Da G ad A: consigli per potenziare la propria classe energetica

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A quale classe appartiene il mio edificio? I modi per scoprirlo e come migliorare la classe energetica genera un ritorno. Attraverso l'unione di alcuni parametri quali i mq di un'abitazione, l'isolamento, gli impianti e le soluzioni green adottate, è possibile stabilire la classe energetica dell'edificio stesso in quanto sono elementi in grado di d...
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La redazione dell'APE e la conformità urbanistico edilizia per accedere al Superbonus 110%

La redazione dell'APE e la conformità urbanistico edilizia per accedere al Superbonus 110%

Sapevi che l'A.P.E. (attestato di prestazione energetica) è fondamentale per accedere al Superbonus 110%.

L’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non si è limitato solamente ad innalzare l'aliquota delle detrazioni fiscali al 110%. L'approvazione del DL Rilancio ha portato con sé anche altre novità come ad esempio lo sconto in fattura ed un ampliamento della possibilità di cessione del credito di imposta maturato.

Come è normale che sia, una possibilità così vantaggiosa ha però anche dei requisiti da rispettare per beneficiarne. Tra questi requisiti vi è quello fondamentale di dover migliorare di almeno 2 classi energetiche l’edificio su cui si interviene. Requisito che viene certificato tramite gli APE o Attestati di Prestazione Energetica.

La redazione di A.P.E. Da parte di tecnici abilitati è quindi fondamentale per rientrare nel superbonus 110%. Ed è proprio questo aspetto che noi di Valore Energia abbiamo deciso di approfondire in questo articolo.

La redazione di 2 APE per certificare il miglioramento di 2 classi energetiche
Per dimostrare il miglioramento di due classi energetiche è necessario interpellare dei tecnici abilitati al rilascio di un APE (attestato di prestazione energetica) a norma  nella forma della dichiarazione asseverata..

Per certificare il miglioramento di due classi energetiche però non sarà sufficiente un solo APE, ne serviranno due.  Sarà necessario quindi essere in possesso di un Attestato di Prestazione Energetica rilasciato da tecnici abilitati prima dell'intervento di riqualificazione energetica che si intende effettuare, ed un APE rilasciato dopo l'intervento effettuato.

Sarà il confronto fra i due APE, uno “pre” ed uno “post” intervento, a certificare il doppio salto energetico dell'edificio su cui si sono effettuati i lavori.

Superbonus 110%, e redazione APE convenzionale
A questo punto è necessario analizzare l’Allegato A al Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020. L’allegato in questione infatti è quello relativo ai “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”.

In questo documento viene previsto che qualora la redazione dell’APE avvenga per edifici con più unità immobiliari, gli APE in questione vengano detti “convenzionali”. Questo perché gli APE in questione sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di verifica del passaggio di classe necessario per accedere al superbonus.

La redazione degli APE convenzionali avviene considerando l’edificio nella sua interezza basandosi sui servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali gli indici di prestazione energetica dell’edificio si calcolano a partire dagli indici di prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare si calcola ciascun indice di prestazione energetica sommando i prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile. Il risultato ottenuto viene in seguito diviso per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

La procedura di rilascio dell’APE della singola unità immobiliare
La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende una serie di operazioni svolte dai tecnici abilitati a farlo. Abbiamo riassunto queste operazioni particolari in questo elenco qui di seguito:

1) rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e una verifica di progetto. Questi due passaggi sono necessari per determinare l’indice di prestazione energetica dell’immobile. Serviranno anche ad individuare gli interventi di riqualificazione energetica da sostenere per rientrare nel superbonus oltre che a capire quali sono gli interventi che risultano economicamente più convenienti. Le operazioni appena menzionate comprendono:
il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’immobile alle caratteristiche climatiche della località,  e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti;
l’individuazione del modello di calcolo, e la determinazione della prestazione energetica relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l’edificio;
l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.
2) la classificazione dell’edificio ed il suo confronto con i limiti di legge. In questa fase vengono individuate quelle che sono le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione energetica individuati;
3) il rilascio dell’attestato di prestazione energetica.

Redazione APE e conformità urbanistico-edilizia
Ma cosa accade nel caso in cui il tecnico rilevi delle difformità tra la situazione reale dell’edificio la situazione catastale?

Chiunque si dovesse trovare in questa situazione può tirare un sospiro di sollievo dal momento che   non accade assolutamente niente. La redazione APE da parte di un tecnico abilitato infatti non comporta assolutamente il fatto che il tecnico non debba verificare anche la conformità urbanistico edilizia.

Dopo aver calcolato l’APE della singola unità immobiliare, il tecnico definirà l’APE per l’edificio nella sua interezza a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. Questo prima e dopo l’intervento di miglioramento energetico che sarà oggetto del superbonus in modo da dimostrare il miglioramento di due classi energetiche.

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Prestazione energetica in edilizia: in arrivo nuove disposizioni su APE, relazione tecnica e requisiti

Prestazione energetica in edilizia: in arrivo nuove disposizioni su APE, relazione tecnica e requisiti

Pubblicato il D. Leg.vo 10/06/2020, n. 48 che recepisce la Direttiva 844/2018/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia. Nel Decreto: obbligo di inserire la data del sopralluogo nell’Attestato di prestazione energetica, nuovi requisiti per l’integrazione negli edifici delle infrastrutture per i veicoli elettrici e altre rilevanti novità.

È stato pubblicato nella G.U. 10/06/2020, n. 146, il D. Leg.vo 10/06/2020, n. 48 che attua la Direttiva 30/05/2018, n. 844 (vedi Nuove norme UE sulla prestazione energetica nell’edilizia (Dir. 2018/844)) e apporta significative modifiche al D. Leg.vo 192/2005 al fine di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Tra le numerose modifiche si segnalano in questa sede le disposizioni che riguardano alcuni aspetti ritenuti di particolare interesse (per altre indicazioni generali vedi anche Prestazione energetica nell’edilizia: schema del Decreto attuativo della Dir. 844/2018/UE).

DEFINIZIONI - Il D. Leg.vo 48/2020 interviene sulle definizioni prevedendo, tra l’altro, che:
- per impianto termico deve intendersi l’impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
- per sistema tecnico per l'edilizia deve intendersi l’apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi.

REQUISITI, RICARICA DEI VEICOLI - Viene modificato l’art. 4 del D. Leg.vo 192/2005 per introdurre nuovi obblighi finalizzati all’integrazione negli edifici delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Tali obblighi riguardano, a determinate condizioni, gli edifici residenziali e non residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, e consistono nell’installazione sia di un numero minimo di punti di ricarica, sia di infrastrutture di canalizzazione che consentano l’installazione successiva di ulteriori punti di ricarica.

EDIFICI COLLABENTI - Nel D. Leg.vo 48/2020 è inoltre prevista espressamente l’esclusione dal campo di applicazione del D. Leg.vo 192/2005 degli edifici dichiarati inagibili o collabenti.

APE, RELAZIONE TECNICA - Si segnala infine che il nuovo provvedimento stabilisce che:

- l’Attestato di prestazione energetica - APE deve obbligatoriamente contenere anche la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell’immobile o un suo delegato (modifica all’art. 6, D. Leg.vo 192/2005);

- la valutazione di fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza nei nuovi edifici e negli edifici soggetti a ristrutturazione importante deve obbligatoriamente essere effettuata in fase di progettazione (modifica all’art. 8, D. Leg.vo 192/2005).

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Online nuova versione del software gratuito per certificare edifici residenziali

Online nuova versione del software gratuito per certificare edifici residenziali

L’ENEA, in collaborazione con l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR, ha reso disponibile la nuova versione di DOCET, il software semplificato per la certificazione degli edifici residenziali esistenti destinato a tecnici e operatori del settore edilizio. Il software, utilizzabile per immobili con superficie fino a 200 m2 non soggetti a ristrutturazioni importanti, consente la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE), il documento che certifica la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti.
La novità più importante consiste nella possibilità di trasmissione degli APE ai sistemi informativi predisposti dalle Regioni grazie ad un file di interscambio, generato automaticamente dal software, che consente anche il trasferimento degli APE dai sistemi regionali al Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica a livello nazionale (SIAPE), la banca dati istituita da ENEA al fine di recepire tutti gli APE degli edifici a livello nazionale.

La nuova versione di DOCET, denominata v.3.18.04.50, va incontro alla continua evoluzione del quadro normativo e tecnico del settore e prende in considerazione le norme, i decreti attuativi contenenti prescrizioni e requisiti minimi degli edifici e le nuove linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. In particolare l’aggiornamento si è reso necessario a seguito dell’implementazione di nuove specifiche tecniche fornite dall’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), relative alla determinazione delle prestazioni energetiche e sui dati climatici relativi al riscaldamento e al raffrescamento degli edifici.

Un’ulteriore versione del software è già in fase di sviluppo e prevede che il file generato dal software riporti, oltre alle informazioni contenute nell’APE, anche una serie di dati di input, sulle caratteristiche dell’edificio, e di output, sui risultati di calcolo intermedi e finali.

Fin dalla sua prima versione nel 2007, DOCET si è dimostrato un importante strumento a disposizione di professionisti e operatori grazie ai suoi elementi di forza come riproducibilità delle analisi, interfaccia grafica di facile utilizzo, elevata semplificazione dei dati in input e motore di calcolo rigoroso.

DOCET v.3.18.04.50 è scaricabile al seguente link http://www.docet.itc.cnr.it/