova costruzione" anche quando c'è l'installazione di manufatti leggeri o di strutture che non siano dirette a soddisfare esigenze temporanee (articolo 3 del Testo Unico Edilizia). Bisogna, quindi, dimostrare un uso precario e temporaneo per fini specifici, con limiti temporali di durata e smontaggio.
Ultima contestazione fatta dal Comune riguarda la mancanza di autorizzazione sismica del manufatto che ricade in zona sismica.
"La normativa in materia antisismica è applicabile in ogni caso di esecuzione di lavori edilizi in zona sismica, a prescindere dalla natura degli interventi e dai materiali usati, nonché a prescindere dal carattere pertinenziale del manufatto": questo è quanto dichiarato dai giudici.
In conclusione, nella sentenza viene precisato che "sebbene l'autorizzazione sismica non costituisca il presupposto per il rilascio del permesso di costruire, o per la presentazione della Scia, è pur sempre una condizione di efficacia dello stesso e quindi è necessaria per l'inizio dei lavori".
Il proprietario dell'attività commerciale dovrà quindi demolire il manufatto mentre i giudici hanno annullato la sanzione pecuniaria.
A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork
Il Tar Umbria con la sentenza 310/2020 spiega le differenze tra un intervento di edilizia libera e uno che crea una trasformazione permanente.
Difatti l’installazione di una pergotenda retrattile è un intervento di edilizia libera, ma in certi casi può richiedere il permesso di costruire. Il caso riguarda un contenzioso tra il gestore di un ristorante e il Comune per l’installazione di una pergotenda retrattile installata nel terrazzo di pertinenza del ristorante.
Il gestore sosteneva che l'installazione rientrasse negli interventi di edilizia libera e che non richiedeva alcun titolo abilitativo. Al contrario il Comune, sosteneva che tale installazione portava alla creazione di un nuovo locale, con impatto volumetrico, incidente in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio. Di conseguenza tale intervento richiedeva il permesso di costruire.
Sulla base di ciò il Comune aveva ordinato la rimozione della pergotenda e il ripristino dello stato dei luoghi.
I giudici hanno dunque accertato che la pergotenda era stata realizzata ad unica falda, con altezze variabili da circa 3,10 metri in gronda ai circa 3,85 metri al colmo. Inoltre, si evince che i tre lati verticali liberi erano inoltre stati coperti con teli in pvc retrattili, sorretti da una struttura in acciaio e alluminio ancorata tramite staffe al solaio ed agli elementi verticali in muratura perimetrali del terrazzo. La creazione del nuovo locale è determinato dall'installazione di due porte d'uscita di sicurezza con maniglione antipanico, impianto di illuminazione tramite piantane e di condizionamento tramite splitter.
Il TAR Campania-Napoli fornisce chiarimenti sulle condizioni che determinano la necessità del permesso di costruire per l’installazione di una tettoia, attribuendo particolare rilevanza alle dimensioni della stessa.
Nella fattispecie la ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione, intimata ai sensi dell’art. 27 D.P.R. 380/2001, di alcune opere costruite in assenza di titolo edilizio. Nel dettaglio si trattava di un manufatto con struttura portante in ferro dell’estensione di circa 80 mq poggiato su una piattaforma di calcestruzzo e di un’adiacente tettoia di 20 mq. La ricorrente sosteneva, per quanto riguarda la tettoia, che si trattasse di opera pertinenziale rientrante nel regime dell’attività edilizia libera.
Posto che il manufatto costituiva senz’altro una “nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3, D.P.R. 380/2001, e come tale integrava l’abuso edilizio, il TAR Campania-Napoli 04/05/2020, n. 1623 ha confermato anche l’abusività della tettoia, ritenendola soggetta al permesso di costruire.
In proposito i giudici amministrativi hanno richiamato alcuni precedenti del Consiglio di stato secondo i quali:
- non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il permesso di costruire e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare come essa sia stata realizzata. Ed infatti a tal fine è necessario verificare nello specifico se essa possa rientrare nell’attività edilizia libera quale “elemento di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 380/2001, lett. e-quinquies (nel testo novellato dall’art. 3, D. Leg.vo 25/11/2016, n. 222, comma 1, lett. b), n. 3) o se, invece, essa sia una "nuova costruzione" ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e), assoggettata, come tale, al regime del permesso di costruire (C. Stato 09/10/2018, n. 5781);
- la natura pertinenziale va riconosciuta alle sole opere che, per loro natura, risultino funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non siano valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di volume minimo e trascurabile), in modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono. La nozione di “pertinenza urbanistica”, infatti, è meno ampia di quella definita dall'art. 817, Cod. civ. e dunque non può consentire la realizzazione di opere di grande consistenza soltanto perché destinate al servizio di un bene qualificato principale (C. Stato 06/02/2019, n. 904; C. Stato17/05/2010, n. 3127).
Ne deriva in particolare che gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono.
Viceversa tali strutture necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlativo aumento del carico urbanistico.
Sulla base di tali considerazioni il TAR ha ritenuto che, data l’”ampia estensione” (20 mq) della tettoia che comportava una rilevante alterazione della sagoma dell’edificio, nel caso di specie fossero presenti i caratteri di una nuova costruzione da assoggettare al permesso di costruire.
Infine il TAR ha aggiunto che comunque la tettoia doveva considerarsi illegittima in quanto accessoria a un manufatto del tutto abusivo.
Sulla nozione di tettoia ai fini della necessità del permesso di costruire si veda anche la Nota: Chiarimenti sulla nozione di tettoia “aperta” o “chiusa” e titoli abilitativi necessari e la Nota: Realizzazione di una tettoia o pensilina e qualificazione come pertinenza.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Le disposizioni si applicheranno ai procedimenti inerenti alle valutazioni ambientali avviati dall'11/04/2020.
È stato pubblicato sul Suppl. al BURL 27/03/2020, n. 13 il Regolam. R. Lombardia 25/03/2020, n. 2 che ha aggiornato le modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di provvedimento autorizzatorio unico e conclusivo del procedimento (PAUR), nonché di verifica di assoggettabilità a VIA.
In particolare, il regolamento specifica le procedure per la VIA, per il PAUR e per la verifica di assoggettabilità a VIA, oltre che le modalità di svolgimento dei controlli relativi, coordinando anche le procedure di valutazione dei progetti con le procedure di valutazione di pianificazione e programmazione territoriale.
Il regolamento stabilisce, altresì, i nuovi criteri di calcolo degli oneri istruttori per le istanze di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA o per il rilascio del PAUR.
Le nuove disposizioni si applicheranno a tutti i procedimenti avviati a partire dall'11/04/2020, data nella quale verrà anche contestualmente abrogato quanto disposto dal Regolam. R. Lombardia 21/11/2011, n. 5.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Il Consiglio di Stato ha ribadito che è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di contenimento, in quanto si tratta di un’opera che trasforma in modo durevole l’assetto edilizio del territorio e dunque qualificabile come intervento di nuova costruzione.
FATTISPECIE
La sentenza del TAR Lazio impugnata riguardava il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza con la quale si era ingiunto di sospendere i lavori e demolire un muro di contenimento di altezza variabile da mt. 1,50 a mt. 2,50 e lungo mt. 8 circa, interessante una superficie di mq. 16, eretto abusivamente in zona “Centro storico”, in San Felice Circeo; zona soggetta a vincolo panoramico e paesaggistico e nella quale il P.R.G. consentiva solo il risanamento igienico ed il restauro conservativo e non anche la realizzazione di nuove opere, comportanti la trasformazione dello stato dei luoghi.
L’appellante sosteneva che l’opera, consistente in un muro di contenimento che si sarebbe reso necessario nel corso di lavori di manutenzione della fossa settica della sua abitazione, sarebbe stata prettamente funzionale alla costruzione principale e, per la sua natura di opera pertinenziale, non avrebbe necessitato del permesso di costruire.
CONSIDERAZIONI GIURIDICHE
Il TAR aveva osservato che il muro realizzato non poteva essere qualificato come un intervento di risanamento igienico né di restauro conservativo di volumi esistenti e, per altro verso, che la edificazione di un muro di contenimento costituisce un’opera di carattere permanente che richiede la concessione edilizia, incidendo in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio.
Secondo la Sent. C. Stato 09/01/2020, n. 212 la sentenza appellata è conforme alla consolidata giurisprudenza in materia, sia amministrativa che penale, che ha espresso i seguenti principi:
- il muro di cinta o di contenimento è struttura che - differenziandosi dalla semplice recinzione, la quale ha caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà - non ha natura pertinenziale, in quanto opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al fine di evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o incrementato;
- il concetto di nuova costruzione è comprensivo di qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quella preesistente, ma comunque capace di trasformare in modo durevole l’area coperta, ovvero ancora delle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi;
- in materia edilizia, è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di contenimento, in quanto si tratta di un manufatto che si eleva al di sopra del suolo ed è destinato a trasformare durevolmente l’area impegnata, come tale qualificabile intervento di nuova costruzione.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Il Consiglio di Stato ha chiarito che appare erroneo attribuire un valore esclusivo ed autonomo alla realizzazione di una piscina e al suo collocamento all'interno di un compendio, quando l’impatto del manufatto deve essere considerato nel contesto complessivo delle opere autorizzate dal permesso di costruire.
FATTISPECIE
Nel caso di specie, il Comune di Genova aveva ordinato la demolizione di alcune opere e precisato, tra l’altro, che la piscina e i relativi locali accessori configuravano opere in totale difformità dal titolo edilizio in quanto realizzati su area diversa rispetto a quella rappresentata in progetto e con dimensioni diverse.
Il TAR precisava poi che la diversa localizzazione del manufatto e le sue maggiori dimensioni erano sufficienti a configurare la realizzazione di opere in totale difformità che, in quanto tali, rendevano doverosa l’applicazione della sanzione demolitoria.
La ricorrente sosteneva invece che la localizzazione della piscina realizzata in prossimità della localizzazione progettuale originaria doveva essere considerata in un contesto complessivo, visto che l’oggetto del permesso di costruire era tutto il parco di una villa monumentale e la sistemazione delle aree interne, rispetto alle quali la piscina e la sua positura all’interno del compendio costituivano elementi pertinenziali di minor rilevanza.
PRINCIPI DI DIRITTO E CONCLUSIONI
Il Consiglio di Stato, con la Sent. C. Stato 01/10/2019, n. 6576, ha precisato che in una ottica di proporzionalità o normalità, che è sempre presente nella valutazione giurisdizionale sulla natura pertinenziale delle opere, appare erroneo attribuire un valore esclusivo ed autonomo alla realizzazione della piscina e al suo collocamento all’interno del compendio, quando complessivamente l’impatto del manufatto deve essere mediato con la considerazione complessiva delle opere autorizzate dal permesso di costruire.
Pertanto, la natura pertinenziale di una piscina, collocata in una proprietà privata e posta al servizio esclusivo della stessa, determina l’inapplicabilità della regola demolitoria valevole per le variazioni essenziali, dovendo invece imporre una considerazione in concreto della procedura da adottare, una volta assodata la reale natura delle opere.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Le pertinenze possono essere qualificate come tali solo se consistono in opere di modestissima entità e accessorie rispetto a un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili.
FATTISPECIE
Nel caso di specie, il ricorrente realizzava, senza titolo, un manufatto edilizio di mq. 18,29, con altezza interna di ml. 2,10 e volume complessivo di mc. 38,41, suddiviso in due parti. La costruzione era ubicata all’interno del cortile di proprietà, a ridosso del muro di recinzione e destinata a ricovero dell’autoclave e del serbatoio a servizio del complesso residenziale.
Al fine di regolarizzare l’edificazione, il ricorrente presentava, al Comune di San Benedetto del Tronto, istanza di sanatoria che veniva respinta sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- l’intervento ricadeva in zona soggetta a vincolo paesistico;
- l’entità dell’intervento risultava eccessiva per poterlo considerare una pertinenza.
PRINCIPI DI DIRITTO E CONCLUSIONI
In proposito, la Sent. TAR. Marche 23/09/2019, n. 593 ha richiamato la giurisprudenza ormai consolidata, secondo la quale la qualifica di pertinenza urbanistico-edilizia va riconosciuta soltanto ad opere di modestissima entità e accessorie rispetto a un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si caratterizzino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, di tal che ne risulti possibile una diversa e autonoma utilizzazione economica.
Di conseguenza, il Tribunale, rilevato che si trattava di un manufatto di oltre mq.18, cioè di dimensioni planimetriche equivalenti a due camere da letto singole; ha ritenuto che si trattasse di un vero e proprio ampliamento di cui non veniva fornita alcuna particolare giustificazione tecnica ineludibile, poiché risultava verosimile, anche in base alla comune esperienza, che l’impianto di autoclave (praticamente una pompa) potesse limitarsi ad occupare spazi modesti all’interno di cantine o garage o anche all’esterno sotto piccole tettoie all’uopo dedicate.
Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Per l’installazione di un gazebo in un’area sottoposta ad un vincolo di interesse storico è necessaria l’autorizzazione del soprintendente.
FATTISPECIE
Nel caso di specie, un gestore di attività di somministrazione di alimenti e bevande, aveva chiesto il rinnovo dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico antistante il suo esercizio, dove si trovava un gazebo.
Il comune di Caserta, sul presupposto che la strada fosse vincolata, ai sensi della lett. g), dell’art 10, comma 4, del D. Leg.vo 42/2004, aveva richiesto parere alla competente Soprintendenza, che lo aveva espresso in termini negativi, e aveva conseguentemente adottato l’ordinanza di rimozione poi impugnata.
A seguito della richiesta di annullamento di tale ordinanza, il comune aveva ribadito l’esistenza del vincolo di interesse storico sull’area, posta la vicinanza ai giardini della Reggia di Caserta e sostenuto che l'installazione di un chiosco prefabbricato, come quello oggetto della controversia, rientrava nel novero delle trasformazioni edilizie per le quali è richiesto il preventivo rilascio di un apposito titolo edilizio.
Inoltre, dopo aver richiamato l’art. 21, comma 4, D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, ai sensi del quale “[...] l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata all’autorizzazione del soprintendente”, il comune aveva affermato che, quale ente proprietario del bene, era impossibilitato al rilascio di autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico, senza il preventivo parere dell’autorità ministeriale.
CONCLUSIONI
Quanto alla necessità di preventiva acquisizione del parere della Soprintendenza, il Tribunale amministrativo della Campania, ha rilevato che la via oggetto di controversia era compresa nella perimetrazione del centro di interesse storico, attesa la sua contiguità con la Reggia di Caserta e, su tale area, era stato apposto un gazebo senza ottenere la preventiva autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
La Sent. TAR. Campania Napoli 18/07/2019, n. 3965 ha poi ricordato che:
- per giurisprudenza consolidata i gazebo vanno considerati come manufatti alteranti lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico
- è necessario il rispetto della disciplina a cui l’area risulta assoggettata
- la presenza di vincoli impone il rilascio del preventivo parere della Soprintendenza.
Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Il Decreto Legge 32/2019 “Sblocca Cantieri” è intervenuto sul Testo Unico dell’Edilizia, modificando in modo rilevante il regime delle autorizzazioni per l’esecuzione di interventi in zona sismica.
Le novità introdotte dallo “Sblocca Cantieri”, che dovranno comunque essere confermate in sede di conversione del decreto legge, lasciano chiaramente emergere l’intento di semplificazione del legislatore, da attuare sia con apposite linee guida che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà adottare d’intesa con la Conferenza Unificata, sia con l’intervento del legislatore Regionale, al quale viene in tal senso espressamente conferito il potere di legiferare in via esecutiva sul punto.
Coerentemente con ogni intervento di semplificazione, il decreto “Sblocca Cantieri” ha inteso responsabilizzare (ulteriormente) il tecnico: l’art. 93 d.p.r. 380/2001 è stato in tal senso modificato, introducendo espressamente l’obbligo di accompagnare i progetti con una dichiarazione asseverata in ordine:
al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni;
alla coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;
al rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
Una tale asseverazione, che rappresenta un’assoluta novità, comporta una rilevante assunzione di responsabilità per il tecnico, giacchè – come si vedrà di seguito – la qualificazione che attribuisce all’intervento è dirimente ai fini dell’individuazione dell’autorizzazione cui rimane soggetto.
L’aspetto probabilmente più innovativo risiede comunque nel nuovo art. 94 bis: nel disciplinare le autorizzazioni necessarie per l’esecuzione di interventi in zona sismica, tale norma attribuisce rilevanza non solo al livello di sismicità della zona, ma anche alla tipologia di intervento da realizzare.
Nello specifico, il decreto “Sblocca Cantieri” introduce una classificazione degli interventi in base alla pubblica incolumità, suddividendoli in “rilevanti”, “di minore rilevanza” e “privi di rilevanza”.
In tal senso, rientrano nella categoria “A” di “interventi rilevanti rispetto alla pubblica incolumità”:
gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1 e 2);
le nuove costruzioni che (indipendentemente dalla zona ove ricadono n.d.r.), si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
L’esecuzione di tali interventi rimane soggetta a “preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all’articolo 94” (art. 94 bis co. 3).
Rientrano invece nella categoria “B” degli interventi di “minore rilevanza”:
Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti (indipendentemente dalla zona ove insistono n.d.r.);
le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2;
Rientrano infine nella categoria “C” degli interventi “privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità” quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
Gli interventi delle categorie “B” e “C” non rimangono soggetti ad autorizzazione preventiva e richiedono, eventualmente, il solo deposito del progetto: come si legge nel comma 4, l’autorizzazione preventiva non è necessaria per “lavori relativi ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di al comma 1, lettera b) o lettera c)”. La stessa norma fa tuttavia salvo il potere per le Regioni di istituire controlli anche con modalità a campione.
Come si è anticipato, il decreto “Sblocca Cantieri”, per la sua completa attuazione, rinvia a successive Linee Guida ove verranno stabiliti i criteri per la qualificazione, sotto il profilo strutturale, degli interventi.
Nelle more, le Regioni sono espressamente titolate a potersi dotare di specifiche elencazioni per la classificazione degli interventi. Successivamente all’adozione delle linee guida, le Regioni adotteranno “specifiche elencazione di adeguamento delle stesse”.
L’attribuzione di un tale potere in capo alle Regioni risolve dunque l’annosa questione circa il loro potere di legiferare in tale particolare materia, che più volte è stato oggetto di discussione innanzi agli Organi di Giustizia.
Quel che comunque emerge evidente, soprattutto in questa fase “iniziale”, è il ruolo del tecnico e l’importanza della sua asseverazione circa la qualificazione degli interventi ai fini dell’individuazione dell’autorizzazione cui rimane soggetto: con tutte le prevedibili e gravi conseguenze circa la legittimità dell’intervento e le collegate responsabilità, anche di ordine penale.
In ultimo è opportuno rilevare come tale decreto lasci emergere l’intenzione del legislatore di prevedere alcune liberalizzazioni anche in relazione alle autorizzazioni sismiche. Come si legge nel comma 2 dell’art. 94 bis, le succitate linee guida dovranno individuare anche “le varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93”, così lasciando emergere un (minimo) spazio di edilizia libera anche sotto il profilo sismico.
fonte: legal-team.it
Lavori in casa: ecco tutti gli interventi, riparazioni e lavori realizzabili senza dover richiedere autorizzazioni o presentare comunicazioni (Cil, Cila, Scia), né permesso di costruire
Lo abbiamo detto più volte: il 2018 è l’anno dei lavori in casa. Sono numerosissimi, infatti, i bonus e le agevolazioni previste per chi vuole ristrutturare il proprio appartamento, mettere a verde il proprio giardino o arredare casa con nuovi mobili ed elettrodomestici. Chi ha letto le nostre guide sarà sicuramente aggiornatissimo in proposito (se non le hai ancora lette, ecco una serie di approfondimenti che potranno tornarti molto utili: Lavori in casa: tutti i bonus del 2018; Bonus ristrutturazioni 2018: cos’è e come funziona?; Bonus acquisto mobili 2018: ecco tutte le risposte; Bonus verde 2018: cos’è e quante volte può essere richiesto?).
Ma non è tutto. In relazione al tema casa, le novità non sono finite qui. Sul punto, infatti, è bene sapere che è stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale(del 07.04.2018) un glossario contenente un elenco puntuale di tutti i lavori in casa, gli interventi e le riparazioni realizzabili senza dover richiedere autorizzazioni o presentare comunicazioni (Cil, Cila, Scia), né permesso di costruire. Si parla in proposito di cosiddetta edilizia libera, termine che sta ad indicare l’insieme dei lavori in casa (o fuori) che si possono eseguire senza chiedere autorizzazioni al Comune o senza bisogno di depositare documenti e comunicazioni di inizio attività. In buona sostanza, l’edilizia libera riguarda quelle opere per le quali non è necessario né il permesso di costruire, né la Cil, la Cila o la Scia.
Il glossario degli interventi di edilizia libera
Il glossario contenente l’indicazione dei lavori realizzabili senza permesso di costruire si compone di 58 voci. L’elenco, in realtà, non è esaustivo; l’elencazione, tuttavia, esemplifica puntualmente il riconoscimento delle opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, costituendo un vero e proprio vademecum degli interventi di edilizia libera.
La lista dei lavori di edilizia libera, dunque, è molto importante, poiché conferisce maggiore certezza a tutti i cittadini interessati ad effettuare lavori e ristrutturazioni in casa. Ed infatti, l’elenco che a breve analizzeremo, da un lato, mette insieme tutte le opere per le quali era già pacifico che non fosse necessario un titolo abilitativo, facendo soltanto un’operazione compilativa, comunque molto utile ai cittadini; dall’altro, invece, illustra i casi al limite per i quali, da adesso, i Comuni non potranno più imporre vincoli. Vediamo, allora, quali sono gli interventi di edilizia libera, per i quali non è necessario alcun permesso o autorizzazione
Interventi di edilizia libera: quali sono?
Sono attività di edilizia libera la sostituzione di pavimentazioni esterne ed interne, il rifacimento di intonaci interni ed esterni, il rinnovamento di opere di lattoneria, come grondaie e pluviali, la sostituzione di rivestimenti interni ed esterni e di serramenti. Non è soggetta a comunicazioni o autorizzazioni la sostituzione di inferriate e di altri elementi antintrusione, di parapetti e ringhiere.
Se si rispettano le caratteristiche tipologiche e materiche, anche la riparazione e la sostituzione dei manti di copertura non richiedono comunicazioni o autorizzazioni di alcun tipo. Lo stesso vale per il rinnovamento o la messa a norma degli impianti elettrici, di distribuzione del gas, igienico-sanitari, di illuminazione esterna, di protezione antincendio e di climatizzazione. Anche l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici, al di fuori dei centri storici, è considerata come un’attività di edilizia libera. Nessun titolo edilizio anche per i gazebo e altri arredi da giardino.
Attenzione: ovviamente, anche per gli interventi considerati “liberi” resta fermo il rispetto delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e nelle normative di settore, come le norme antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
Sul punto, inoltre, si precisa che la lista è ancora aperta: con successivi decreti – si legge nel testo pubblicato in “Gazzetta” – «si provvede al completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante Cila, Scia, permesso di costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire». Dunque, dovrebbe essere realizzato un secondo glossario che comprenderà le opere realizzabili tramite titolo edilizio.
Tutti i lavori in casa che non hanno bisogno di permessi
Vediamo, dunque, tutti i lavori in casa che non hanno bisogno di permessi, di autorizzazioni, né di comunicazioni e tutte le relative precisazioni.
Ecco le prime 58 definizioni – ma, come anticipato, la lista resta aperta – degli interventi di edilizia privata che non richiedono comunicazioni (Cil, Cila, Scia) né permesso di costruire.
Lavori in casa: manutenzione ordinaria
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di pavimentazione esterna e interna;
Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate) intonaci interni e esterni;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi decorativi delle facciate;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di opere di lattoneria e impianti di scarico;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di rivestimenti interni ed esterni;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di serramenti e infissi interni ed esterni;
Installazione, comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento di inferriate e altri sistemi anti intrusione;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi di rifinitura delle scale;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento di eventuali elementi accessori su scale retrattili e di arredo;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma di parapetti e ringhiere;
Riparazione, rinnovamento, sostituzione di manti di copertura;
Riparazione, sostituzione, installazione di controsoffitti non strutturali;
Riparazione, rinnovamento di controsoffitti strutturali;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, realizzazione finalizzata all’integrazione impiantistica e messa a norma di comignoli o terminali a tetto di impianti di estrazione fumi;
Riparazione, rinnovamento o sostituzione di elementi tecnologici di ascensori e impianti di sollevamento verticale
Lavori in casa: gli impianti
Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma di impianti elettrici;
Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento di impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas;
Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione di impianti igienico e idro-sanitari e di impianti di scarico;
Installazione, riparazione, integrazione, rinnovamento, efficientamento di impianti di illuminazione esterni;
Installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento, efficientamento, riparazione e/o messa a norma di impianti destinati alla protezione antincendio;
Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma di impianti di climatizzazione;
Riparazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma di impianti di estrazione fumi;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di antenne e parabole e altri sistemi di ricezione e di trasmissione;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di punti di ricarica per i veicoli elettrici
Lavori in casa: le aree pertinenziali, giardini, gazebo e pergolati
Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento e intercapedini;
Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di locali tombati;
Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di pavimentazioni esterne, comprese le opere correlate, quali guaine e sottofondi;
Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di vasche di raccolta delle acque;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di opere per arredo da giardino (ad esempio barbecue in muratura, fontane, muretti, sculture, fioriere, panche e assimilate);
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di gazebodi limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
Installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di giochi per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di ricoveri per animali domestici e da cortile, voliere e assimilate, con relativa recinzione;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di ripostigli per attrezzi, manufatti accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di sbarre, separatori, dissuasori e stalli di biciclette;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di tende, pergole, coperture leggere di arredo;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi divisori verticali non in muratura.
Lavori in casa: le barriere architettoniche
Interventi edilizi che siano volti all’eliminazione di barriere architettoniche dagli edifici e che non comportino allo stesso tempo la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che vadano ad alterare la sostanza dell’edificio, per i quali è necessario un titolo abilitativo;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante, di ascensori e montacarichi;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento ed eventuale messa a norma di servoscala o di impianti che abbiano natura assimilabile;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di rampe;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di apparecchi sanitarie di impianti igienico e idro-sanitari;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento dei cosiddetti «dispositivi sensoriali»;
Movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali, compresi interventi su impianti idrici;
Manutenzione e gestione di impianti di irrigazione e di drenaggio, finalizzati alla regimazione ed uso dell’acqua di agricoltura;
Manutenzione, gestione e livellamento di terreni agricoli e pastorali;
Manutenzione e gestione di vegetazione di carattere spontaneo.
Lavori in casa: le opere temporanee
Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni;
Installazione, previa Comunicazione di inizio dell’avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di gazebo;
Installazione, previa Comunicazione di avvio dell’inizio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di stand fieristici;
Installazione, previa Comunicazione di avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di servizi igienici mobili;
Installazione, previa Comunicazione di avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di tensostrutture, pressostrutture e altre strutture che siano assimilabili a queste;
Installazione, previa Comunicazione avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di elementi espositivi di varia natura;
Installazione, previa Comunicazione di avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di aree di parcheggio provvisorio, purché gli interventi siano effettuati nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente
Lavori in casa: altri interventi, pannelli solari e fotovoltaici
Pannelli fotovoltaicia servizio degli edifici da realizzare al di fuori del perimetro dei centri storici;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pannelli solari, fotovoltaicie generatori microeolici;
Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
Manufatti leggeri posti all’interno di strutture ricettive;
Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di serre compresi elementi di appoggio e o di ancoraggio;
Depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc: installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e messa a norma degli impianti;
Attività di ricerca nel sottosuolo. Installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di opere strumentali all’attività di ricerca nel sottosuolo attraverso carotaggi, perforazioni e altre metodologie.
fonte: business.laleggepertutti.it